n.210 del 14.07.2014 (Parte Seconda)

Atto di Coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'atto di Coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n. 12;

- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali), come modificata, da ultimo, con legge regionale 21 novembre 2013, n. 23;

- la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione);

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), e successive modifiche, ed in particolare: 

  • l’articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento), commi 1, 3, e 3-bis, secondo i quali:

- per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate (comma 1);

- la proposta degli atti di cui al comma 1 è definita dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali (CAL) ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale (comma 3);

- salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione (comma 3.bis);

  • l’articolo 18-bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica), introdotto dall’art. 50, LR 15/2013, il quale dispone che:

1. al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:

a) dalle leggi statali e regionali,

b) dai regolamenti,

c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico,

d) dalle norme tecniche,

e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata,

f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;

2. nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione;

3. allo scopo di consentire una agevole consultazione da parte dei cittadini delle normative vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale, la Regione, le Province, la Città metropolitana di Bologna e i Comuni mettono a disposizione dei cittadini attraverso i propri siti web il testo vigente degli atti di cui al comma 1 di propria competenza;

4. la Regione individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e aggiorna periodicamente, le disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale, attraverso appositi atti di indirizzo e coordinamento, approvati ai sensi dell'articolo 16. Le Province, la Città metropolitana di Bologna e i Comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a quanto previsto dai commi 1 e 2 secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli stessi. Trascorso tale termine, le normative di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con esse incompatibili;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010 recante “Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)”, ed in particolare il punto 2.2 delle disposizioni generali contenute nello stesso atto di coordinamento, secondo il quale l’aggiornamento dei contenuti degli Allegati A e B dell’atto è compiuto con atti della Giunta regionale pubblicati nel BURERT;

Rilevata la stretta integrazione tra l’introduzione nell’ordinamento regionale del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata e il processo di semplificazione dell’attività edilizia perseguito dalla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, in quanto:

- l’uniformazione delle procedure e della disciplina generale dell’attività edilizia perseguita dalla legge n. 15, richiede che sia individuato – come avviene con il presente atto di coordinamento tecnico - un quadro normativo unitario di riferimento, operante su tutto il territorio regionale, e che lo stesso non sia articolato, specificato e modificato a scala comunale, attraverso processi di recepimento e diversificazione nei singoli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

- la ricognizione della disciplina sovraordinata, di fonte statale e regionale, che trova diretta applicazione in tutto il territorio regionale, costituisce, in particolare, il riferimento necessario per l’elaborazione della modulistica edilizia unificata di cui all’art. 12, comma 4, lettera a),della L.R. n. 15 del 2013, la quale consente di individuare in maniera uniforme i requisiti e presupposti richiesti dall’ordinamento vigente per lo svolgimento dell’attività edilizia;

- inoltre, tale riferimento normativo unico consente di attivare la standardizzazione dei vincoli che derivano dalla normativa sovraordinata, in quanto permette di determinare i principali limiti e condizioni alle trasformazioni edilizie del territorio, che devono essere rappresentati e regolati dalla pianificazione urbanistica, attraverso la c.d. “Tavola dei vincoli” prevista dall’articolo 19 della L.R. n. 20 del 2000 (come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 15 del 2013), in modo da assicurarne la piena conoscibilità e tutelare, di conseguenza, la certezza delle posizioni giuridiche;

Considerato:

- che, in attuazione del comma 3 dell’art. 18-bis della L.R. n. 20 del 2000 richiamato in precedenza, occorre rendere agevolmente consultabili da parte dei cittadini il testo vigente delle disposizioni richiamate nel presente provvedimento, attraverso la sua pubblicazione sul sito web della Regione;

- che a fronte del continuo mutamento della disciplina statale e regionale avente incidenza sull’attività edilizia, appare indispensabile prevedere modalità estremamente semplificate e celeri per segnalare agli operatori del settore edilizio sia l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento, sia eventuali errori materiali che venissero accertati nel corso dell’esperienza applicativa comunale, anche prima dell’approvazione degli appositi atti di aggiornamento periodico del presente atto di coordinamento previsti dal comma 4 dell’art. 18-bis della L.R. n. 20 del 2000;

