n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 201 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad assumere provvedimenti in ordine alla pesca nelle acque interne, con particolare riferimento alla specie Cyprinus carpio ed al contrasto da attuare nei confronti dei pescatori di frodo. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra, Fabbri, Pettazzoni (Prot. DOC/2015/67 del 4 marzo 2015)
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con la Legge Regionale 11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", la Regione Emilia-Romagna si è dotata di un quadro normativo organico per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico nonché per la disciplina della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne;
è noto che alcune disposizioni contenute nella norma in oggetto abbiano creato diversi problemi anche per i semplici pescatori dilettanti, ossia coloro che per semplice diletto affollano i nostri corsi d'acqua tenendo viva una tradizione fortemente radicata nei nostri territori;
fra gli elementi di criticità riscontrati ricorre la circostanza per cui la carpa (Cyprinus carpio) verrebbe inserita, secondo la proposta della Commissione Tecnica Regionale, fra le specie alloctone ed in conseguenza di ciò non tutelata, con obbligo da parte del pescatore di non procedere alla reimmissione in acqua;
la pesca sportiva e dilettantistica conta migliaia di appassionati nella nostra Regione e, se opportunamente valorizzata, può divenire uno strumento di promozione turistica capace di offrire agli appassionati i più begli angoli naturalistici della nostra regione, oltre che, un importante fattore di sviluppo delle economie locali specialmente in montagna;
che da diverso tempo a questa parte i corsi d’acqua emiliano-romagnoli, con particolare riferimento al fiume Po e agli altri corsi d'acqua interni sono oggetto di una vera e propria azione predatoria realizzata da pescatori che attraverso reti, elettrostorditori e altro operano un progressivo impoverimento della quantità e qualità della fauna ittica determinando un grave danno ambientale ed economico, in considerazione del volano economico indotto dalle manifestazioni agonistiche e ricreative di pesca praticate sul territorio.
Valutato che
una delle novità introdotte dalla norma consiste nel divieto di utilizzo di esche vive, con l'obiettivo di evitare la divulgazione di pesci alloctoni, obiettivo egualmente perseguibile attraverso l'innesco di carassi (Carassius carassius) o breme (Abramis brama) pescati in loco, come già avviene in Umbria (cfr. Regolamento 15 febbraio 2011 n. 2 "Disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne") e presso la Provincia di Mantova dal gennaio 2010;
il regime sanzionatorio introdotto dalla norma risulta essere poco incisivo, in forza del basso importo delle sanzioni e della mancata possibilità, da parte delle autorità preposte, di sequestrare mezzi ed attrezzatura.
Considerato che
l'art. 29 della legge introduce una clausola valutativa in forza della quale ogni cinque anni l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della legge e ne valuta i risultati conseguiti.
Impegna la Giunta
a considerare l'opportunità e l'esigenza, nell'ambito della proposta della Commissione Tecnica, di consentire la reimmissione dell'animale in acqua in relazione a qualsiasi azione di pesca sportiva;
a rendere possibile l'utilizzo di esche di pesce non vivo porzionato (art. 12 lett. f), secondo una tradizione e modalità di pesca risalente nel tempo;
a prevedere o sollecitare - nei limiti delle competenze regionali - un inasprimento delle sanzioni amministrative ed accessorie che fungano da efficace deterrente nei confronti dei pescatori di frodo, valutando l'opportunità di procedere anche al sequestro amministrativo e all'eventuale confisca degli autoveicoli e dei natanti utilizzati, in aggiunta a quello, già previsto, degli strumenti e delle reti;
in aderenza con quanto stabilito dall'articolo 29 della LR 11/2012 a trasmettere alla competente commissione assembleare una relazione che tenga conto dei rilievi sollevati nella presente risoluzione, anche prevedendo proposte di modifica della legge in esame.
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 3 marzo 2015