n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Fisioterapik di Bologna - Ampliamento dell'accreditamento per ulteriori prestazioni nell'ambito dell'attività di otorinolaringoiatria già accreditata

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

  1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, al Poliambulatorio privato Fisioterapik, Via Emilia Levante n.17, Bologna, già accreditato con proprio atto n. 5554 del 19/6/2009, l'ampliamento dell'accreditamento per ulteriori prestazioni di Otorinolaringoiatria - Esame audiometrico tonale, Esame audiometrico vocale, Impedenziometria - compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso;
  2. l’ampliamento dell'accreditamento di cui al punto precedente viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data del presente provvedimento;
  3. di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico meglio specificate nell'atto citato):

a) Ambulatorio per le visite di:

- Angiologia;

- Cardiologia;

- Dermosifilopatia (Dermatologia);

- Medicina fisica e riabilitazione (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Medicina generale;

- Neurologia;

- Oculistica;

- Ortopedia e traumatologia;

- Ostetricia e ginecologia;

- Otorinolaringoiatria;

b) Attività di diagnostica per immagini (limitatamente alle ecografie);

c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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