n.63 del 09.03.2016 periodico (Parte Seconda)
Parere motivato relativo al "Piano forestale regionale 2014-2015" (D.Lgs. 152/06, Norme in materia ambientale)
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
- di dare atto che la valutazione ambientale del Piano in oggetto, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, è svolta ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 9/2008;
- di esprimere PARERE MOTIVATO positivo, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. N. 152/2006 in merito alla proposta di “Piano Forestale Regionale 2014-2020” della Regione Emilia-Romagna, adottata con D.G.R. n. 389 del 15 aprile 2015, con le raccomandazioni di seguito elencate:
- la dichiarazione di sintesi, da redigere ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006, “dovrà illustrare in che modo la considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”;
- lo schema riepilogativo di obiettivi, indirizzi, azioni, priorità, strumenti e indicatori, già richiesto nell’ambito della fase di consultazione, e proposto nella versione di Piano controdedotto, dovrà costituire parte integrante degli elaborati del Piano Forestale Regionale 2014-2020 approvato;
- con riferimento alla valorizzazione energetica dei prodotti della foresta (filiera legno-energia), per la quale il Rapporto Ambientale prevede un potenziale impatto ambientale negativo, si chiede di valutare l’opportunità di specificare maggiormente le azioni e gli indicatori di controllo della linea di indirizzo 3 “Promuovere la gestione forestale dei boschi finalizzata alla produzione di prodotti legnosi e non legnosi, in particolare relativamente agli effetti ambientali ed economici dell’arboricoltura per biomassa a ciclo colturale breve (Short Rotation Forestry, SRF);
- al fine di implementare un corretto piano di monitoraggio si ritiene utile:
- che tramite una ridotta selezione di adeguati indicatori, il sistema di monitoraggio assicuri oltre al controllo degli impatti significativi, anche la verifica del grado di raggiungimento previsto a seguito dell’attuazione delle azioni del Piano, degli obiettivi di sostenibilità a cui il Piano si riferisce;
- che a tal fine siano individuate in modo univoco nei documenti di Piano le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
- tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all’eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione, tra cui il sistema di monitoraggio in essere del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- si chiede di valutare l’opportunità di aggiornare il testo dei documenti di Piano alla luce dell’entrata in vigore della L.R. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, in particolare relativamente alla descrizione del ruolo delle Province (Quadro Conoscitivo, cap. 2), e alla analisi della governance (Documento di Piano, cap. 3);
- di dare atto della Valutazione di Incidenza approvata dalla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, con Determinazione del Dirigente del Servizio Parchi e Risorse Forestali n. 14194 del 26 ottobre 2015, ad esito positivo con le seguenti condizioni e prescrizioni che sono fatte proprie:
- i piani ed i singoli interventi relativi al settore forestale, qualora interessino, direttamente o indirettamente, il territorio di un sito Natura 2000 siano sottoposti a specifica valutazione di incidenza;
- sia rispettata la coerenza con i vincoli e le misure gestionali previsti dalle Misure generali e specifiche di conservazione e dai Piani di gestione dei singoli siti Natura 2000 interessati;
- siano rispettate le seguenti prescrizioni, fatto salvo quanto definito nelle valutazioni di incidenza approvate dagli Enti competenti:
- garantire a margine dei corsi d’acqua e, in generale, delle zone umide, la presenza di fasce boscate o arbustate ripariali di ampiezza sufficiente in modo tale da garantire la conservazione delle connessioni ecologiche esistenti, compatibilmente con le esigenze di natura idraulica di sicurezza del territorio;
- escludere le torbiere da qualsiasi intervento che ne possa mutare le dimensioni e la struttura;
- conservare e mantenere in un buono stato di equilibrio gli habitat riconducibili alle aree prative, alle lande, agli arbusteti, alle macchie e alle boscaglie e, in generale, tutti gli ambienti che svolgono una funzione ecotonale, indispensabile per la conservazione della biodiversità. Questi ambienti devono essere, pertanto, preservati dall’espansione di aree forestali (es. con specifici sfalci periodici), da carichi eccessivi di pascolamento e da interventi di riforestazione, qualora ubicati in collina o montagna;
