n. 41 del 14.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa all'"impianto stoccaggio rifiuti ligneo-cellulosici per produzione di biomasse" nel comune di Cervia(RA), presentato dalla Società Agricola Lunarda Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di assoggettare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad ulteriore procedura di VIA il progetto denominato impianto di stoccaggio rifiuti ligneo-cellulosici per la produzione di Biomasse” nel comune di Cervia (RA), presentato dalla Società Agricola Lunarda srl, in quanto si ritengono necessari ulteriori approfondimenti per la completa e corretta individuazione e valutazione degli impatti ambientali determinati da tale progetto ed in particolare:

  1. devono essere accuratamente considerate prioritariamente le prescrizioni e i vincoli previste dalla pianificazione territoriale e accertare la conformità ad esse;
  2. in particolare, come da nota del Comune di Cervia acquisita al protocollo PG/2011/0250974 del 17/10/2011, “l’intervento ricade in Area produttiva agricola E di cui all’art. 29 delle NTA del vigente PRG; il PRG relativamente alla zona agricola E consente unicamente le attività agricole produttive legate alla conduzione del fondo agricolo; per quanto sopra esposto, l’intervento risulta non conforme al PRG”;
  3. in progetto, gli impatti sulla matrice aria vengono genericamente indicati e non presentano un livello di approfondimento tale da potere escludere significativi impatti sull’atmosfera;
  4. in particolare, le regole di buona gestione per ridurre le problematiche odorigene specificate in progetto risultano carenti e non adeguatamente specificate;
  5. in progetto si dichiara inoltre che l’unica criticità presentata dal progetto, è rappresentata da una curva di ridotto raggio, posta in prossimità dell’impianto (mappale 42, foglio 69), per la quale si prevede un eventuale adeguamento funzionale al transito di autotreni;
  6. infine data la vicinanza con l’area protetta “Salina di Cervia” che è la stazione più a sud del Parco Regionale del Delta del Po e poiché in progetto si dichiara che “è stata scelta un’area di studio non molto vasta, con un diametro di 5-600 metri attorno all’area di progetto che però mantiene salve tutte le considerazioni possibili, anche oltre i 2 chilometri dall’area di progetto, per quanto riguarda la salina”, si ritiene che, data la prossimità a tale sito, debbano essere effettuate scelte progettuali e analisi ambientali tali da potere consentire di quantificare e minimizzare i possibili impatti diretti od indiretti dell’opera sull’ecosistema tutelato;
  7. gli approfondimenti documentali necessari ad esprimere un giudizio circostanziato, siano tali da configurare la necessità di effettuare una procedura di VIA, all’interno della quale si possano acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all’interno della suddetta procedura di VIA;

b. di trasmettere la presente delibera alla Società Agricola Lunarda srl, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Cervia, all’ARPA e all’AUSL di Ravenna;

c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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