- che, a tale scopo, appare opportuno prevedere che, nelle more dell’aggiornamento periodico del presente atto di coordinamento, la struttura regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto tecnico giuridico agli enti locali in materia, provveda ad annotare nel corpus normativo pubblicato sul sito web regionale e a comunicare agli sportelli unici comunali, sia l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento sia eventuali errori materiali che venissero accertati nel corso del monitoraggio della sua applicazione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1688 del 15 novembre 2010, istitutiva del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, composto da rappresentanti dei Comuni, delle Province, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni imprenditoriali maggiormente coinvolti nei processi edilizi, ed avente il compito di supportare gli organi e le strutture della Giunta regionale nella predisposizione delle linee di indirizzo e degli atti normativi necessari all’aggiornamento ed alla semplificazione delle disposizioni regionali sul governo del territorio, nella predisposizione degli atti di indirizzo per l’attuazione uniforme delle stesse disposizioni regionali, e nel monitoraggio delle problematiche applicative;

Considerato che le competenti strutture della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, con il supporto del citato Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, hanno elaborato la proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale, allegata alla presente deliberazione, per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000);

Dato atto che, in particolare, il Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio ha supportato le strutture regionali nella elaborazione della citata proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale, riunendosi su tale oggetto nelle due sedute plenarie del 12/9/2013 e del 15/4/2014, e demandando gli approfondimenti tecnici allo specifico sotto-gruppo di lavoro “Semplificazione degli strumenti urbanistici”, i cui 51 partecipanti hanno operato attraverso sei sedute (11/10/13, 4/11/13, 17/1/14, 11/2/14, 19/2/14, 10/4/14), e attraverso il confronto telematico;

Dato atto che sulla citata proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000), il competente Assessore all’urbanistica ha richiesto il parere del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, a norma dell’art. 16, comma 3 della LR 20 del 2000, e dell’art. 6, LR 13/2009, e che lo stesso CAL si è espresso con parere favorevole nella seduta del 7/7/2014;

Valutato quindi che la stessa proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale sia conforme alle previsioni di cui all’articolo 18-bis, comma 4, LR 20/2000, e idonea a perseguire gli obiettivi di semplificazione e di univocità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistici, e dei relativi effetti, su tutto il territorio regionale, perseguiti dalla legislazione regionale;

Ritenuto per quanto sopra di procedere all’approvazione dell’atto allegato e parte integrante della presente deliberazione, denominato “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)”;

Considerato inoltre opportuno prevedere un’attività di monitoraggio sull’applicazione del presente atto di coordinamento tecnico, da svolgere con il coinvolgimento degli Enti locali e delle categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell’ambito del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, istituito con deliberazione n. 1688 del 15 novembre 2010, anche ai fini di una precisazione e implementazione dei suoi contenuti;

Ritenuto altresì:

- di provvedere con la presente deliberazione alla modifica di alcune definizioni contenute nell’Allegato A dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010), ed in particolare le definizioni di cui ai punti 41 (Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico), 42 (Distanza dai confini di proprietà) e 44 (Distanza tra edifici / Distacco (De)), nelle parti in cui è stabilito che il conteggio dei distacchi inizia ad essere misurato dai punti di affaccio delle costruzioni;

- di modificare, in particolare tale modalità di calcolo escludendo dalla misurazione le parti in aggetto (quali ad esempio i balconi, le scale scoperte) aventi una profondità ≤ a metri 1,50, considerando che si tratta di sporgenze di modeste dimensioni e che le specifiche tecniche sull’accessibilità prevedono per balconi e terrazze uno spazio per permettere il cambiamento di direzione avente un raggio minimo di 140 cm. (punto 8.1.8. Dm n. 236 del 1989);

- di stabilire, in attuazione del comma 3-bis dell’art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, che tale modifica trovi immediata applicazione su tutto il territorio regionale, non comportando effetti sui dimensionamenti dei piani urbanistici e costituendo normativa sovraordinata che trova diretta applicazione e alla quale la pianificazione deve fare solo rinvio, ai sensi dell’art. 18-bis della L.R. n. 20 del 2000;

