n.395 del 11.11.2020 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - Ribolla Giancarlo e Marco Società Agricola Semplice concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Besenzone (PC) località Mercore ad uso irriguo - Proc. PC19A0073 (EX PC01A0907) - SINADOC 30324/2019 (Determina n. 5052 del 22/10/2020)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina 

1. di assentire alla ditta Ribolla Giancarlo e Marco Società Agricola Semplice, con sede legale in Comune di Besenzone (PC), Via Pavesa n. 99 (P. I.V.A. 012001630330), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 19A0073 (ex PC 01A0907), ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 30;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 17.666, (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2030; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina