n.145 del 27.09.2011 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’Art. 1

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 25 del 2003, che concerne Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico ), è il seguente:

“Art.7 - Requisiti per l’elezione

1. Il Difensore civico è scelto tra persone di riconosciuta professionalità che abbiano i requisiti richiesti per l’elezione a consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere per avere in precedenza ricoperto funzioni o incarichi di responsabilità e rilievo nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale.”

Note all’Art. 2

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

“Art. 8 – Elezione

1. L’elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.”

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

“2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l’elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Difensore civico viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, comma 1.”

Nota all’Art. 3

Comma 3

1) Il testo del comma 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

“Art. 9 - Ineleggibilità e incompatibilità”

omissis

3. L’incarico di Difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.”

Nota all’Art. 4

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

“Art. 10

Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta. In caso di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.”

Nota all’Art. 5

Comma 4

1) Il testo del comma 4 dell’art. 11 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

“Art. 11 - Relazioni e pubblicità delle attività”

omissis 

4. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.”

Nota all’Art. 7

Comma 1

1) Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

“Art. 14 – Indennità

1. Al Difensore civico spetta l’indennità di carica prevista per i consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.”

Nota all’Art. 8

Comma 1

1) Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

“Art. 15 - Programmazione delle attività del Difensore civico”

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario

2. L’Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Difensore civico, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Difensore civico.”

Nota all’Art. 9

Comma 1

1) Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

“Art. 16 - Sede, personale e strutture

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del Difensore civico stesso.

2. Con riferimento alla struttura organizzativa di cui al comma 1, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esercita le funzioni ad esso assegnate dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), d’intesa con il Difensore civico. Analoga intesa è richiesta per l’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale, adottato ai sensi dell’ articolo 44, comma 1 della legge regionale n. 43 del 2001.”

Nota all’Art. 12

Comma 1

1) Il testo della lettera m) del comma 1 dell’art.2 della legge regionale n. 9 del 2005, che concerne Istituzione del garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza,è il seguente:

“Art. 2 – Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

omissis

m) collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull’operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse

omissis”.

Nota all’Art. 13

Comma 1

1) Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 6 - Rapporti con il difensore civico regionale

1. Il Difensore civico regionale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.”

Note all’Art. 14

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 7 - Nomina, requisiti ed incompatibilità “

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale in campo minorile ed in materie concernenti l’età evolutiva e la famiglia.”

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell’art. 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.”

Comma 3

3) Il testo del comma 3 dell’art. 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“3. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.”

Note all’Art. 15

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 8 - Elezione”

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.”

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.”

Note all’Art. 16

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 9 - Durata del mandato, rinuncia e decadenza

1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.”

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“2. Entro tre mesi dall’insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all’elezione del successore.”

Comma 3

3) Il testo del comma 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.”

Nota all’Art. 17

Comma 1

1) Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 10 - Indennità

1. Al Garante spetta l’indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modifiche, ridotta della misura del 25%. Spetta inoltre il rimborso spese previsto dall’ articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 e successive modifiche.”

Nota all’Art. 18

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 11 - Relazioni e pubblicità “

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 2, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l’iscrizione delle relazioni all’ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio le discuta.”

Nota all’Art. 19

Comma 1

1) Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 12 - Sede, personale e strutture

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale della struttura del Difensore civico regionale.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, l’ulteriore dotazione organica e le specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell’attività.

3. Il Garante, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l’Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge n. 451 del 1997.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Garante, secondo le norme e le procedure previste per l’amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.”

Nota all’Art. 20

Comma 1

1) Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 13 – Organizzazione

1. Con regolamento regionale possono essere determinati:

a) l’organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;

b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all’età evolutiva ed alla famiglia;

c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l’attribuzione di diverse e specifiche risorse.”

Nota all’Art. 21

Comma 1

1) Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 3 del 2008, che concerne Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna,è il seguente:

“Art. 10 - Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

1. È istituito l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato ‘Garante’, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell’ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri. Le funzioni di garanzia verso i minori sono svolte in stretta collaborazione con il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza).

2. Il Garante è scelto tra personalità con comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

4. Il Garante è nominato con atto dell’Assemblea legislativa regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.

5. L’Assemblea legislativa, su proposta dell’Ufficio di presidenza, disciplina con proprio atto il trattamento economico, la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale.”

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