n.188 del 12.06.2019 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - ATERSIR E.R. - domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per consumo umano, da acque superficiali in comune di Medesano (PR), loc. Ramiola. Concessione di derivazione. Proc. PR18A0024 SINADOC 18536 (Determina n. 2296 del 14/5/2019)
Il Dirigente (omissis) determina
- di rilasciare alla azienda ATERSIR, C.F. 91342750378, che assume domicilio legale presso la sede del Comune di Medesano (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR18A0024) per la derivazione di acqua pubblica superficiale esercitata in comune di Medesano (PR) per uso Consumo Umano, con portata massima pari a litri/sec. 20,0 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 380.000;
- di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo l’obbligo di istallazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati da istallarsi entro il 31.12.2020, a seguito di quanto l’Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell’art. 48 del RR n. 41/01;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 14/05/2019 n. 2296
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, avrà una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.
(omissis)