n. 243 del 14.11.2012 (Parte Seconda)
Parziali rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito Eo)” conseguenti alla firma del Protocollo tra il Ministero dell’Economia e Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 4 ottobre 2012 ed all’approvazione del Decreto legge 174 del 10 ottobre 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Richiamata l’ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 “ Criteri e modalit à di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unit à immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E 0 )”.
Richiamato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sottoscritto il 4 ottobre 2012, che modifica parzialmente ed integra le condizioni, i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi per la riparazione e il ripristino di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Richiamato l’art.11 comma 1 lettera b) del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 che rinvia al su citato Protocollo d’Intesa per le diposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;
Ritenuto di dover recepire tali modifiche ed integrazioni al fine di garantire l’organicità e la coerenza della normativa nazionale in materia e dei provvedimenti d’urgenza del Commissario delegato;
Sentito il Comitato Istituzionale nella seduta del 6 novembre 2012 ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Visto l’art. 27 comma 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente Ordinanza per garantire l’attuazione dei processi di cui all’ordinanza 51 del 5 ottobre 2012 che con la presente si modifica, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340.
DISPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate, di introdurre le sotto elencate parziali modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012:
1. di sostituire nel diciassettesimo capoverso delle premesse la parola “sindacali” con la parola “comunali”;
2. di eliminare dall’art. 1, il comma 2 integralmente;
3. di numerare, all’art.2, tutti i commi dall’1 all’8;
4. di inserire, all’art. 2, comma 2, dopo le parole “sono indicati” e prima delle parole “Tabelle allegate” la seguente frase “nella Tabella allegata al n.1 in relazione alla definizione delle soglie di danno di cui alle”;
5. di sostituire, all’art. 2, comma 2, le parole “ e 2.3” con le parole “2.3 e 2.4”;
6. di sostituire, all’art. 2, comma 3, le parole “Per miglioramento sismico si intendono gli interventi” con le parole “Sono interventi di miglioramento sismico quelli”;
7. di inserire, all’art. 2, comma 4, dopo le parole “inagibilità totale” e prima delle parole “può essere” le parole “di cui al comma 1”;
8. di sostituire, all’art. 2, il comma 5, con il seguente testo:
La verifica se l'edificio inagibile rientri nel livello operativo E0, compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo. Qualora il tecnico verifichi che lo stato di danno sia di tipo 1 o di tipo 2, così come indicati nella Tabella allegata al n. 1.4, e che la vulnerabilità sia bassa, così come indicato nella Tabella allegata al n. 2.6, ovvero che l’edificio abbia già un livello di sicurezza verificato almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, l’intervento può essere limitato alla riparazione del danno ed al solo rafforzamento locale, come disciplinato dalla ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. In tal caso il contributo viene determinato secondo i parametri della predetta ordinanza.
9. di inserire, all’art. 2, dopo il comma 5, il comma 5bis, con il seguente testo:
5bis. Nel caso di lavori eseguiti in conformità al D.L. 74/2012 a seguito di ordinanza comunale di inagibilità totale ed ultimati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza 51/2012, il progettista può certificare, nella perizia asseverata da allegare alla domanda di contributo, che lo stato di danno prima dell’esecuzione dei lavori fosse di tipo 1 o 2, (così come indicati nella Tabella allegata n. 1.4) e la vulnerabilità bassa (così come indicato nella Tabella allegata n. 2.6) e che dopo l’ultimazione degli stessi l’edificio ha conseguito la piena agibilità, classificando in tal modo l’intervento eseguito come rafforzamento locale ai sensi delle Norme Tecniche sulle costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008. Conseguentemente le modalità di presentazione della domanda di contributo e di determinazione dello stesso sono quelle stabilite dall’ordinanza n. 29/2012.
10. di inserire, all’art. 2, dopo il comma 6, i commi 6bis e 6ter, con il seguente testo:
6bis Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 per l’ottenimento dell’aliquota agevolata, è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra di risiedere nell’abitazione alla data del 20 maggio 2012.
6ter Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all’allegato 1 “REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ” dell’ordinanza 57 del 12 ottobre 2012.
