n.395 del 11.11.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - Ribolla Giancarlo e Marco Società Agricola Semplice concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Besenzone (PC) località Mercore ad uso irriguo - Proc. PC19A0073 (EX PC01A0907) - SINADOC 30324/2019 (Determina n. 5052 del 22/10/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire alla ditta Ribolla Giancarlo e Marco Società Agricola Semplice, con sede legale in Comune di Besenzone (PC), Via Pavesa n. 99 (P. I.V.A. 012001630330), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 19A0073 (ex PC 01A0907), ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 17.666, (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2030; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)