n.170 del 23.11.2011 periodico (Parte Seconda)

Decisione sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare "Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale, e dell'impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenza dei Comuni per la gestione del servizio di igiene urbana. Abrogazione e sostituzione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31" per decidere sulla sua ammissibilità, ai sensi dell’art. 6, co. 1 della l.r. 34/99 e successive modificazioni.

La Consulta di Garanzia Statutaria

(omissis)

P.Q.M.

la Consulta di Garanzia statutaria

delibera

1. dichiara ammissibile l’art. 1 del progetto, tranne la lettera d) del comma 1, le parole “attraverso la creazione di un fondo regionale” contenute nella lettera a) del comma 2, le lettere b) e c) del comma 2;

2. dichiara ammissibile l’art. 12 del progetto;

3. dichiara ammissibile l’art. 13 del progetto tranne le parole “e al netto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 14 della presente legge” contenute nel comma 1 dello stesso articolo, e tranne i commi 10 e 12;

4. dichiara ammissibile l’art. 15 del progetto;

5. dichiara non ammissibile la lettera d) del comma 1 dell’art. 1, le parole “attraverso la creazione di un fondo regionale” contenute nella lettera a) del comma 2, le lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 1;

6. dichiara non ammissibili gli articoli da 2 compreso a 11 compreso del progetto;

7. dichiara non ammissibili le parole “e al netto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 14 della presente legge” contenute nel comma 1 dell’art. 13, ed i commi 10 e 12 dell’art. 13 del progetto;

8. dichiara non ammissibile l’art. 14 del progetto;

 9. dichiara non ammissibile l’art. 16 del progetto;

10. dà mandato agli uffici competenti di premettere al testo del progetto di legge la seguente frase: “La Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell’art. 18 comma 4 dello Statuto e dell’art. 3 comma 1 della legge regionale n. 34/1999, ha dichiarato con deliberazione n. 5 del 9 novembre 2011, non ammissibile la lettera d) del comma 1 dell’art. 1, le parole “attraverso la creazione di un fondo regionale” contenute nella lettera a) del comma 2 dell’art. 1, le lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 1, gli articoli da 2 compreso a 11 compreso, le parole “e al netto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 14 della presente legge” contenute nel comma 1 dell’art. 13, ed i commi 10 e 12 dell’art. 13, l’art. 14 e l’art. 16 del progetto che segue”.

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