Valutata la necessità di garantire ampia e tempestiva diffusione dello stesso Atto di coordinamento tecnico, attraverso non solo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione “Territorio” del portale web della Regione, ma anche attraverso correlate comunicazioni telematiche agli Enti locali;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti

A voti unanimi e palesi 

delibera

1. di approvare l’ “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)” di cui all’Allegato, parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che il presente atto di coordinamento tecnico produce i suoi effetti secondo quanto specificato nella PARTE SECONDA dell’Allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di rendere disponibile sul sito web della Regione il testo vigente della normativa statale e regionale che disciplina l’attività edilizia indicata nella Parte Terza del presente provvedimento, nei formati che consentano ai cittadini di poterli consultare e trarne copia;

4. di stabilire lo svolgimento di una attività di monitoraggio sull’applicazione del presente atto di coordinamento tecnico, da svolgere con il coinvolgimento degli Enti locali e delle categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell’ambito del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, istituito con deliberazione n. 1688 del 15 novembre 2010, anche ai fini di una precisazione e implementazione dei suoi contenuti;

5. di prevedere che, nelle more dell’approvazione degli appositi atti di aggiornamento periodico del presente atto di coordinamento previsti dal comma 4 dell’art. 18-bis della L.R. n. 20 del 2000, la struttura regionale competente provveda ad evidenziare sul sito web regionale di cui al precedente punto 3 e a segnalare agli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP), sia l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento, rendendone disponibile il testo vigente, sia eventuali correzioni di errori materiali accertati nel corso del monitoraggio della sua applicazione;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di trasmetterne copia, tramite posta elettronica certificata (PEC), a gli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP), operanti nell’ambito dei Comuni e delle relative forme associative nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

delibera inoltre

a) di sostituire le voci 41, 42 e 44 dell’Allegato A della Deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279, recante “Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)” con le seguenti voci:

“41. Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di zona o di ambito urbanistico. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell’edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti.

42. Distanza dai confini di proprietà

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine della proprietà. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell’edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti.

44. Distanza tra edifici / Distacco (De)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell’edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti.”

b) di stabilire, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 16 della L.R. n. 20 del 2000 che le nuove definizioni tecniche uniformi sopra indicate entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT della presente deliberazione.

ALLEGATO

ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

E URBANISTICA, ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA

(artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000 )

INDICE

PARTE PRIMA - PREMESSA - L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA, PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

1.1. Le esigenze di semplificazione delle fonti normative dell’attività edilizia e urbanistica

1.2. Limiti all’applicazione del principio di non duplicazione alla normativa urbanistica

1.3. Modalità attuative del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata

a) I piani approvati dopo il 28 settembre 2013

b) Le varianti ai piani

c) La diretta applicazione della normativa sovraordinata

1.4. Caratteristiche e contenuti delle normative vigenti che trovano diretta applicazione nel territorio regionale

PARTE SECONDA - NORME DI COORDINAMENTO

Art. 1 – Adeguamento degli strumenti di pianificazione al divieto di duplicazione della normativa sovraordinata

Art. 2 – Mancato adeguamento degli strumenti, entro il termine di 180 giorni

Art. 3 – Ricognizione degli atti normativi incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

(art. 18-bis, comma 4, LR 20/2000)

Art. 4 - Accessibilità web degli atti incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, emanati

dai singoli enti (art. 18-bis, comma 3, LR 20/2000)

PARTE TERZA - PRIMA RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA, CHE TROVANO UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

A.1 Edilizia residenziale

A.2 Edilizia non residenziale

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE

OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

B.2.4 Rispetto cimiteriale

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e

sotterra-nee destinate al consumo umano)

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

B.2.9 Fascia di rispetto dei Metanodotti

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

B.3 Servitù militari

B.4 Accessi stradali

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

B.6 Siti contaminati

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

C.2 Beni paesaggistici

C.3 Vincolo idrogeologico

C.4 Vincolo idraulico

C.5 Aree naturali protette

C.6 Siti della Rete Natura 2000

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

D.5 Sicurezza degli impianti

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici;

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

D.10 Produzione di materiali da scavo

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

E.2 Strutture ricettive

E.3 Strutture per l’agriturismo

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

E.5 Sale cinematografiche

E.6 Scuole e servizi educativi

E.7 Associazioni di promozione sociale

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

E.9 Impianti sportivi

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutture Sanitarie

E.12 Strutture veterinarie

PARTE PRIMA

PREMESSA - L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA, PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

1.1. Le esigenze di semplificazione delle fonti normative dell’attività edilizia e urbanistica

L’art. 50 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) affronta uno degli aspetti cruciali della semplificazione della disciplina edilizia ed urbanistica, che attiene alla riduzione della ridondanza e complessità della stessa per la sovrapposizione di fonti normative.

