n.255 del 10.08.2016 periodico (Parte Seconda)
Istituzione dell'elenco regionale delle Università della terza età, in attuazione dell'accordo Stato Regioni del 10 luglio 2014 in ordine all'apprendimento permanente. Definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione da parte dei soggetti interessati
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 e ss.mm.i., “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
Richiamati in particolare gli art. 40, 41, 42 e 43 della sopra citata legge regionale n. 12/2003 con i quali la Regione Emilia-Romagna promuove l'apprendimento per tutto l'arco della vita quale strumento per favorire l'adattabilità alla trasformazione dei saperi nella società della conoscenza, da realizzarsi nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale, e valorizza le attività delle Università della terza età, comunque denominate,
Vista l'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'accordo tra Governo Regioni ed Enti locali riguardante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali” del 10 luglio 2014;
Dato atto che:
- le citate linee strategiche, in coerenza con gli orientamenti europei, individuano gli obiettivi prioritari, i soggetti e le procedure per il funzionamento delle reti territoriali per l'apprendimento permanente e demandano alle Regioni le decisioni necessarie per l'avvio del processo e la definizione degli strumenti organizzativi specifici, da adottare nell'ambito del proprio quadro normativo;
- all'interno del citato accordo si individuano diverse tipologie di soggetti che possono far parte delle reti territoriali per l'apprendimento permanente e tra questi soggetti sono previsti anche organismi no profit che perseguono scopi educativi e formativi tra i quali possono essere ricomprese le Università della terza età, comunque denominate;
Ritenuto pertanto opportuno:
- recepire il citato accordo, al fine di valorizzare l'offerta formativa per l'apprendimento permanente, che, secondo i principi dell'integrazione di soggetti e di attività già previste dalle Leggi regionali n.12/2003, n. 17/2005 e n. 5/2011, contribuisce a completare l'insieme delle opportunità formative offerte dai soggetti del sistema formativo, anche grazie ad interventi realizzati dalle Università della terza età, comunque denominate;
- valorizzare tali attività, ai sensi dell'art. 43 della citata L.R. n. 12/2003, attraverso l'istituzione di un elenco regionale delle Università della terza età comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla domanda emergente ed in espansione delle persone, per l'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere;
- fornire a tutti i soggetti interessati riferimenti certi a garanzia della qualità dell’offerta formativa proposta dalle Università della terza età per l'apprendimento permanente;
Considerato a tal fine necessario, come da allegato parte integrante del presente atto:
- individuare e definire i criteri e i requisiti essenziali di qualità che le Università della terza età devono possedere per ottenere l'iscrizione nel sopra citato elenco regionale;
- definire le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco da parte dei soggetti interessati;
Atteso che la verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata a cura del Servizio Formazione Professionale della Regione Emilia-Romagna, attraverso l’analisi dei documenti prodotti annualmente dai richiedenti, riguardanti le attività svolte e le caratteristiche dei partecipanti;
Ritenuto, inoltre opportuno stabilire che il dirigente competente provvederà, con propri atti, all'approvazione dell'elenco delle Università della terza età della Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'apprendimento permanente;
Informata la Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 1 aprile 2016;
Richiamata la Legge regionale n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
Viste le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm;
- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;
1) di recepire l'accordo tra Governo Regioni ed Enti locali riguardante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali” del 10 luglio 2014;
2) di individuare e definire i criteri e i requisiti essenziali di qualità che le Università della terza età devono possedere per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale, come descritto nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di definire le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale da parte dei soggetti interessati, come descritto nel medesimo allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di stabilire che il Dirigente competente provvederà con propri atti all'approvazione dell'elenco delle Università della terza età comunque denominate, della Regione Emilia-Romagna per l'apprendimento permanente;
5) di pubblicare altresì la presente deliberazione, unitamente all'Allegato parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.