n.237 del 16.08.2023 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione demaniale marittima n. 425 del R.R.A.D.M.P.A. E-R per consentire alle imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima o affidamento ex art. 45-bis cod. NAV., nell'ambito della sacca di Goro, la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione del "granchio blu" all'interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l'utilizzo degli attrezzi "nasse/cestelli e reti da posta fissa" sulle imbarcazioni iscritte in V categoria

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sulla Pesca approvato con Regio Decreto dell'8 ottobre 1931, n. 1604;

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione”;

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare gli artt. 86 e 89 che conferiscono alle Regioni la gestione dei beni del Demanio idrico e l’art. 105, comma 2, lett. l), che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

- la Legge regionale del 21 aprile 1999, n. 3: “Riforma del sistema regionale e locale”, in particolare gli artt. 78 e 79 che prevedono l’esercizio diretto da parte della Regione delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell’art.1 del D. Lgs. n.143 4/6/1997”, nonché l’art. 141 che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21/2/2001;

- la Legge regionale del 31 maggio 2002, n. 9 e ss.mm.ii.: “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

- la Legge regionale del 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.: “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali”, contenente norme in materia di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la “Rete Natura 2000”, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997”;

- la Legge regionale del 7 novembre 2012, n. 11: “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”;

- la Legge regionale del 30 luglio 2015, n. 13:” Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna:

- n. 1224 del 28 luglio 2008: “Recepimento D.M. n. 184/07: “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e D.M. del 17/10/2007”;

- n. 2285 del 27 dicembre 2021: "Modifiche ed integrazioni "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/5/2002, n. 9.";

Vista inoltre la Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica n. 3077 del 22/2/2021: ”Classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.”;

Visti infine:

- l’art. 8 del Regolamento n.1639/1968, di esecuzione del Codice della Navigazione, che distingue le navi destinate alla pesca professionale, con particolare riferimento alla quinta categoria “Navi e galleggianti stabilmente destinati a servizi di impianti da pesca”;

- l’art. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

- il Decreto Ministeriale n.19105 del 22 settembre 2017, Allegato 1, che consente la commercializzazione del granchio blu, sotto la denominazione di “Granchio Nuotatore” (Callinectes spp.);

Premesso che:

- La Sacca di Goro, laguna che si estende dalla foce del Po di Volano a quella del Po di Goro, per una superficie di circa 2.600 ettari, ricade nei siti Rete Natura 2000 “IT4060005 ZSC-ZPS Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona Foce del Po di Volano” e “IT4060007 Bosco Volano” ed è inoltre presente la Riserva Naturale dello Stato “Dune ed Isole della Sacca di Gorino”;

- la Sacca di Goro riveste un’importanza fondamentale sia dal punto di vista naturalistico-ambientale sia dal punto di vista economico, posto che rappresenta uno dei più importanti sistemi acquacolturali in Italia nell’attività di molluschicoltura, in particolare della vongola verace filippina (Ruditapes philippinarum), che ha trovato nella Sacca le condizioni ambientali favorevoli alla riproduzione, alla crescita ed all'allevamento, tanto da essere il punto di riferimento italiano per la venericoltura;

- l’allevamento della Vongola (Rudiapes Philippinarum) nelle aree della Sacca di Goro è seriamente minacciato dalla comparsa e proliferazione del “Granchio blu” (Callinectes Sapidus), specie alloctona particolarmente vorace e dannosa, originaria dell’Oceano Atlantico occidentale e diffusasi nel Mar Mediterraneo a partire dagli anni ’50 dello scorso secolo che, non avendo predatori marini, si riproduce in maniera rapida e incontrollata impattando pesantemente non solo sull’intero habitat marino e costiero, ma anche sulle attività economiche;

- è necessario mettere in atto tutte le misure possibili al fine di contrastare la proliferazione del “Granchio blu” in modo da preservare gli equilibri dell’ecosistema della Sacca di Goro e salvaguardare ali allevamenti di vongola, tenuto altresì conto dell’interesse commerciale della specie “Callinectes Sapidus”;