Infatti, con l’obiettivo di fornire una disciplina completa degli interventi e trasformazioni ammissibili nel proprio territorio, frequentemente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano anche aspetti delle trasformazioni territoriali che sono regolati da altre fonti normative: innanzitutto dalle leggi statali e regionali, ma anche dai regolamenti, da atti di coordinamento tecnico, norme tecniche ed ogni altro provvedimento normativo, comunque denominato, previsti dalle medesime leggi. Questo processo si rileva non solo per aspetti “sostanziali” della disciplina urbanistica ed edilizia, ma anche per norme procedurali che stabiliscono competenze amministrative e modalità di svolgimento dei procedimenti abilitativi, tra cui il rilascio dei titoli abilitativi, le procedure speciali e in deroga, le modalità di controllo, ecc.

Tale tecnica di redazione degli strumenti di pianificazione, che apparentemente ne fa una sorta di testo unico delle disposizioni da applicare a livello locale, in realtà crea una indebita sovrapposizione tra fonti normative, le quali finiscono per regolare la medesima fattispecie, con rilevanti effetti negativi, che riducono sensibilmente le qualità della normazione della materia edilizia e urbanistica in generale.

Questo meccanismo, innanzitutto, irrigidisce e complica in modo significativo il sistema, in quanto al mutare di detto quadro normativo (dovuto per esempio alla modifica della legge, all’evoluzione della sua interpretazione giurisprudenziale, ma anche alla sua implementazione per effetto dell’approvazione di provvedimenti attuativi), si imporrebbe un tempestivo e continuo processo di adeguamento dei piani, per evitare che il contenuto delle due discipline si divarichi e, a livello locale, si continui ad applicare la disciplina stabilita dallo strumento di pianificazione in quanto formalmente vigente.

Frequentemente poi tale contrasto tra la disciplina vigente e le previsioni dei piani si realizza sin dal momento dell’approvazione dello strumento di pianificazione, il cui contenuto si differenzia in modo più o meno rimarcato dalla fonte normativa sovraordinata, anche in assenza di una specifica disposizione che autorizzi tale autonoma determinazione. In tal modo, sin dall’origine, sono formalmente compresenti entrambe le normative (quella comunale e quella sovraordinata) che pongono all’operatore delicati problemi interpretativi, per individuare la disciplina da applicarsi nel caso concreto.

L’art. 50 della legge regionale per la semplificazione della disciplina edilizia, persegue dunque l’obiettivo di superare tali processi distorsivi, per i quali la differente regolazione dell’attività edilizia non deriva dalle scelte sulla tutela e l’uso del territorio, rimesse alla primaria competenza degli enti locali, ma dalla tecnica di redazione dei piani, che tradizionalmente non distingue, come ora richiede l’art. 18-bis della LR 20/ 2000, tra le previsioni dei piani che “attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuito a (ciascun) livello di pianificazione” e le norme che contengono (o dovrebbero contenere) solo “la riproduzione, totale o parziale, delle normative“ sovraordinate vigenti.

