n.100 del 12.04.2023 periodico (Parte Seconda)

Programma regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione - Definizione delle risorse e dei criteri di funzionamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Legge n. 431 del 9/12/1998, ed in particolare l'art. 11, che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
  • la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e s.m.i. e in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri di gestione delle risorse disponibili;
  • la propria deliberazione n. 1275 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto “Approvazione del Programma regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione”;
  • la propria deliberazione n. 1925 del 22 novembre 2021 avente ad oggetto “Programma regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione – Delibera di Giunta Regionale n. 1275/2021 - Proroga e Ridefinizione dei termini per l’anno 2022”;
  • la propria deliberazione n. 1152 del 11 luglio 2022 avente ad oggetto “Approvazione testo con modifiche al Programma regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione”.

Dato atto che la crisi economica in corso ha ridotto la disponibilità economica di molti nuclei familiari incorsi in una riduzione del proprio reddito e che tale riduzione del reddito ha reso sempre più difficile reperire alloggi in locazione nel mercato privato ed adempiere all’obbligo di corrispondere il canone di locazione;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1275 sopra citata del 2 agosto 2021 ha approvato il “Programma regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione”, per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modifica della tipologia contrattuale da contratto libero a contratto a canone concordato con l’obiettivo di definire uno strumento di sostegno alla locazione, ulteriore e ad integrazione del contributo previsto dal Fondo affitto;

Dato atto che dall’ avvio dell’approvazione del programma al 31/12/2022 sono state complessivamente erogate ai Comuni capofila di Distretto risorse per 566.334,33 € (comprensive di quote in anticipazione);

Considerata la positiva sperimentazione della misura si ritiene quindi necessario rinnovare il “Programma regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione” per l’annualità 2023 e conseguentemente approvare il relativo Programma (Allegato 1);

Dato atto che la Regione avvierà una campagna di comunicazione ai fini di una maggiore diffusione della misura su tutto il territorio regionale per ampliare il più possibile la platea dei beneficiari del Programma;

Dato atto che i beneficiari diretti del contributo sono i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale, a fronte della avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato da almeno un anno alla data della presentazione della domanda, con conduttori residenti nell’alloggio ovvero, ove non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione ed aventi un ISEE ordinario o corrente non superiore a 35.000 euro;

Dato atto che le risorse destinate alle finalità sopra descritte pari ad Euro 1.000.000,00 sono state iscritte con determinazione dirigenziale n. 5470 del 15/03/2023 “VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022” sul Capitolo n. 32005 “CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - (ART. 38, L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24 E ARTT. 60, 61 COMMA 2 E 63 D.LGS 31/3/1998 N. 112) - MEZZI STATALI” del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023, approvato con propria deliberazione n. 2357 del 27 dicembre 2022 e s.m.i. e che la Giunta si riserva di integrare successivamente le risorse in base alla disponibilità ed alla effettiva domanda;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e contabile:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s. m.;
  • la propria deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2416 “INDIRIZZI IN ORDINE ALLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI TRA LE STRUTTURE E SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA 999/2008. ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA 450/2007”, per quanto applicabile;
  • la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
  • la propria deliberazione 7 marzo 2022, n. 324 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
  • la propria deliberazione 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 1/4/2022;
  • la propria deliberazione 21 marzo 2022, n. 426 “RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRETTORI DI AGENZIA”;
  • la determinazione 25 marzo 2022, n. 5615 “Riorganizzazione della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente. istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
  • la determinazione 24 marzo 2022, n. 5514 “Riorganizzazione della direzione generale politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;
  • il D.lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.”;
  • la propria deliberazione 31 gennaio 2022, n. 111 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021”;
  • la propria deliberazione 2 novembre 2022, n. 1846 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2022-2024”;
  • la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;
  • il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm. ii.;
  • la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4”, per quanto applicabile;
  • la L.R. n.24 del 27 dicembre 2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)”, pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 27 dicembre 2022, n. 388;
  • la L.R. n. 25 del 27 dicembre 2022 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025”, pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 27 dicembre 2022 n. 389;
  • la propria deliberazione n. 2357 del 27 dicembre 2022 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025”;

Dato atto, infine, che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente Assessore alla transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di rinnovare il “Programma regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione” ai sensi degli artt. 38 e 39, della L.R. n. 24/2001 istituito con propria deliberazione n. 1275 DEL 2 AGOSTO 2021;

2. di approvare il relativo Programma allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1) e di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

3. di dare atto che relativamente ai termini ricorrenti per la richiesta dei contributi vengono, altresì, meglio specificati i termini entro i quali inviare le domande di richiesta di erogazione di una o più tranche per l’annualità 2023:

