n. 34 del 04.03.2011 (Parte Seconda)

Accreditamento casa di cura Città di Parma SpA (PR)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 3/7/2007, prot.n 175931, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Casa di cura Città di Parma SpA, con sede legale in Parma, Piazzale Maestri n. 5 chiede l’accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolato:

  • Day Hospital
  • Chirurgia Generale
  • Medicina Generale
  • Neurologia
  • Oculistica
  • Ortopedia Traumatologia
  • Ostetricia Ginecologia
  • Otorinolaringoiatria
  • Urologia
  • Lungodegenti

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Parma, autorizzazione n. 100658 del 12/7/2005 e n. 41/110234 del 30/6/2006;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 5 dicembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche sociali NP/2008/9339 del 19/05/2008 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato il DPR 252/98; 

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Casa Di cura Città di Parma SpA, con sede legale in Parma, Piazzale A. Maestri, 5

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, così articolato;

Area di degenza:- posti letto complessivi 200

  • Day Hospital
  • Chirurgia Generale
  • Medicina Generale
  • Neurologia
  • Oculistica
  • Ortopedia Traumatologia
  • Ostetricia Ginecologia
  • Otorinolaringoiatria
  • Urologia
  • Lungodegenti 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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