Per rimuovere la causa di tale fenomeno ed assicurare l’applicazione uniforme della disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che trovi le sue fonti al di fuori degli strumenti di pianificazione o in piani sovraordinati, il legislatore regionale ha affermato il principio, denominato dalla legge stessa “di non duplicazione della normativa sovraordinata” (comma 2 dell’art. 18-bis citato), per effetto del quale i piani devono essere ricondotti alla loro funzione essenziale di strumenti per la definizione delle scelte discrezionali di assetto del territorio, liberandoli da ogni apparato normativo, che abbia come unico obiettivo la raccolta dell’insieme delle disposizioni attinenti alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie considerate. Tale apparato normativo deve essere sostituito conrichiami espressi alle prescrizioni … che trovano diretta applicazione”, in quanto poste dalle fonti normative sovraordinate, indicate dal comma 1. Tale elenco comprende:

a) le leggi statali e regionali:

b) i regolamenti e gli altri atti normativi attuativi delle leggi, quali i decreti, le deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea Legislativa (tra cui gli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico e le normative tecniche);

c) le prescrizioni, indirizzi e direttive della pianificazione sovraordinata;

d) ogni altro atto amministrativo, previsto dalla normativa di settore, avente incidenza sull’uso e le trasformazioni ammissibili del territorio e che comunque disciplini l’attività edilizia (tra cui innanzitutto gli atti di approvazione dei vincoli o che dispongono norme di salvaguardia del territorio e dell’ambiente).

Naturalmente, il divieto di duplicazione può riguardare solo le disposizioni che siano “autoapplicative”, che non necessitino cioè, per la loro attuazione, di una disciplina di dettaglio stabilita dalle amministrazioni locali. Inoltre, tale principio non opera per le singole disposizioni sovraordinate che conferiscono specificamente alle autonomie territoriali la disciplina di uno specifico profilo dell’attività edilizia o la implementazione o modifica della sua regolazione.

In tal modo, l’art. 18-bis della LR 20/2000 prevede l’individuazione di un corpus della disciplina generale dell’attività edilizia, valevole per tutto il territorio regionale, e destinato a costituire la disciplina uniforme dell’attività edilizia, assieme:

- alle “definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279, che è divenuto diverrà direttamente efficace su tutto il territorio regionale dal 28 gennaio 2014, per effetto dell’art. 57, comma 4, della LR 15/2013 (che prevede una disposizione analoga all’art. 18-bis della LR 20/2000);

- alle definizioni degli interventi edilizi stabilite dal legislatore statale agli articoli 3 e 10 del DPR 380/2001, come riprodotte nell’Allegato alla LR 15/2013, le quali, come ha sottolineato anche dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 309 del 23/11/2011, costituiscono principi fondamentali della materia, in quanto sussistono esigenze unitarie che impongono di stabilire definizioni uniformi su tutto il territorio nazionale “(perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L’intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall’altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato.”).

1.2. Limiti all’applicazione del principio di non duplicazione alla normativa urbanistica

Il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata opera anche nei riguardi delle previsioni degli strumenti di pianificazione aventi l’obiettivo della riproduzione, totale o parziale, delle “prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata” (art. 18-bis, comma 1, lettera e). Tuttavia, in questi casi l’ambito di applicazione del principio di non duplicazione risulta di più difficile delimitazione, rispetto alle disposizioni che attengono alla regolazione dell’attività edilizia, dal momento che l’ordinamento, a cominciare dalla LR 20/2000, riconosce alla pianificazione urbanistica comunale una competenza generale, con ampi margini di discrezionalità. Pertanto la maggior parte della disciplina urbanistica contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) è astrattamente riferibile a quei contenuti discrezionali dei piani esclusi dall’applicazione del principio di non duplicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 18-bis. (“funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione”). Inoltre, l’impianto stesso della pianificazione sovraordinata o delle leggi che la disciplinano spesso prevede espressamente che le previsioni dei piani sovraordinati debbano essere specificate e articolate dalla pianificazione sottordinata - e dunque da ultimo da quella comunale -, sia a livello normativo, per adattarle alle specificità del contesto locale e alle scelte strategiche di governo del territorio che caratterizzano le diverse realtà territoriali; sia dal punto di vista cartografico, per farle meglio corrispondere ai limiti fisici, agli elementi ed oggetti peculiari del territorio, attraverso una cartografia avente una scala di maggior dettaglio.

In secondo luogo occorre sottolineare che il principio di non duplicazione si riferisce unicamente alla “normativa” dei piani territoriali ed urbanistici e non agli elaborati cartografici della stessa.

