n.181 del 05.07.2023 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Società Agricola Podere Bosco - Domande 30/11/2022 e 7/12/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso zootecnico, dalle falde sotterranee in comune di Felino (PR), loc. Cà Bosco. Concessione di derivazione. Proc PR22A0051. SINADOC 38909
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda Società Agricola Podere Bosco, c.f. 02642960344 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0051, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 5,10;
– ubicazione del prelievo: Comune Felino, Località, Cà Bosco Dati, catastali: foglio 34 mappale 26 di proprietà della ditta Società Agricola Podere Bosco; coordinate UTM RER X 595438; Y 946838;
– destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati/zootecnico;
– portata massima di esercizio pari a l/s 2; – volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4421;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2027 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 09.06.2023 e acquisito al prot PG/2023/101338;
(omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-3022 del 13/6/2023
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31.12.2027 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
(omissis)