- è necessario garantire la migliore tutela possibile agli acquacoltori e la tutela della biodiversità e, al contempo, consentire l’utilizzo commerciale della specie “Callinectes Sapidus”, sia come elemento di parziale o totale ristoro dei danni subiti dall’acquacoltore, sia come modo per trasformare un elemento di criticità in opportunità economica;

Tenuto conto, inoltre, che il Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, al fine di rilasciare autorizzazione per la cattura, prelievo nelle aree di loro spettanza e commercializzazione della specie Granchio Blu (Callinectes sapidus) agli acquacoltori titolari di concessione demaniale marittima in Sacca di Goro, ovvero titolari di provvedimento regionale di affidamento di parte delle concessioni stesse, ha provveduto a richiedere, in data 26/6/2023 con nota Prot. 26/06/2023.0617654.U e in data 14/7/2023 con nota Prot. 14/07/2023.0696599.U, parere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura – PEMAC III, in merito alla possibilità di consentire, in deroga alle vigenti disposizioni di legge l’utilizzo, nelle aree in concessione per acquacoltura, di attrezzi idonei alla cattura dei granchi blu (Callinectes sapidus) e l’utilizzo della imbarcazioni di V categoria, asservite agli impianti di acquacoltura, anche per il trasporto dei suddetti attrezzi e dei granchi;

Preso atto della nota inviata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura – PEMAC III in data 19/7/2023 (pervenuta tramite mail e acquisita al Prot. 19/07/2023.0719838.E) nella quale si rilascia il seguente parere:

“in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dall’art. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995, al fine di far fronte in modo massivo alla grave situazione nella Sacca di Goro, autorizza, in via del tutto eccezionale, la pesca del “granchio blu” all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria. Nello specifico:

  • le unità che hanno l’abilitazione sia alla V che ad altra categoria di pesca, e che hanno in licenza i due predetti attrezzi, possono utilizzare gli stessi negli impianti;
  • le unità che hanno esclusivamente l’abilitazione alla V categoria possono utilizzare i due predetti attrezzi attraverso una preventiva comunicazione all’ufficio marittimo, anche cumulativa da parte delle imprese concessionarie.

I due attrezzi da pesca devono essere utilizzati esclusivamente per la cattura del “granchio blu”. Specie ittiche diverse dal “granchio blu”, ove catturate, devono essere rigettate in mare e non possono in alcun caso essere sbarcate. A tale scopo le Autorità marittime locali, che leggono per conoscenza, devono attivare una specifica attività di vigilanza.

Al fine di acquisire informazioni sulla portata del fenomeno, per tutte le imbarcazioni è necessario che le imprese titolari delle concessioni (per impianti di acquacoltura) compilino quotidianamente una dichiarazione che indichi la quantità di prodotto sbarcato da trasmettere, a cadenza settimanale, all’Ufficio marittimo ove insiste l’impianto.

La Capitaneria di porto di Ravenna provvederà, mensilmente, all’inoltro alla Direzione generale dei dati raccolti, oltre ad una relazione sullo stato del fenomeno emergenziale e sulla sua evoluzione.”;

Vista la relazione tecnica-illustrativa redatta in data 21/7/2023 da biologo o Istituto scientifico riconosciuto ai sensi del D.P.R. n. 1639/1968 “Modalità di prelievo del granchio blu (callinectes sapidus) nelle aree in concessione della Sacca di Goro e gestione del prodotto prelevato”;

Preso atto dei pareri pervenuti:

- il parere favorevole/autorizzazione rilasciato, stante l’esito positivo della Valutazione d’Incidenza, dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità di Punta Marina (assunto al Prot. n. Prot. 27/07/2023.0760863.E), con le seguenti prescrizioni:

  • è vietata la reimmissione in acqua di esemplari di granchio blu di qualsiasi taglia e stadio di sviluppo;
  • è obbligatoria la reimmissione in acqua di ogni esemplare di qualsiasi specie non oggetto di concessione di qualsiasi taglia e stadio di sviluppo;
  • vengano recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti rinvenuti;
  • è vietata qualsiasi occupazione delle aree emerse limitrofe allo Scanno anche per brevi periodi;
  • restano a carico delle società concessionarie eventuali responsabilità, sia civili che penali, per danni causati a terzi, direttamente o indirettamente, in conseguenza della presente autorizzazione;