  • 17 aprile 2023
  • 15 maggio 2023
  • 15 giugno 2023
  • 14 luglio 2023
  • 15 settembre 2023
  • 16 ottobre 2023
  • 3 novembre 2022 (ultimo termine per l’annualità 2022)

4. di dare atto che le risorse destinate alle finalità sopra indicate pari ad Euro 1.000.000,00 sono state iscritte con determina dirigenziale n. 5470 del 15/03/2023 “VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022” sul Capitolo n. 32005 “CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - (ART. 38, L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24 E ARTT. 60, 61 COMMA 2 E 63 D.LGS 31/3/1998 N. 112) - MEZZI STATALI” del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023, approvato con propria deliberazione n. 2357 del 27 dicembre 2022 e s.m.i.;

5. di stabilire l’obbligo di rendicontazione alle scadenze indicate dal Programma, quale requisito necessario per poter procedere con successive richieste di erogazione di risorse;

6. di stabilire che alla chiusura del Programma, le risorse non utilizzate dovranno essere restituite alla Regione, salvo diverse successive disposizioni;

7. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo Decreto legislativo;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ALLEGATO 1)

PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

-

Annualità 2023 –

1) Finalità

È istituito apposito programma annuale regionale, ai sensi degli art. 38 e 39 della LR 24/2001, per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modifica della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari, ed in particolare di quelli incorsi in una riduzione del proprio reddito, anche a causa della crisi economica cagionata dall’emergenza sanitaria COVID 19.

2) Beneficiari

Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale, a fronte della avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato da almeno un anno (alla data di presentazione della domanda di contributo), con conduttori residenti nell’alloggio ovvero, ove non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione ed aventi un Isee ordinario o corrente non superiore ad euro 35.000.

La rinegoziazione deve essere avvenuta in data successiva al 3/11/2022 (ultima scadenza prevista per la trasmissione delle domande per l’anno 2022), secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5).

3) Risorse disponibili

L’ammontare delle risorse disponibili per l’annualità 2023 del presente programma è di complessivi euro 1.000.000,00.

4) Modalità procedurali per la richiesta delle risorse, l’erogazione dei contributi e le rendicontazioni

I Comuni, in accordo con i Distretti socio-sanitari, anche avvalendosi della collaborazione definita attraverso appositi accordi delle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari:

  • organizzano autonomamente secondo le proprie prassi, le modalità di raccolta delle domande, anche su base distrettuale;
  • provvedono a raccogliere le domande di contributo attraverso appositi avvisi di cui danno adeguata comunicazione.

Gli avvisi non prevedono la formulazione di graduatorie e rimangono aperti fino alla scadenza annuale del Programma, ovvero della sua disponibilità di risorse.

Richiesta delle risorse

Le risorse sono concesse ai Comuni capofila di Distretto socio-sanitario secondo le seguenti modalità:

  • la prima tranche viene impegnata e concessa a semplice richiesta, attraverso la trasmissione dell’apposito modulo, con almeno una proposta di rinegoziazione già presentata al Distretto;
  • le tranche successive sono impegnate e concesse, in base alle disponibilità residue del fondo, alla certificazione da parte dei Distretti dell’avvenuta erogazione ai beneficiari di almeno il 70% delle risorse già assegnate con la tranche precedente (e il 100% di quelle antecedenti) [1].

[1] A titolo esemplificativo: un Comune capoluogo può richiedere la prima tranche di pagamento, ricevendo 30.000€, dietro semplice presentazione di modulo di richiesta e almeno una proposta di rinegoziazione ricevuta. Può richiedere la seconda tranche (+30.000 €, totale 60.000 €) dopo avere già erogato almeno 21.000€ (il 70% di 30.000 € della prima tranche). Può richiedere la terza tranche (+30.000 €, totale 90.000 €) dopo avere erogato 51.000 € (30.000 € della prima tranche + 70% della seconda tranche).

L’importo di ciascuna tranche è così determinato:

  • 30.000 euro per i Distretti il cui comune capofila è un comune con popolazione residente sopra i 90.000 abitanti al 1° gennaio 2021.
  • 15.000 euro per gli altri Distretti.

I Comuni capofila di Distretto possono fare richiesta alla Regione della prima tranche o delle successive entro le scadenze di seguito indicate, inviando l’apposito modulo a mezzo PEC, all’indirizzo pru@postacert.regione.emilia-romagna.it.

