n.338 del 24.11.2014 (Parte Seconda)
Modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 e dall’Ordinanza n. 75 del 1 luglio 2013
IL COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi del DPCM del 25/8/2014
(omissis)
Visto l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all’articolo 10 comma 2-bis dispone che “……..in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni commissariali fino all’insediamento del nuovo Presidente…”.
Visto il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Visto il D. L. del 12 settembre 2014 n. 133 recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 7 comma 9-ter, che prevede che lo stato d'emergenza venga prorogato fino al 31 dicembre 2015;
Richiamate:
- l’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, che all’articolo 1 prevede che le attività produttive soggette ad autorizzazione, comunicazione, DIA o SCIA di competenza comunale possono essere delocalizzate, totalmente o parzialmente, con procedimento semplificato, in via temporanea sino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe;
- l’ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 “Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze 3/2012, 29/2012, 51/2012 e 86/2012”, che al punto 1 ha prorogato il suddetto termine al 30 giugno 2013;
- l’Ordinanza n. 75 del 1 luglio 2013 “Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull’ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all’ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi”, che all’articolo 4 ha previsto un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2014 del termine stabilito dall’Ordinanza 3/2012 e modificato dall’Ordinanza 93/2012;
Ritenuto che durante la fase di ricostruzione tuttora in essere sia opportuno consentire la permanenza delle delocalizzazioni temporanee già comunicate o autorizzate, oltre il termine del 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) di prorogare fino al 31 dicembre 2015 l’efficacia delle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 in materia di delocalizzazione delle attività produttive;
2) di sostituire, conseguentemente, al quarto periodo del paragrafo 1 (Delocalizzazione di attività produttive soggette ad autorizzazione/comunicazione/DIA/SCIA di competenza comunale) dell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 e dall’Ordinanza n. 75 del 1 luglio 2013, le parole “fino al 31 dicembre 2014, salvo proroghe” con le parole “fino al 31 dicembre 2015, salvo proroghe”;
3) di stabilire che la proroga di cui al punto 1 che precede si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi dell’Ordinanza n. 3 del 2012, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 e dall’Ordinanza n. 75 del 1 luglio 2013;
4) di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 24 novembre 2014
Il Commissario Delegato
Alfredo Bertelli