n.424 del 09.12.2020 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 16/2004 e s.m.i. - Proroga straordinaria al 31 gennaio 2021 del termine per la comunicazione dei periodi di apertura delle strutture ricettive e dei bed and breakfast per l'anno 2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", così come modificata dalle L.R. n. 4/2010, L.R. n. 7/2014, n. L.R. n. 4/2016, L.R. n. 25/2016, L.R. n. 25/2017, L.R. n. 3/2019, L.R. n. 13/2019 e L.R. n. 17/2019, ed in particolare:

• il comma 3, lettera d), dell'art. 21, in base al quale il titolare o gestore della struttura ricettiva “comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell’aggiornamento della banca dati di cui all’art. 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con delibera di Giunta regionale”;

• il comma 5, dell’art. 13, che per l’attività saltuaria di alloggio e prima colazione (d’ora in poi Bed and Breakfast) stabilisce che “coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1156/2018 con cui è stato fissato al 1° ottobre il termine entro cui i gestori delle strutture ricettive e i Bed and Breakfast devono far pervenire al Comune le comunicazioni dei periodi di apertura e di disponibilità all’accoglienza per l’anno successivo, in variazione rispetto alla SCIA o ad altre comunicazioni presentate;

- n. 1182/2020 con cui è stato prorogato al 30 novembre 2020 il termine sopraindicato, in via straordinaria, per le comunicazioni relative all’anno 2021;

Preso atto che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

- con D.L. 30 luglio 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 124/2020, il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Turismo, Commercio e sport della Regione da parte di Federalberghi in data 17/11/2020 e registrata con prot. n. 760602.E con cui l’Associazione chiede un’ulteriore proroga del termine per l’invio della comunicazione al Comune dei periodi di apertura delle strutture per il 2021, a causa della difficoltà di programmazione in cui si trovano attualmente le strutture ricettive dovuta all’emergenza causata dalla pandemia da covid-19;

Considerato:

- il perdurare della fase emergenziale con condizioni critiche a causa della rapida diffusione del virus che hanno portato a provvedimenti sempre più restrittivi, quali il DPCM del 3 novembre 2020, l'ordinanza n. 216 del 12 novembre del presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna e l'ordinanza del 13 novembre del Ministro della Salute, che limitano fortemente gli spostamenti all’interno del territorio regionale, nazionale e internazionale;

- che la notevole riduzione dei flussi turistici si ripercuote molto negativamente sull’attività delle strutture ricettive e determina molta incertezza in merito alla pianificazione delle attività per il 2021;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare ulteriormente, in via straordinaria, il termine stabilito dalle citate proprie deliberazioni n. 1156/2018 e n. 1182/2020, per la comunicazione dei periodi di apertura per l’anno 2021, al 31 gennaio 2021, in coerenza con i termini previsti per la conclusione dello stato di emergenza;

Dato atto che la propria deliberazione n. 1156/2018 prevede la possibilità di chiusure straordinarie in deroga ai limiti di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. (almeno 9 mesi di apertura per le strutture annuali, almeno 3 mesi per le strutture stagionali) in caso di fondate ragioni, previa comunicazione al Comune da inviare almeno 20 giorni prima, a meno che non si sia in presenza di casi di forza maggiore o di eventi non dipendenti dalla volontà del gestore;

Vista la circolare del Servizio Turismo Commercio e Sport PG/2020/0455947 del 22/6/2020, con cui è stato chiarito che la situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 è da considerarsi sia una fondata ragione per la chiusura straordinaria della struttura, anche in deroga ai limiti di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., che una causa di forza maggiore in relazione al mancato rispetto del termine di presentazione della comunicazione;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/02/2018, avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del servizio Turismo, Commercio e Sport”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente;

A voti unanimi a palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di prorogare al 31 gennaio 2021, in via straordinaria, il termine stabilito dalla propria deliberazione n. 1156/2018, già prorogato con propria deliberazione n. 1182/2020, entro cui le strutture ricettive e i Bed and Breakfast devono comunicare al Comune i periodi di apertura e di disponibilità all’accoglienza per il 2021, in variazione rispetto alla SCIA o ad altre comunicazioni presentate;

2) di confermare, come indicato dalla circolare del Servizio Turismo Commercio e Sport PG/2020/0455947 del 22/6/2020, che la situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 è da considerarsi sia una fondata ragione per la chiusura straordinaria della struttura, anche in deroga ai limiti di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. (almeno 9 mesi di apertura per le strutture annuali, almeno 3 mesi per le strutture stagionali), che una causa di forza maggiore in relazione al mancato rispetto del termine di presentazione della comunicazione;

3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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