I termini entro i quali inviare il modulo di richiesta di erogazione di una o più tranche sono fissati nei seguenti giorni:

  • 17 aprile 2023
  • 15 maggio 2023
  • 15 giugno 2023
  • 14 luglio 2023
  • 15 settembre 2023
  • 16 ottobre 2023
  • 3 novembre 2023 (ultimo termine per l’annualità 2023)

La Regione, a ciascuna scadenza:

  • verifica la richiesta pervenuta da parte di ciascun Distretto;
  • impegna e concede, con atto del Dirigente del Servizio Regionale competente, la corrispondente tranche di pagamento al comune capofila;
  • pubblica, sul proprio sito internet, la disponibilità aggiornata di risorse del programma;
  • eroga, con successivo atto del Dirigente del Servizio Regionale competente, il contributo al comune capofila di Distretto.

Le risorse sono impegnate e concesse ai Comuni capofila di Distretto in ordine di ricevimento della richiesta.

Erogazione dei contributi delle risorse

Il contributo è erogato dal Comune al beneficiario solo dopo l’effettiva rinegoziazione del contratto di locazione presso l’Agenzia dell’Entrate.

I Comuni procedono alla erogazione dei contributi, anche in forme rateali per rinegoziazioni di durata superiore a 6 mesi, verificando periodicamente che il contratto rinegoziato sia regolarmente in essere non essendo intervenute risoluzioni dalle parti.

Rendicontazione delle risorse

I Comuni capofila di Distretto procedono alla rendicontazione dei contributi erogati entro le scadenze del 31 luglio 2023 e del 31 dicembre 2023, secondo modalità che saranno successivamente comunicate dal Responsabile del Procedimento.

L’avvenuta corretta rendicontazione è requisito essenziale per poter procedere alla richiesta di successive tranche di pagamento.

Alla chiusura del Programma, le risorse non utilizzate dovranno essere restituite alla Regione, salvo diverse successive disposizioni.

5) Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo successivo, il programma prevede due tipologie di rinegoziazione con relativa graduazione dei contributi.

5.1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 L 431/98)

La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a 800 €.

Il contributo è pari:

A) Durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a 1.500 €

B) Durata tra 12 e 18 mesi: contributo pari all’80% del mancato introito, comunque non superiore a 2.500 €

C) Durata oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a 3.000 €

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

5.2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 L 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L 431/98)

Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700.

Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo, comunque non superiore ad € 4.000.

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

6) Vincoli per il locatore

Il locatore si impegna a comunicare tempestivamente all’ente erogatore del contributo l’eventuale termine anticipato del contratto di locazione, impegnandosi altresì in tal caso alla restituzione della quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute.

Il locatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'ente erogatore eventuali morosità del conduttore, affinché anche attraverso il supporto dell'ente erogatore possa essere messa in atto ogni azione preventiva ad evitare l'avvio di procedure di sfratto.

7) Requisiti per l’accesso del conduttore

Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le seguenti condizioni:

A1) Cittadinanza italiana;

oppure:

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure:

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

B) Per il nucleo familiare del conduttore, ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 35.000,00;

C) Conduttori residenti nell’alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione ovvero, se non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione;

D) Contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da almeno un anno.

E) Rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate.

8) Cause di esclusione dal contributo

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

  • avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
  • avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/7/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
  • essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
  • avere avuto nel medesimo anno il contributo del “Fondo affitto” di cui alla legge n. 431/1989 e alla legge regionale n. 24/2001.

9) Presentazione della domanda

Per la presentazione della domanda, conduttori e locatori possono avvalersi delle rispettive organizzazioni di rappresentanza che abbiano sottoscritto appositi protocolli e/o accordi con il Comune o il Distretto di riferimento, anche a livello territoriale.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare del conduttore, relativa ad una sola rinegoziazione.

La domanda potrà eventualmente essere ripresentata successivamente alla scadenza della rinegoziazione precedente.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo familiare, se in possesso dei requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.

La domanda dovrà essere corredata delle seguenti informazioni minime necessarie, dichiarate da locatore e conduttore ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:

  • Dati anagrafici del locatore e del conduttore;
  • ISEE del conduttore;
  • Estremi del contratto di locazione e della rinegoziazione;
  • Durata e tipologia di rinegoziazione applicata (di cui al paragrafo 5);
  • Canone originario e canone rinegoziato (mensili);
  • Contributo spettante e IBAN del locatore per l’esecuzione del pagamento.

Sul sito web di cui al successivo paragrafo 12) è pubblicato apposito facsimile di modulistica liberamente riutilizzabile dai Comuni.

La domanda dovrà essere presentata al Comune o al Distretto di riferimento secondo le modalità da questo stabilite.

10) Controlli

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

11) Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l’Abitare.

Le informazioni relative al presente programma, con la relativa modulistica, le FAQ e l’aggiornamento periodico dello stato di avanzamento e delle risorse ancora disponibili, saranno pubblicate sul sito http://territorio.regione.emilia-romagna.it.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla mail dedicata: RinegoziazioneLocazioni@regione.emilia-romagna.it

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