- privilegiare un’adeguata gestione forestale naturalistica prevedendo anche azioni di conservazione degli habitat e degli habitat di specie finalizzate alla tutela della biodiversità;
- garantire l’integrità e l’incremento dei valori e delle funzioni ecologiche, quali la rinnovazione e la successione di ecosistemi forestali e la diversità genetica delle specie;
- prevedere, per gli habitat forestali di interesse comunitario, interventi prevalentemente legati alla loro conservazione;
- evitare l’asportazione della vegetazione nelle zone con elevata pendenza per garantire la funzione di protezione dei versanti da parte del bosco;
- prevedere periodi di sospensione delle attività forestali nel periodo riproduttivo di specie animali di interesse comunitario o in aree con comprovata presenza di nidi o rifugi;
- garantire la tutela degli esemplari arborei più grandi e/o rappresentativi, anche morti o deperienti, inclusi i vecchi esemplari di castagno da frutto, che presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che ciò comporti pericolo per la pubblica incolumità. Qualora fosse necessario, comunque, asportare piante di notevole interesse per la fauna dovranno essere previste opportune opere di mitigazione, in accordo con l’Ente gestore del Sito interessato;
- garantire, nei casi di eventuali interventi di decespugliamento, particolare attenzione e cautela nei confronti delle specie di interesse comunitario;
- prevedere l’accatastamento in bosco della ramaglia derivante dagli interventi selvicolturali, in cumuli di modeste dimensioni, per prevenire gli incendi boschivi ed in modo tale da creare anfratti all’interno degli stessi che consentano l’insediamento di flora e fauna saproxilica;
- prevedere l’eliminazione dei materiali legnosi di risulta, derivanti dagli interventi selvicolturali, dalle fasce ai bordi della viabilità forestale, per un’adeguata profondità-larghezza;
- contenere al massimo la durata dei cantieri e la superficie occupata da essi, in modo da arrecare minore disturbo ad habitat e specie presenti nelle aree interessate;
- garantire la tutela della rinnovazione naturale delle specie autoctone;
- prevedere di realizzare l’eventuale nuova viabilità forestale all’interno dei siti Natura 2000 solo nei casi strettamente necessari e nel minor tempo possibile, al fine di evitare danni diretti o indiretti ad habitat e specie;
- limitare i percorsi utilizzati dai mezzi meccanici, in ingresso ed in uscita dai cantieri, in modo da minimizzare gli impatti e regolamentare, in modo appropriato, le modalità di accesso alle aree di intervento evitando di transitare fuori dalle piste o sentieri segnati;
- garantire l’utilizzo di mezzi, attrezzature e macchine operatrici il più possibile idonei a minimizzare l’impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;
- privilegiare, ove tecnicamente possibile, l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa del suolo;
- garantire l’utilizzo di specie autoctone nel caso di interventi di forestazione e di rinaturalizzazione in cui si richiede l’impiego di materiale forestale di propagazione;
- prevedere l’adozione di metodi non chimici per l’eventuale controllo delle erbe infestanti e per la difesa delle piante nelle aree forestali;
- garantire il coinvolgimento degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati dalla realizzazione del Piano prima dell’effettuazione delle attività previste dal Piano, in modo tale da garantire la verifica di sostenibilità ambientale delle medesime e la conseguente tutela degli habitat e delle specie presenti;
- apportare le dovute modifiche al Piano, qualora con l’approfondimento delle conoscenze, anche in seguito al monitoraggio, si accertasse che determinate tipologie di intervento possono produrre impatti significativi agli habitat o alle specie di interesse comunitario o al mantenimento delle funzioni ecologiche e all’integrità delle aree forestali.
- di ricordare che i progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
- di ritenere che le presenti valutazioni relative al Piano in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;
- di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del D. Lgs 152/06, copia della presente deliberazione al Servizi Parchi e risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- di pubblicare in estratto la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs 152/06 la presente determinazione, la Dichiarazione di sintesi, nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
- di informare che è possibile prendere visione del Piano e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera n.8 - Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.
Il Responsabile del Servizio
Alessandro Di Stefano
Allegato.pdf
- 126.2 KB