n.256 del 18.08.2021 periodico (Parte Seconda)

Dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli intensi eventi meteorologici che il giorno 26 luglio 2021 hanno colpito il territorio regionale

IL PRESIDENTE

Visti:

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile” e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 7, comma 1, lettera b);

- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ess.mm.ii.;

Premesso che:

- il giorno 26 luglio 2021 il territorio regionale, con particolare riferimento ai comuni della pianura emiliana delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e, in misura minore, di Bologna e Ferrara, è stato interessato da più sistemi temporaleschi intensi con violente precipitazioni, grandine di notevoli dimensioni (dell’ordine di 4-6 cm), intensa attività elettrica, tromba d’aria e forti raffiche di vento;

- tali fenomeni hanno causato: scoperchiamenti di tetti, abbattimento di alberi, allagamenti con conseguenti danni ingenti al tessuto economico-produttivo anche agricolo, al patrimonio edilizio pubblico e privato, a manufatti ed automobili, nonché interruzione delle viabilità comunali e delle linee elettriche, provocando anche l’evacuazione di alcuni nuclei familiari;

- è stata disposta, a causa della grandine, la chiusura del tratto autostradale dell’A1 tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano, con centinaia di automobili coinvolte e danneggiate;

Dato atto che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha assicurato il proprio intervento operativo raccordandosi con il Corpo dei Vigili del fuoco per gli interventi di soccorso tecnico urgente, nonché con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e gli enti locali coinvolti, anche mediante l’attivazione delle Strutture operative e del Volontariato di Protezione Civile per la gestione delle criticità e il necessario supporto per il più rapido rientro nelle condizioni di normalità;

Evidenziato che, per l’intensità, l’estensione e l’impatto sulle aree colpite degli eventi in parola, la Regione Emilia-Romagna si riserva di trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri la relazione di evento, riportante anche una prima valutazione speditiva dei danni, e la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 1/2018, affinché con mezzi e poteri straordinari possa essere assicurata una pronta ed adeguata risposta, anche in termini di risorse finanziarie, alle urgenti necessità di ripristino delle condizioni di sicurezza e mitigazione dei rischi residui nelle aree colpite;

Visto l’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, ovvero eventi di rilievo regionale che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale;

Ritenuto, nelle more dell’auspicata deliberazione dello stato di emergenza di cui sopra, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2005, lo stato di crisi regionale per il territorio regionale colpito;

Dato atto che il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della citata legge regionale n. 1/2005, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili, può adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta
regionale;

Visti:

- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la delibera di Giunta regionale n. 111/2021: "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023", contenente anche nel relativo allegato D la “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

  1. di dichiarare, ai sensi dell’art. 8, della legge regionale n. 1/2005, nel territorio regionale colpito dagli eventi calamitosi descritti in premessa lo stato di crisi regionale, per la durata di 90 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente Decreto;
  2. di evidenziare che il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, potrà adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
  3. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
  4. di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione degli indirizzi della Giunta Regionale sulla trasparenza ampliata, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..

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