n.73 del 22.03.2017 periodico (Parte Seconda)
Modifiche della DGR 177/2003 direttive in ordine alle tipologie d'azione e alle regole per l'accreditamento degli organismi di FP
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, così come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, nonché i relativi regolamenti di esecuzione;
il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
la propria deliberazione n. 1 del 12/1/2015 “Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
Viste le Leggi Regionali:
n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
n. 17 del 1° agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;
n. 5 del 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.ii.;
Viste, altresì, le Deliberazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:
n. 167 del 15 luglio 2014 “Documento Strategico Regionale dell’Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione” (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n.571);
n. 164 del 25 giugno 2014 “Approvazione del documento “Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (Proposta della Giunta regionale in data 14 aprile 2014, n. 515);
n. 75 del 21 giugno 2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;
Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:
n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii;
n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
n. 285 del 29/2/2016 “Aggiornamento e modifiche delle Autorità dei Programmi POR FESR e FSE”;
n. 2071 del 22/11/2016 “Designazione dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione del Programma Operativo FSE 2014-2020;
Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 1170/2014 “Modifiche della DGR 177/2003 direttive in ordine alle tipologie d’azione e alle regole per l’accreditamento degli organismi di FP” con la quale si riteneva non prescrittivo il raggiungimento delle soglie minime di occupazione e occupazione pertinente, nella medesima descritte, in esito a percorsi formativi, per gli anni 2014 e 2015, ai fini del mantenimento dell’accreditamento, a causa del perdurare della crisi economica;
Considerato che:
- in attuazione di quanto previsto dal Regolamento 1303/2013 sopra richiamato l'Autorità di gestione ha redatto il “Piano di valutazione del POR FSE 2014/2020”, esaminato e approvato in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 5 giugno 2015 e con propria deliberazione n. 1225 in data 1/8/2016 è stato approvato il “Piano regionale unitario delle valutazioni 2014-2020 Emilia-Romagna” che prevede anche la valutazione di efficacia occupazionale delle attività formative finanziate con risorse pubbliche;
- i nuovi regolamenti comunitari per il periodo 2014 - 2020 prevedono la rilevazione degli esiti occupazionali dei partecipanti a percorsi formativi a sei mesi dalla conclusione del corso;
- l’analisi dei tassi rilevati fino al 2015 a 12 e a 6 mesi dalla fine delle attività formative, elaborata dal Servizio Formazione Professionale in collaborazione con il Servizio Lavoro, sull’andamento dei dati riferiti all’occupazione dimostra che passando a una rilevazione a sei mesi dalla fine del corso si registra un calo di circa 15 punti percentuali dell’occupazione;
Ritenuto pertanto necessario:
- modificare la citata propria deliberazione n. 177/2003, in applicazione di quanto previsto dai sopra citati Regolamenti Comunitari, portando da 12 a 6 mesi l’intervallo temporale di osservazione tra la fine dell’attività formativa e l’inizio dell’attività lavorativa o di tirocinio extracurriculare o di prosecuzione nell’istruzione o nella formazione;
- ridefinire, rispetto a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 177/2003 e sulla base delle analisi elaborate dal Servizio Formazione Professionale in collaborazione con il Servizio Lavoro, sopra richiamate, le soglie del tasso di efficacia, nel modo seguente:
valori soglia per l’ambito Obbligo Formativo:
efficacia formativa >= 70%: n. allievi qualificati/n. allievi iscritti all’avvio del biennio IeFP nella FP;
efficacia complessiva >= 60%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro o rapporti di tirocinio o percorsi di istruzione o percorsi di formazione/totale degli ex allievi al termine del percorso formativo;
occupazione coerente >= 70%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro coerenti con il percorso formativo terminato/n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro;
valori soglia per l’ambito Formazione Superiore:
efficacia complessiva: >= 60%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro o rapporti di tirocinio o percorsi di istruzione o percorsi di formazione/totale degli ex allievi al termine del percorso formativo;
occupazione coerente >= 70%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro coerenti con il percorso formativo terminato/n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro;
- rendere vincolante e obbligatorio il rispetto di tali soglie per le attività formative finalizzate all’occupazione – ambiti obbligo formativo e formazione superiore - che saranno approvate a partire dal 1/1/2017 e fino al 31/12/2017;
- prevedere che le soglie di cui sopra siano rivalutate ed eventualmente modificate in coerenza con la propria deliberazione n. 1225/2016 sopra citata e con quanto sarà elaborato nell’ambito della valutazione dell’efficacia del POR FSE 2014-2020 in attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante acquisizione di servizi di Assistenza Tecnica programmata con propria DGR n. 1678/2016 - attività 9);
- non considerare prescrittivo il mancato rispetto delle soglie previste dalla citata propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii, per tutte le attività approvate prima del 1/1/2017, dato il perdurare della crisi economica e tenuto conto che non sono ancora disponibili dati di analisi degli indicatori di ripresa del mercato del lavoro, elaborati da ISTAT;
- prevedere che tali attività siano comunque oggetto di monitoraggio regionale, a cura del Servizio Sviluppo Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti, ai fini della rilevazione dei tassi di efficacia sia attraverso l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati del sistema informativo lavoro Emilia-Romagna (SILER) e del sistema informativo formazione Emilia-Romagna (SIFER) sia in base a interviste specifiche;
- prevedere che, per tutte le attività approvate dopo il 1/1/2017, il calcolo dei tassi di efficacia sia effettuato dal Servizio Sviluppo Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti, sia attraverso l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati del sistema informativo lavoro Emilia-Romagna (SILER) e del sistema informativo formazione Emilia-Romagna (SIFER) sia in base a interviste specifiche;
- disporre che gli enti accreditati effettuino comunque le proprie rilevazioni, per verificare l’efficacia delle attività formative realizzate con finanziamenti pubblici nell’ambito dei rispettivi sistemi qualità e secondo le modalità che riterranno più opportune;
- prevedere che nel corso del 2017 vengano definite le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle soglie minime previste, definendo le fasi procedurali di istruttoria e la gradualità nell’applicazione delle sanzioni stesse, che saranno oggetto di un successivo proprio atto di approvazione;
- prevedere inoltre che, in fase di programmazione di azioni formative, attuate attraverso specifici avvisi di evidenza pubblica e rivolte ad aree territoriali particolarmente svantaggiate o volte a sostenere programmi sperimentali, tali azioni possano essere escluse dal computo per la determinazione del tasso di efficacia per il mantenimento dell’accreditamento;
- escludere dal calcolo del tasso di efficacia tutte le attività a mercato;
Visti inoltre:
il Decreto Legislativo n.33 del 14/3/2013 e ss.mm. ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la propria deliberazione n.66 del 25/1/2016 ”Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018”;
la determinazione dirigenziale n.12096/2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7 comma 3 DLGS 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 20/12/2016;
Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L.R. 12/03, nella seduta del 23 febbraio 2017;
Vista la legge regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.
