n.174 del 02.07.2025 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Infrastruttura stradale di Sud-Ovest - Realizzazione del collegamento tra la SP 28 e la SP 12", localizzato nel comune di Montecchio nell'Emilia (RE), proposto dalla Provincia di Reggio Emilia

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto; 

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Infrastruttura stradale di Sud-Ovest - Realizzazione del collegamento tra la SP 28 e la SP 12”, localizzato nel comune di Montecchio nell’Emilia (RE) proposto dalla Provincia di Reggio Emilia, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. a distanza di 3 anni dalla data di fine lavori è necessario prevedere un riesame dei flussi di traffico sulla nuova infrastruttura e, nel caso tali flussi dovessero rivelarsi significativamente superiori a quelli previsti dallo scenario adottato (almeno il 30%), si dovrà procedere ad una valutazione strumentale del clima acustico presso i recettori più esposti al fine di valutare l’eventuale necessità di opere di mitigazione;

il riesame dello studio di traffico sopracitato e le valutazioni in merito allo stesso dovranno essere presentate ad Arpae APA Ovest - Servizio Sistemi Ambientali alla conclusione del monitoraggio e, se necessario, dopo l’eventuale rivalutazione del clima acustico, entro 60 giorni dalla conclusione degli stessi;

2. il Proponente in fase di progettazione esecutiva dovrà presentare una proposta di monitoraggio chimico qualitativo delle acque superficiali del Torrente Enza individuando un punto a Monte e uno a Valle rispetto al punto di scarico previsto in Enza;

tale monitoraggio è finalizzato a valutare in relazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera eventuali variazioni qualitative rispetto alla situazione Ante Operam;

il Progetto di Monitoraggio Ambientale dovrà essere predisposto avendo a riferimento le “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D. Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)” redatte dal MATTM nel 2014 che definiscono gli obiettivi del PMA, i requisiti, la localizzazione delle aree di indagine e dei punti di monitoraggio, i parametri descrittori, la frequenza e durata dei monitoraggi (ante operam, corso d’opera e post operam), le metodologie e valori standard di riferimento, il flusso dei dati e la loro restituzione;

per i parametri fisico-chimici di base e per gli inquinanti chimici si farà riferimento alla normativa vigente per la classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali interne (DM 260/10, All.1; D.LGS 172/15, All.1, in particolare tabella 1/A e 1/B) e la valutazione sarà finalizzata all'obiettivo di “non deterioramento” del corpo idrico come previsto dalla DQA (Direttiva Quadro Acque);

i parametri proposti nel PMA dovranno tenere in considerazione eventualmente anche parametri specifici da ricercare correlabili all’opera;

il PMA dovrà essere presentato ad Arpae APA Ovest - Servizio Sistemi Ambientali per l’approvazione finale, prima dell’approvazione del progetto esecutivo;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da Arpae APA Ovest - Servizio Sistemi Ambientali;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dal collaudo, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA ad Arpae SAC di Reggio Emilia e all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni.

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto, considerata la tipologia dell’opera pubblica, in 10 anni a partire della data di adozione del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Montecchio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia, all'ARPAE di Reggio Emilia, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena Reggio Emilia e Ferrara, al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Consorzio di miglioramento fondiario Canale Vernazza, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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