11. di inserire all’art. 2, il comma 8, dopo le parole “state emesse” e prima delle parole “più ordinanze” le parole “una o”;
12. di numerare, all’art.3, tutti i commi dall’1 al 12;
13. di sostituire, all’art. 3, il comma 2, con il seguente testo:
Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
- ll costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012 fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si far à riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all ’ analisi dei prezzi come disciplinato dall ’ art. 32 comma 2 del dPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006 , al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile
e
- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 800 euro/mq piu IVA se non recuperabile per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici eccedenti 120 mq e fino a 200 mq il costo convenzionale si riduce a 650 euro a mq. più IVA se non recuperabile ed ulteriormente a 550 euro a mq. più IVA se non recuperabile per le superfici eccedenti i 200 mq. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della Delibera ALR n. 279/2010 calcolata senza la limitazione al 60%.
14. di inserire, all’art. 3, dopo il comma 2, i commi 2bis e 2ter, con il seguente testo:
2bis. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale in relazione alle superfici, stabilite al comma precedente.
2ter. Qualora l ’ edificio oggetto dell ’ intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell ’ intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo, qualora tale differenza sia inferiore all ’ 80% del costo ammissibile. In tal caso il contributo ed il risarcimento assicurativo possono raggiungere anche il 100% del costo dell ’ intervento .
15. di sostituire, all’art. 3, il comma 3, con il seguente testo:
Il costo dell’intervento di cui al comma 2 comprende le indagini tecniche, le opere di pronto intervento, di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura dell’80%.
16. di inserire, all’art. 3, comma 4, dopo le parole “20 maggio” e prima delle parole “erano destinate” la parola “2012” e di sostituire le parole “attività produttiva” con le parole “attività produttive in esercizio”;
17. di inserire, all’art. 3, comma 5, dopo le parole “20 maggio” e prima delle parole “non erano destinate” la parola “2012” e di sostituire le parole “attività produttiva” con le parole “attività produttive”;
18. di sostituire, all’art. 3, il comma 7 con il seguente testo:
Il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato:
a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., del 30% per edifici individuati dall'art. A-9, comma 1, della l.r. n. 20/2000, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell’art. 45 del d.lgs n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art.136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 ovvero individuati dall’art. A-9, comma 2, della l.r. n. 20/2000;
b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sull’edificio che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell’anno precedente;
c) del 15% per edifici ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE), e di Mirabello (FE), perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 (allegati 1, 2 e 3) ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della su citata determinazione. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.
d) fino al 15% nel caso di edifici collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui alla precedente lett. c). A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/1/2008), dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l’esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalle relazioni geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che disporrà l’entità dell’incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.
e) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico.
19. di sostituire, all’art. 3, comma 8, le parole “ammissibili a contributo nel limite del 10% del costo dell’intervento” con le parole “computate nel costo dell’intervento di cui al comma 2 sino ad un massimo del 10% dell’importo dei lavori ammessi a contributo”;
20. di sostituire, all’art. 3, comma 10, le parole “I contributi sono destinati” con le parole “Il contributo sull’intervento edilizio è destinato” e di sostituire le parole “dell’art. 13 del d.lgsl. n. 42/2004 ed A-9,comma 1, della l.r. n.20/2000” con le parole “dell’art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e dell’art. A-9, comma 1, dell’allegato della l.r. n. 20/2000”;
21. di sostituire, all’art. 3, comma 10, ogni qualvolta ricorra la parola “finanziamento” con la parola “contributo”;
22. di inserire, all’art. 4, comma 1, dopo le parole “è redatta” e prima delle parole “mediante il modello” le parole “ed inoltrata esclusivamente”;
23. di inserire, all’art. 4, comma 1, dopo le parole “sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.” le parole “Al fine di stabilire la data di presentazione della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata accettata sulla suddetta procedura informatica.”;
24. di eliminare, dall’art. 4, comma 4, le parole “data di scadenza della”;
25. di sostituire, all’art. 4, il comma 5, con il seguente testo:
La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve indicare:
a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo ;
b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa;
c) l’istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito al Protocollo per le erogazioni del contributo all’impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;
d) l’importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA, e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci ;
e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare ove necessaria, ottenuta tramite la compilazione sul sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;
f) l’eventuale polizza assicurativa stipulata prima del 20 maggio 2012 per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, documentando l’importo assicurativo.
g) la dichiarazione che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.
