n.107 del 14.04.2021 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Scaramuzza Fabrizio S.R.L. - Domanda 20/10/2020 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Fontevivo (PR), loc. Castelguelfo. Concessione di derivazione. Proc PR20A0030. SINADOC 27901
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione: di assentire all’ azienda Scaramuzza Fabrizio s.r.l., Sede legale Salsomaggiore Terme (PR), Strada San Giuseppe n 24/A CAP 43039, Indirizzo PEC scaramuzzasrl@pec.it, Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 01779250347, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR20A0030, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante due pozzi;
– ubicazione del prelievo:
POZZO 1:
Comune di Fontevivo - foglio 25 mapp. 216;
Profondità: 29 m;
Coordinate UTM 32: x: 593.404, Y: 4.965.286;
POZZO 2:
Comune di Fontevivo - foglio 25 mapp. 216;
Profondità: 20,6 m;
Coordinate UTM 32: x: 593.314, Y: 4.965.279;
– destinazione della risorsa ad uso industriale;
– portata massima di esercizio pari a l/s 4,5 l/s (2,3+2,2 l/s);
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2800;
1. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2025 ai sensi dell art. 36 del RR n. 41/2001;
2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2021-661 del 11/2/2021 (omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2025 ai sensi dell’art 36 del RR n. 41/2001.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)