n.114 del 02.05.2018 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 11/2012, art. 18 - Approvazione del piano per l'allestimento di campi di gara permanenti e temporanei ricadenti nelle acque di competenza dei consorzi di bonifica regionali. integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 203/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce, tra l’altro, alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

- la Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”, come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, di attuazione, tra l’altro, del suddetto processo di riordino;

- il Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 recante “Regolamento in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012 n. 11”;

Richiamati, in particolare:

- l’art. 18, comma 2, della L.R. n. 11/2012, il quale prevede che la Giunta approvi il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei, acquisendo, ove necessario, il parere dei consorzi di bonifica;

- l’art. 28, comma 1, del R.R. n. 1/2018, secondo il quale la Giunta approva il piano per l’allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d’acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara;

Atteso che, con propria deliberazione n. 203 del 12 febbraio 2018, si è provveduto, tra l’altro:

- ad approvare il piano per l’allestimento di campi di gara permanenti e temporanei sulle acque pubbliche della Regione, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

- a dare atto che per i campi di gara permanenti o temporanei ricadenti nelle acque di competenza dei Consorzi di bonifica regionali, si sarebbe provveduto con successivo atto, ad avvenuta acquisizione del parere di competenza;

Considerato che i Servizi Territoriali della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, sentiti i rispettivi Tavoli di consultazione locale di cui all’art. 6, comma 5, della L.R. n. 11/2012, hanno provveduto:

- ad individuare, per i rispettivi territori, i campi di gara, permanenti e temporanei, ricadenti nelle acque di pertinenza dei Consorzi di bonifica;

- a richiedere ai relativi Consorzi di bonifica l’espressione del parere di cui al comma 2 del citato art. 18 della L.R. n. 11/2012;

Preso atto dei pareri positivi, pervenuti e trattenuti agli atti del Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali soprarichiamate, approvando il piano per l’allestimento di campi di gara permanenti e temporanei ricadenti nelle acque di competenza dei Consorzi di bonifica regionali, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che i campi di gara, come individuati nel citato Allegato 1 e secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni regionali:

- se permanenti, devono essere dedicati prioritariamente all’attività agonistica;

- se temporanei, l’attività agonistica deve risultare compatibile con l’esercizio della libera pesca;

Ritenuto, inoltre, utile evidenziare, secondo quanto previsto al più volte citato comma 3 dell’art. 18 della L.R. n. 11/2012:

- che la gestione dell’attività agonistica sui campi di gara permanenti e temporanei di cui all’Allegato 1, può essere affidata dai Consorzi di bonifica per i territori di competenza - secondo modalità e impegni concordati - alle associazioni piscatorie che abbiano le caratteristiche prescritte dall’art. 7 della più volte citata L.R. n. 11/2012;

- che quando non sono in svolgimento gare, l’esercizio della pesca è libero;

Dato, inoltre, atto che nel piano per l’allestimento di campi di gara permanenti e temporanei sulle acque pubbliche della regione, di cui all’Allegato 1 alla deliberazione n. 203/2018:

- è stata riportata, erroneamente, per la Provincia di Forlì-Cesena, campo di gara permanente sul Fiume Savio “fra il ponte Vecchio (Cesena) e la struttura di supporto della condotta dell’acquedotto della Romagna (diga di Ridracoli)”, la lunghezza di 8 Km anziché 0,8 Km;

- è stata omessa, per la Provincia di Ferrara, l’indicazione dei campi di gara sul Cavo Napoleonico, ed in particolare:

- tra i campi di gara permanenti, il tratto compreso tra il ponte della Pioppa e l’idrovora di sbocco nel fiume Po (sponda destra) (3 Km) - in comune di Bondeno;

- tra i campi di gara temporanei, l’intero corso nei comuni di Bondeno e Sant’Agostino;

Ritenuto, pertanto, di provvedere, con il presente atto, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 203/2018;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche;

- n. 56 del 25 gennaio 2016, recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato, inoltre, atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare il piano per l’allestimento di campi di gara permanenti e temporanei ricadenti nelle acque di competenza dei Consorzi di bonifica regionali, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto, per i campi di gara individuati nel citato Allegato 1 e secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni regionali in premessa, che:

- se permanenti, devono essere dedicati prioritariamente all’attività agonistica;

- se temporanei, l’attività agonistica deve risultare compatibile con l’esercizio della libera pesca;

- la gestione della relativa attività agonistica può essere affidata - secondo modalità e impegni concordati - dai Consorzi di bonifica, per i territori di competenza, alle associazioni piscatorie di cui all’art. 7 della L.R. n. 11/2012;

- l’esercizio della pesca, quando non sono in svolgimento gare, è libero, secondo quanto previsto al comma 3, ultima parte, dell’art. 18 della L.R. n. 11/2012;

3) di modificare il piano per l’allestimento di campi di gara permanenti e temporanei nelle acque pubbliche della regione, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 203/2018:

- rettificando, per la Provincia di Forlì-Cesena - campo di gara permanente sul Fiume Savio “fra il ponte Vecchio (Cesena) e la struttura di supporto della condotta dell’acquedotto della Romagna (diga di Ridracoli)” - la lunghezza 8 Km con 0,8 Km;

- integrando, per la Provincia di Ferrara:

  • tra i campi di gara permanenti, il Cavo Napoleonico nel tratto compreso tra il ponte della Pioppa e l’idrovora di sbocco nel fiume Po (sponda destra) (3 Km) - in comune di Bondeno;
  • tra i campi di gara temporanei, l’intero corso del Cavo Napoleonico nei comuni di Bondeno e Sant’Agostino;

4) di confermare in ogni altra parte quanto previsto dalla deliberazione n. 203/2018;

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER agricoltura e pesca.

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