- n. 56 del 25/1/2016 avente per oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 43 della L. R. n. 43 del 2001;
- n. 270 del 29/2/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28/4/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 del 11/7/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015.”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di modificare la propria deliberazione n. 177/2003, in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti Comunitari in premessa citati, portando da 12 a 6 mesi l’intervallo temporale di osservazione tra la fine dell’attività formativa e l’inizio dell’attività lavorativa o di tirocinio extracurriculare o di prosecuzione nell’istruzione o nella formazione;
2. di ridefinire, rispetto a quanto previsto dalla medesima deliberazione n. 177/2003 e sulla base delle analisi elaborate dal Servizio Formazione Professionale in collaborazione con il Servizio Lavoro, in premessa richiamate, le soglie del tasso di efficacia, nel modo seguente:
valori soglia per l’ambito Obbligo Formativo:
- efficacia formativa >= 70%: n. allievi qualificati/n. allievi iscritti all’avvio del biennio IeFP nella FP;
- efficacia complessiva >= 60%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro o rapporti di tirocinio o percorsi di istruzione o percorsi di formazione/totale degli ex allievi al termine del percorso formativo;
- occupazione coerente >= 70%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro coerenti con il percorso formativo terminato/n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro;
valori soglia per l’ambito Formazione Superiore:
- efficacia complessiva: >= 60%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro o rapporti di tirocinio o percorsi di istruzione o percorsi di formazione/totale degli ex allievi al termine del percorso formativo;
- occupazione coerente >= 70%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro coerenti con il percorso formativo terminato/n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro;
3. di rendere vincolante e obbligatorio il rispetto di tali soglie per le attività formative finalizzate all’occupazione - ambiti obbligo formativo e formazione superiore - che saranno approvate a partire dal 1/1/2017 e fino al 31/12/2017;
4. prevedere che le soglie di cui sopra siano rivalutate ed eventualmente modificate in coerenza con la propria deliberazione n. 1225/2016 sopra citata e con quanto sarà elaborato nell’ambito della valutazione dell’efficacia del POR FSE 2014-2020 in attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante acquisizione di servizi di Assistenza Tecnica programmata con propria DGR n. 1678/2016 - attività 9);
5. di non considerare prescrittivo il mancato rispetto delle soglie previste dalla citata propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii, per tutte le attività approvate prima del 1/1/2017, dato il perdurare della crisi economica e tenuto conto che non sono ancora disponibili dati di analisi degli indicatori di ripresa del mercato del lavoro, elaborati da ISTAT;
6. di prevedere che tali attività siano comunque oggetto di monitoraggio regionale, a cura del Servizio Sviluppo Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti, ai fini della rilevazione dei tassi di efficacia sia attraverso l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati del sistema informativo lavoro Emilia-Romagna (SILER) e del sistema informativo formazione Emilia-Romagna (SIFER) sia in base a interviste specifiche;
7. di prevedere che, per tutte le attività approvate dopo il 1/1/2017, il calcolo dei tassi di efficacia sia effettuato dal Servizio Sviluppo Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti, sia attraverso l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati del sistema informativo lavoro Emilia-Romagna (SILER) e del sistema informativo formazione Emilia-Romagna (SIFER) sia in base a interviste specifiche;
8. di disporre che gli enti accreditati effettuino comunque le proprie rilevazioni, per verificare l’efficacia delle attività formative realizzate con finanziamenti pubblici nell’ambito dei rispettivi sistemi qualità e secondo le modalità che riterranno più opportune;
9. di prevedere che nel corso del 2017 vengano definite le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle soglie minime previste, definendo le fasi procedurali di istruttoria e la gradualità nell’applicazione delle sanzioni stesse, che saranno oggetto di un successivo proprio atto di approvazione;
10. di prevedere inoltre che, in fase di programmazione di azioni formative, attuate attraverso specifici avvisi di evidenza pubblica e rivolte ad aree territoriali particolarmente svantaggiate o volte a sostenere programmi sperimentali, tali azioni possano essere escluse dal computo per la determinazione del tasso di efficacia per il mantenimento dell’accreditamento;
11. di escludere dal calcolo del tasso di efficacia tutte le attività a mercato;
12. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
13. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it