n.54 del 11.03.2026 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 - Az. Agr. Montagnola di LAVEZZI S.S. Società Agricola. Rinnovo concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Calendasco (PC), località Montagnola, ad uso irrigazione agricola - Proc. PC12A0043 - SINADOC 9559/2025

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina 

1. di assentire all’Az. Agr. Montagnola di Lavezzi S.S. Società Agricola – C.F. e P.IVA 01340310331, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC12A0043, ai sensi dell’art. 27 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

(omissis)

destinazione della risorsa ad uso irriguo; 

portata massima di esercizio pari a l/s 37;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 95.000; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2035; (omissis)

Estratto disciplinare

(omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

Dispositivo di misurazione – Il  concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati  entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

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