26. di sostituire, all’art. 4, comma 6, le lettere b) e c) con il seguente testo:
b) il progetto degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico corredato della necessaria “Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)” di cui alla DGR 1878/2011, redatto secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con D.M. del 14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l’edificio rientra nel livello operativo E0. Sono interventi di miglioramento quelli finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate, secondo le indicazioni e le priorità delle Istruzioni tecniche riportate nell’Allegato A. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento statico nonché alla struttura nel suo insieme;
c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili, redatto sulla base dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del dPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA;
27. di rinumerare, all’art. 5, tutti i commi dall’1 al 5;
28. di inserire, all’art. 5, comma 3, dopo le parole “interesse culturale ai sensi” e prima delle parole “13 del d. lgs n. 42/2004” le parole “degli artt. 10, 12 e”;
29. di inserire, all’art. 6, comma 3, dopo le parole “lavori di riparazione” e prima delle parole “rimangono sospesi” le parole “e di miglioramento sismico”;
30. di sostituire, all’art. 6, il comma 4, con il seguente testo:
I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all’art. 3, commi 5 o 6 sono tenuti, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del Protocollo d’Intesa del 4 ottobre 2012 con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici. Analogamente i proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttive devono affittare o utilizzare a tal fine l’immobile entro due anni dall’ultimazione dei lavori.
31. di eliminare dall’art. 7 il comma 5;
32. di sostituire, all’art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), le parole “all’Istituto di credito” con le parole “al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1,”;
33. di sostituire, all’art. 8, comma 1, lettera c), le parole “da cui risulti” con le parole “dal quale il Comune possa calcolare”;
34. di eliminare, all’art. 8, comma 5, le parole “di miglioramento sismico”;
35. di sostituire, l’art. 9, con il seguente testo:
1. Nel caso di interventi iniziati prima del 14/11/2012 (data di pubblicazione dell’ordinanza n. 73), le spese sostenute dal richiedente antecedentemente all’inoltro al Comune della domanda di cui all’art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall’ordinanza stessa, purché:
- il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle NTC 08 e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DL 74/2012;
- i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all’art. 2;
- la domanda di contributo contenga le informazioni richieste all’art. 4;
- siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.
1bis Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 3,comma 5 del D.L. 74/2012 e conclusi prima del 14/11/2012 (data di pubblicazione dell ’ ordinanza n.) nelle more dell ’ emanazione dell ’ ordinanza di sgombero da parte del Comune e della classificazione Aedes, è possibile inoltrare al comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1 nel rispetto delle procedure del su citato DL integrando la perizia asseverata con l ’ attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES .
2. Il Comune verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento iniziato prima del 14/11/2012 (data di pubblicazione dell’ordinanza n. 73), richiede, qualora necessario, l’integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo ammissibile. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all’art. 10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.
3. Agli interventi iniziati prima del 14/11/2012 (data di pubblicazione dell’ordinanza n. 73), non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all’art. 4, comma 5, lett. b).
4. L’istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo ammissibile e riconosciuto e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un’unica soluzione l’importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all’art. 8, comma 1, lett. c). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.
5. Qualora il richiedente abbia già eseguito, in tutto o in parte, il pagamento dei lavori e delle prestazioni tecniche relative agli interventi iniziati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, l’istituto di credito provvede ad erogare il contributo direttamente secondo quanto disposto al precedente articolo 8, comma 3.
36. di inserire, all’art. 10, comma 2, dopo le parole “miglioramento sismico” e prima delle parole “sono sottoposti” le parole “allegati alla domanda ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettera b),”;
37. di eliminare, all’art. 10, comma 3, le parole “di miglioramento sismico”;
38. di inserire, all’art. 10, comma 3, dopo le parole “trasmissione dello stesso” e prima delle parole “. Nei successivi 5 giorni” le parole “da parte del comune tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1”;
39. di eliminare, dall’art. 10, comma 3, le parole “agli interessati”;
40. di allegare alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, il Testo dell’ordinanza n. 51 coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate con la presente.
Tenuto conto dell’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l’attuazione dei processi di cui all’ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012, che con la presente si modifica, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340 e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 13 Novembre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani