n. 113 del 04.07.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica di assoggettabilità (screening) a valutazione di impatto ambientale relativa ad un impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi a Rubiera in Via Puccini 2, presentato dalla Ditta RAR - Reggiana Ambiente & Recuperi. Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi della Ditta R.A.R. S.r.l.” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. l'attività di recupero rifiuti dovrà essere svolta secondo le modalità ed i quantitativi massimi attualmente autorizzati ed inclusi nella vigente iscrizione al registro recuperatori (rif. lettera della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 68919 del 22/12/2010). Visto che dagli elaborati progettuali di screening emergono alcune variazioni rispetto alla situazione attualmente autorizzata, prima di poter rendere operative tali variazioni il proponente dovrà presentare alla Provincia di Reggio Emilia un'apposita comunicazione di modifica dell'iscrizione in procedura semplificata ex art. 216 D.Lgs. 152/06;
  2. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione dei rifiuti;
  3. le M.P.S. prodotte dalle operazioni di recupero R3 dovranno avere caratteristiche conformi alle norme UNI EN 643;
  4. le verifiche in fase di accettazione dei rifiuti devono garantire non vengano sottoposti a recupero rifiuti pericolosi;
  5. eventuali impurezze o materiali contaminati riscontrati all’interno dei rifiuti in ingresso all’impianto, devono essere smaltiti conformemente alla normativa vigente;
  6. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
  7. i cassoni coperti situati nel piazzale esterno alla capannone devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta;
  8. tutte le zone coinvolte dal processo produttivo dovranno essere pavimentate in maniera tale da non modificare sensibilmente i regimi di drenaggio;
  9. è fatto divieto di stoccare sul suolo rifiuti di qualsiasi genere, anche in via provvisoria;
  10. tutte le pavimentazioni dell’area in esame (sia interne sia esterne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
  11. realizzare idonee soluzioni atte a garantire il contenimento di eventuali sversamenti sia all’interno del capannone, sia nell’area cortiliva esterna;
  12. per le acque reflue domestiche o assimilate occorre rispettare le norme tecniche approvate con deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053; in particolare, il sistema di trattamento di tali reflui deve essere individuato tra quelli della tabella B allegata alla citata deliberazione n. 1053/03 in base alla tipologia dell’insediamento dimensionato in relazione al numero dei dipendenti presenti in azienda;
  13. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
    • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
    • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
    • lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti e M.P.S. devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
    • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
    • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una agevole movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
    • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
    • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
    • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
    • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte;
  14. a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

b) è comunque obbligatorio acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed all'eventuale autorizzazione paesaggistica;

c) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Reggiana Ambiente & Recuperi S.r.l.; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Rubiera; all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio Emilia;

d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

e) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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