- il Nulla osta e della Valutazione di incidenza ambientale rilasciati dal Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, con provvedimento n. 2023/00205 del 25/7/2023 pervenuto in data 25/7/2023 ed assunto al prot. n. 25/07/2023.0758565.E, che riporta le prescrizioni di seguito riportate:

  • le attività si svolgano esclusivamente all’interno di aree in concessione per la molluschicoltura;
  • le modalità operative siano quelle indicate nella Relazione Tecnica Illustrativa presentata e sopra riepilogate;
  • eventuali esemplari appartenenti a specie ittiche, crostacei o molluschi autoctoni e/o non oggetto della concessione, dovrà essere immediatamente rilasciato nell’ambiente;
  • si vieta la re-immisione in acqua degli esemplari di granchio blu pescati siano essi vivi o morti, sia la fine di evitare il ripopolamento della Sacca, sia al fine di evitare problematiche legate alla diffusione di agenti patogeni con conseguente rischio di infezioni;

Ritenuto, alla luce di quanto sin qui argomentato, al fine di far fronte alla grave situazione nella Sacca di Goro, in via del tutto eccezionale, di adottare la presente Autorizzazione demaniale marittima, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dall’art. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995, per consentire a tutti i soggetti titolari di concessione demaniale marittima o affidamento ex art. 45-bis Cod. Nav., nell’ambito della Sacca di Goro, la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione del “granchio blu”(Callinectes sapidus) all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 2360 del 27 dicembre 2022, recante “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;

- n. 474 del 27 marzo 2023 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1^ aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025.”;

Vista la determinazione del Direttore Generale Politiche finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022 recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;

Vista la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 recante "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

Dato atto che il presente provvedimento contiene esclusivamente dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’art. 11 co.5 del Regolamento regionale n. 2 del 31 ottobre 2007 e ss.mm.ii.;

