n.238 del 03.08.2022 (Parte Prima)
SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DA PARTE DEL VICEPRESIDENTE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEGLI ORGANI - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 32, 43, COMMA 1, LETTERA B), E 69, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005, N. 13 (STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
Approvata dall'Assemblea legislativa in seconda lettura nella seduta antimeridiana del 27 luglio 2022 alle ore 11.52, a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 41 del 24 maggio 2022, a norma dell’art. 123 della Costituzione
Articolo 1
Modifica all’articolo 32 della legge regionale n. 13 del 2005
1. All’articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
“3 bis. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.”.
Articolo 2
Modifica all’articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 13 del 2005
1. All’articolo 43, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell’articolo 32, e ne determina gli incarichi;”.
Articolo 3
Modifica all’articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2005
1. All’articolo 69, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.