n.12 del 18.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo ed ampliamento accreditamento del Centro Residenziale Cure Palliative Hospice Piccole Figlie di Parma

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

e all’art. 10:

  • pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 29/8/2011 ed in data 16/9/2011, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con le quali il legale rappresentante del Centro Residenziale di Cure Palliative Hospice Piccole Figlie, con sede legale in Piazzale S.Giovanni, 7 Parma chiede il rinnovo dell’accreditamento e l’ampliamento del numero di posti letto accreditati da 8 a 16 del Centro Residenziale di Cure Palliative Hospice Piccole Figlie ubicato in Via Po, 1 Parma;

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il Decreto dell’Assessore regionale alle Politiche per la salute n. 29 del 6/9/2007 con il quale è stato concesso l’accreditamento alla struttura in argomento;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Parma (prot. n. 25/85555 del 10/5/2007 e prot. n. 168406 del 10/5/2011);

Considerato che l’ampliamento dell’accreditamento della struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture residenziali per le cure palliative (hospice), ed è prevista nell’ambito della programmazione stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale 1602/00 e successive modifiche;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/13749 del 25/11/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

  • di rinnovare l’accreditamento e concedere l’accreditamento provvisorio per ulteriori 8 posti letto nei confronti della struttura:

“Centro Residenziale di Cure Palliative Hospice Piccole Figlie” ubicata in Via Po, 1 - Parma, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, dando atto che, in conseguenza dell’ampliamento i posti letto accreditati sono 16;

  • di dare atto che:

- ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- il rinnovo dell’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento e cioè dal 6/9/2011 e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha durata quadriennale;

- l’accreditamento provvisorio concesso, per ulteriori 8 posti letto, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

  • di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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