Attestato che la Responsabile del procedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di rilasciare la presente Autorizzazione demaniale marittima, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dall’art. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995, per consentire alle imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima o affidamento ex art. 45-bis Cod. Nav., nell’ambito della Sacca di Goro, la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione del “granchio blu” all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria;
  2. di autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di pesca, licenze di pesca e categorie di navi da pesca, oltre che alle disposizioni presenti nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di attuazione e nelle singole concessioni demaniali marittime rilasciate in Sacca di Goro, l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria al fine di procedere alla cattura dei granchi blu (Callinectes sapidus) all’interno delle aree di concessione demaniale marittima;
  3. di rammentare che è consentita la commercializzazione del granchio blu, sotto la denominazione di “Granchio Nuotatore” (Callinectes spp.) come da Decreto Ministeriale n.19105 del 22 settembre 2017, allegato 1;
  4. di stabilire che la presente autorizzazione demaniale è valida all’interno delle Licenze di concessione situate nella Sacca di Goro, rappresentate nella planimetria, di cui allegato 1), parte sostanziale ed integrante del presente atto;
  5. di stabilire, nello specifico, che:
  • le unità che hanno l’abilitazione sia alla V che ad altra categoria di pesca, e che hanno in licenza i due predetti attrezzi, possono utilizzare gli stessi negli impianti di molluschicoltura per Ruditapes philippinarum nella Sacca di Goro;
  • le unità che hanno esclusivamente l’abilitazione alla V categoria possono utilizzare i due predetti attrezzi attraverso una preventiva comunicazione all’ufficio marittimo, anche cumulativa da parte delle imprese concessionarie;
  • i due attrezzi da pesca devono essere utilizzati esclusivamente per la cattura del “granchio blu”. Specie ittiche diverse dal “granchio blu”, ove catturate, devono essere rigettate in mare e non possono in alcun caso essere sbarcate;
  • i quantitativi di “granchio blu” prelevati, che non dovessero essere alloccati sul mercato o in altri usi, siano smaltiti negli appositi punti di raccolta all’uopo predisposti, essendo vietata, in modo assoluto, la re-immersione in mare del prodotto prelevato;
  • il prelievo del granchio blu all’interno delle aree in concessione deve avvenire a cura dei soli soci-addetti dell’impresa concessionaria o affidataria dell’area, non essendo consentito l’ingresso di terzi senza apposita autorizzazione demaniale;
  • nelle aree in concessione possano devono essere utilizzate le sole imbarcazioni asservite all’impianto stesso, non essendo consentito l’ingresso di altri mezzi senza apposita autorizzazione demaniale;
  • le operazioni di prelievo devono essere eseguite solo nelle ore diurne, con condizioni meteo marine favorevoli e nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione;
  • le imbarcazioni non devono in nessun modo arrecare intralcio alla navigazione e al traffico marittimo nei canali navigabili e ogni altro canale utilizzato per la navigazione interna della Sacca di Goro;
  1. di fissare la durata della presente autorizzazione fino al 31/7/2024. La scadenza può essere prorogata, su semplice richiesta, qualora il problema persista;
  2. di prevedere, al fine di acquisire informazioni sulla portata del fenomeno, che:
  • le imprese le imprese titolari delle concessioni (per impianti di acquacoltura) e/o titolari di affidamento ex art.45 bis C.N. dovranno compilare quotidianamente una dichiarazione che indichi la quantità di prodotto sbarcato da trasmettere, a cadenza settimanale, all’Ufficio marittimo territorialmente competente e al Settore attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura;
  • la Capitaneria di porto di Ravenna provvederà, mensilmente, all’inoltro Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura – PEMAC III e al Settore attività faunitico-venatorie pesca e acquacoltura dei dati raccolti, oltre ad una relazione sullo stato del fenomeno emergenziale e sulla sua evoluzione;
  1. di adottare il presente atto, unicamente ai soli fini demaniali marittimi, non esimendo i soggetti autorizzati dal possesso di altri titoli, autorizzazioni, nulla osta che siano eventualmente richiesti in applicazione di altre leggi o regolamenti;
  2. di rilasciare, la presente autorizzazione, al rispetto di quanto stabilito:

a) dalle disposizioni relative all'uso dei beni del Demanio Marittimo e da ogni altra norma o disposizione unitaria europea, statale, regionale o locale, che sia prevista per l’esercizio dell’attività da svolgersi nell’area in concessione;

b) dalla disciplina doganale e di pubblica sicurezza;

c) dalla normativa di cui al R.D. n.327 del 30/3/1942 “Codice della Navigazione” e dal D.P.R. n.328 del 15/2/1952 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);

d) di quanto stabilito nella Valutazione d’Incidenza, dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità di Punta Marina e nel Nulla osta e Valutazione di incidenza ambientale rilasciati dal Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità;

10. di dare atto che, con la presente Autorizzazione la Regione Emilia-Romagna, resta sollevata per qualsiasi molestia, danno, azione o condanna che potessero derivare, da parte di chiunque e per qualunque motivo, in attuazione delle operazioni realizzate dall’Amministrazione e dalle imprese autorizzate che restano, direttamente e solidalmente responsabili per i relativi risarcimenti, anche per qualunque molestia, lesione o danno possano essere arrecati ai diritti dei terzi nell'esercizio delle attività sull'area oggetto della presente Autorizzazione;

11. di trasmettere il presente atto alla competente Capitaneria di Porto per gli opportuni e necessari provvedimenti e ai Comuni interessati;

12. di stabilire che il presente atto dovrà essere esibito a ogni richiesta del personale addetto al rilascio e alla vigilanza sul Demanio marittimo e di ogni altra Autorità che ne abbia titolo;

13. di prevedere la trascrizione della presente Autorizzazione Demaniale Marittima, al numero progressivo 425 del Registro Regionale delle Autorizzazioni sul Demanio Marittimo per le attività di Pesca e Acquacoltura dell’Emilia-Romagna (R.R.A.D.M.P.A. E-R);

14. di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

15. di disporre, infine, la pubblicazione integrale della presente autorizzazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.

Il Responsabile del Settore

Vittorio Elio Manduca

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