n.149 del 07.06.2023 periodico (Parte Seconda)
Ordinanza balneare Regione Emilia-Romagna n. 1/2019 ss.mm.ii- Modifiche straordinarie a causa degli eventi meteorologici straordinari anno 2023 e posticipo dell'avvio dell’attività balneare 2023 al 2 giugno 2023
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400” e successive modificazioni;
- l’articolo 105 del D. lgs. 112/1998;
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed in particolare:
- la lettera e ter) del comma 1 dell’art 2, in base al quale spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 dello stesso art. 2 della l.r. 9/2002;
- il comma 5 dell’art. 2 che stabilisce che le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge, non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02", nelle sezioni ancora applicabili;
Dato atto che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle sopracitate Direttive prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione adotti apposito provvedimento - Ordinanza Balneare - per la disciplina dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;
Dato atto:
- che nel rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa, nel 2019 è stata approvata, con atto dirigenziale n 4234/2019, l’ordinanza balneare n. 1/2019, un’ordinanza valida a partire dal 2019 e che resta in vigore fino a modifica o sostituzione;
- che con le proprie determine n. 6232 del 9 aprile 2021 e n. 6241 del 1 aprile 2022 sono state apportate alcune modifiche all’ordinanza suddetta;
- che l’ordinanza balneare regionale vigente, all’art. 1 comma 3, fissa il termine di inizio dell’attività balneare non oltre l’ultimo fine settimana di maggio;
Considerato che la situazione emergenziale causata dai gravi eventi meteorologici avvenuti nel maggio 2023, che hanno colpito la nostra Regione, ha prodotto danni anche sugli arenili;
Reso noto che in data 19 maggio 2023, in videoconferenza, sono stati convocati i Comitati balneari di cui all’art. 5, commi 2 e 3, della LR 9/2002 e ss.mm.ii, composti dai rappresentanti dei Comuni costieri, dalle associazioni di categoria del settore, dai rappresentanti sindacali e dalle autorità marittime, al fine di valutare le condizioni dell’arenile, degli stabilimenti e strutture balneari, nonché di consentire l’avvio in sicurezza dell’attività balneare, che, in applicazione dell’art. 1, comma 3 dell’ordinanza balneare n. 1/2019 e ss.mm.ii, per l’anno 2023 dovrebbe iniziare il 27 maggio 2023;
Dato atto che nell’ambito di tale riunione si sono evidenziate le seguenti problematiche:
- si è evidenziata l’esigenza di posticipare la data di avvio dell’attività balneare di circa una settimana, al fine di consentire di ripristinare il normale stato delle spiagge e delle attrezzature, comprese quelle per il servizio di salvamento e che tale nuovo termine è stato individuato nel 2 giugno 2023;
- si è altresì sottolineato come in diverse località siano avvenuti fenomeni di erosione della spiaggia che, in alcune aree già soggette ad erosione, hanno aggravato delle situazioni già critiche e che non è possibile intervenire con operazioni di ripascimento poiché non ci sono più i tempi tecnici, visto l’imminente avvio del periodo di attività balneare;
- per le motivazioni di cui al capoverso precedente è stato fatto presente che la deroga prevista all’art. 5, punto 5.3, dell’ordinanza regionale, applicabile alle aree soggette a particolari fenomeni erosivi, riguardante l’area di distanziamento minima dei sistemi di ombreggio di 10,00 mq potrebbe non essere adeguata per l’anno 2023 e, al fine di garantire l’accoglienza dei turisti anche sulle spiagge soggette ad erosione, è stato richiesto di ridurre tale area minima a 9 mq, esclusivamente per l’anno 2023;
Precisato che in base al citato art. 5, punto 5.3, dell’ordinanza balneare regionale, la deroga ai limiti di superficie minima di distanziamento dei sistemi di ombreggio, ordinari, cioè quelli previsti al punto 5.1 della medesima ordinanza è possibile solo attraverso apposita ordinanza integrativa comunale, che tale deroga è applicabile esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi, e prevede una area di distanziamento non inferiore a 10,00 mq fra i sistemi di ombreggio;
Valutato, viste le criticità rilevate, di posticipare il termine di avvio dell’attività balneare al 2 giugno 2023 a parziale e temporanea modifica del termine stabilito dell’art. 1, comma 3 dell’ordinanza balneare n. 1/2019 ss.mm.ii, per il solo anno 2023;
Valutato inoltre di accogliere la richiesta di riduzione a 9 mq dell’area minima di distanziamento indicata in 10,00 mq all’art. 5, punto 5.3, dell’ordinanza balneare regionale, precisando che tale riduzione è applicabile per il solo anno 2023 e continua ad essere possibile solo attraverso apposita ordinanza integrativa comunale ed è applicabile alle sole aree interessate dagli eventi climatici avversi verificatisi nel 2023;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare art 26 c.1;
- la deliberazione di G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024” di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” che ha modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 1/4/2022;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 1615 del 28 settembre 2022 ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;
- n. 2360 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi delle Giunta regionale e soppressione dell’agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti;
- n. 380 del 13 marzo 2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025;
- n. 474 del 27 marzo 2023 avente ad oggetto ”Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Viste inoltre le seguenti determinazioni:
- n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
- n 3697 del 23 febbraio 2023: “Modifica della micro-organizzazione della direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese. attribuzione incarico di sostituzione e conferimento di incarichi dirigenziali.”;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di fissare al 2 giugno 2023 l’avvio dell’attività balneare, per il solo anno 2023, a parziale e temporanea modifica del termine fissato dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza balneare n. 1/2019 ss.mm.ii;
- di precisare che tutti i riferimenti collegati al periodo dell’inizio dell’attività balneare, cioè l’ultimo fine settimana di maggio, all’interno del testo dell’ordinanza balneare 1/2019 e ss.mm.ii si devono intendere posticipati al 2 giugno 2023;
- di stabilire che, a parziale e temporanea deroga all’art. 5, punto 5.3, dell’ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e ss.mm.ii, per il solo anno 2023, i comuni il cui territorio è stato interessato dai gravi eventi meteorologici del 2023 che abbiano subito particolari fenomeni erosivi potranno derogare ai limiti di superficie minima di distanziamento dei sistemi di ombreggio ordinari, cioè quelli previsti all’art. 5, punto 5.1, della medesima ordinanza, attraverso apposita ordinanza integrativa comunale, prevedendo una area di distanziamento non inferiore a 9 mq fra i sistemi di ombreggio;
- di sottolineare che le modifiche temporanee all’ordinanza balneare regionale n 1/2019 e ss mm ii, previste dal presente atto, sono valevoli unicamente per l’anno 2023 e che dal prossimo anno riprenderanno vigore le disposizioni originarie;
- di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa, non appena adottata, ai Comuni costieri alle Associazioni sindacali e di categoria e all’autorità marittima;
- di pubblicare la presente determina nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico.