n.12 del 22.01.2020 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento in via provvisoria struttura sanitaria privata Laboratorio di analisi La Fontana di Piacenza
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
Richiamate:
la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
Vista la domanda di accreditamento, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 27/6/2019, e le successive integrazioni del 16/7/2019 e 25/7/2019, ivi conservate, presentata dal Legale rappresentante della Società Laboratorio di analisi La Fontana s.r.l., con sede legale in Piacenza, per la struttura sanitaria privata denominata Laboratorio di analisi La Fontana, sita in via Pietro Perfetti n. 2/H, Piacenza, per le seguenti attività:
- Laboratorio analisi, per prestazioni rese a strutture accreditate, come servizio complementare al processo assistenziale/diagnostico (service);
- Punto prelievi;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di verifica documentale, trasmessa con nota prot. NP/2019/34127 del 10/12/2019 e successive integrazioni del 11/12/2019;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica per attività di Punto prelievi e per prestazioni di laboratorio analisi, rese a strutture accreditate, come servizio complementare al processo assistenziale/diagnostico (service), applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili a tutte le attività richieste in accreditamento, è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento della struttura sanitaria di cui trattasi per le attività richieste;
Ritenuto di poter procedere alla concessione dell’accreditamento in via provvisoria alla struttura sanitaria privata denominata Laboratorio di analisi La Fontana, via Pietro Perfetti n. 2/H, Piacenza, con le specifiche più sopra riportate, sulla base dell’esame unicamente documentale svolto dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, dando mandato alla stessa Agenzia di effettuare entro i prossimi diciotto mesi, una visita di verifica sul campo, per esaminare il volume di attività svolto e la qualità dei suoi risultati, al fine della conferma dell’accreditamento concesso;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 122/2019;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Laboratorio di analisi La Fontana, sito in via Pietro Perfetti n. 2/H, Piacenza, l’accreditamento in via provvisoria per:
- Laboratorio analisi per attività di Patologia clinica, Microbiologia, Citologia e Istologia, per prestazioni rese a strutture accreditate, come servizio complementare al processo assistenziale/diagnostico (service);
- Punto prelievi;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, entro i prossimi diciotto mesi, così come stabilito al punto 4.2 dell’allegato alla DGR 53/2013, che mantiene i suoi effetti ai sensi del comma 4 dell’art. 23 della l.r. n. 22/2019;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell’accreditamento concesso in via provvisoria;
4. l’accreditamento di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;
5. di dare atto che l’accreditamento per Laboratorio analisi di cui al presente atto è riferito alla sola attività oggetto di contratto con struttura pubblica e/o privata accreditata per la fornitura di servizi di laboratorio analisi, complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato dalle stesse al paziente, secondo le modalità pattuite tra le parti;
6. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
8. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
9. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, che mantiene i suoi effetti ai sensi del comma 4 dell’art. 23 della l.r. n. 22/2019, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;
10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
11. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.