SUPPLEMENTO SPECIALE n. 148 del 24.07.2012

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

1. Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Bologna, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), il nuovo Comune è denominato ………………………………

3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno come risultante dall’allegata cartografia.

Art. 2

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda). Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione dei cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della l. 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990).

4. Dalla data di istituzione del nuovo Comune, gli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996.

5. Fino all’esecutività dei regolamenti del nuovo Comune continuano ad applicarsi, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni. I regolamenti dell’Unione di Comuni Valle del Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al nuovo Comune, fino a eventuali diverse discipline adottate dal nuovo Comune a seguito di revoche dei conferimenti all’Unione.

Art. 4

Norme di salvaguardia

1. L’istituzione del nuovo Comune non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, salvo anticipato scioglimento dell’Unione, sono delegate al nuovo Comune tutte le funzioni regionali già delegate all’Unione di Comuni della Valle del Samoggia in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, unitamente al relativo personale. Il nuovo Comune:

a) eserciterà tali funzioni anche per il territorio del Comune di Monte San Pietro con il quale dovrà coordinarsi preventivamente attraverso un Comitato permanente dei Sindaci;

b) b) sarà destinatario delle eventuali risorse statali e regionali già destinate all’Unione di Comuni della Valle del Samoggia per l’esercizio di tali funzioni, quali quelle erogate ai sensi degli articoli 17 e 21 bis, della legge regionale n.1 del 2008, nonché dell’articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).

3. In caso di scioglimento dell’Unione di Comuni della Valle del Samoggia, il Comune di nuova istituzione ed il Comune di Monte San Pietro disciplineranno gli aspetti successori inerenti alla gestione dei servizi associati. In mancanza di tale disciplina condivisa, i Comuni succederanno all’Unione Valle del Samoggia in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicheranno i principi della solidarietà attiva e passiva.

4. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale, ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito un Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, di cui fanno parte funzionari del nuovo Comune e funzionari regionali. La Giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell’Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell’Osservatorio agli organi di governo della Regione e del nuovo Comune.

Art. 5

Contributi regionali

1. Nel rispetto, ed in parziale aggiornamento, dei criteri individuati dall’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo annuale della durata complessiva di quindici anni che sarà pari a 705.000 euro per i primi dieci anni successivi alla fusione e pari a 210.000 euro per gli ultimi cinque anni.

3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 300.000 euro all’anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune:

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, compatibilmente con l’evoluzione della disciplina normativa in materia, si impegna altresì a supportare il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con lo stanziamento di cui ai capitoli (spese correnti e in conto capitale) ……………………….di nuova istituzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 10 del 2008.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di istituzione del nuovo Comune viene nominato, per tutti gli adempimenti necessari e fino all’elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell’anno 2014, un Commissario governativo, ai sensi della normativa statale.

2. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d’intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

3. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo di cui al comma 1 e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune.

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