Nonostante tali limitazioni, è comunque sempre possibile individuare e tener distinti i casi in cui, o per espresso obbligo di legge o per autonoma scelta pianificatoria, gli strumenti territoriali ed urbanistici vigenti si siano limitati a riprodurre le perimetrazioni e la corrispondente normativa dei piani sovraordinati, rispetto ai casi in cui gli stessi strumenti abbiano apportato modifiche alla normativa stabilita dal piano sovraordinato o ampliato o ridotto gli ambiti nei quali tale normativa trova applicazione, nell’esercizio delle proprie prerogative pianificatorie.

Nel primo caso il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata trova applicazione e le NTA del piano devono prevedere il mero rinvio alle disposizioni stabilite dal piano sovraordinato, in luogo della loro riproduzione. Nel secondo, i piani potranno continuare a specificare e integrare la normativa sovraordinata, in quanto tali modifiche costituiscono proprio il risultato delle scelte discrezionali di governo del territorio attribuite a quel livello territoriale.

Tale modalità di redazione dei piani avrà l’indubbio merito di risolvere in radice le difficoltà interpretative che sorgono frequentemente laddove, senza aver attivato esplicite procedure di variante ai piani sovraordinati, i piani tenuti all’osservanza delle previsioni degli stessi se ne siano discostati. Liberati dal gravoso apparato di disposizioni meramente riproduttivi delle NTA sovraordinate (che sarà sufficiente richiamare), i piani potranno: evidenziare in modo più netto le scelte operate nell’esercizio delle loro prerogative, indicare gli obiettivi perseguiti attraverso tali autonome determinazioni; individuare e valutare solo gli effetti ambientali e territoriali che ne derivano (come prescrive espressamente la nuova formulazione dell’art. 5 della LR 20/2000, in materia di ValSAT); individuare gli obiettivi di interesse pubblico per promuovere la qualificazione del patrimonio edilizio; determinare specifici indicatori riferiti ai soli effetti che derivano dalle scelte di piano, ai fini del monitoraggio della loro attuazione.

1.3. Modalità attuative del principio di non duplicazione della disciplina sovraordinata

a) I piani approvati dopo il 28 settembre 2013

I commi 2 e 3 dell’art. 18-bis della LR 20/2000 specificano le modalità con le quali i piani devono uniformarsi al principio di non duplicazione: essi, nel considerare qualsivoglia istituto e profilo della disciplina del governo del territorio, devono coordinare le previsioni normative di propria competenza (compiutamente declinate in quanto rientranti nel pieno esercizio delle proprie prerogative e competenze) con il richiamo espresso alle eventuali altre prescrizioni, stabilite dagli atti normativi elencati in precedenza, che trovano anch’essi diretta applicazione (per aspetti o profili non attribuiti alla competenza del medesimo piano).

Inoltre, al solo scopo di consentire un agevole consultazione da parte dei cittadini di tali normative, ciascun livello istituzionale (Regione, Province, Città metropolitana e Comuni) devono riprodurre nei propri siti web il testo vigente degli atti normativi. Si prevede dunque che sui siti web di questi enti siano messi a disposizione i testi degli atti auto applicativi cui il piano faccia esplicitamente rinvio.

Evidentemente questo meccanismo di adeguamento al principio di non duplicazione si riferisce ai piani adottati o approvati dopo il 28 settembre 2013, che devono essere redatti attenendosi pienamente a quanto disposto dall’art. 18-bis (commi 1, 2 e 3), il quale, per effetto della riforma operata dall’art. 51 della LR 15/2013, costituisce ora uno dei principi generali della pianificazione stabiliti dal Titolo I della LR 20/2000 (ed anzi quello con cui si apre il Capo IV dello stesso, relativo alla “Semplificazione del sistema della pianificazione”).

Tuttavia, intervenendo su materie già pienamente regolamentate a livello locale, come sono l’urbanistica e l’edilizia, il legislatore regionale si è posto anche il problema di individuare uno strumento efficace per assicurare, in tempi sufficientemente brevi e per tutto il territorio regionale, il recepimento di tale principio di non duplicazione anche con riguardo alla strumentazione vigente.

A tale scopo il comma 4 dell’art. 18-bis prevede il ricorso ad uno o più atti di coordinamento tecnico regionali, grazie alla loro capacità di prevalere “sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione” (art. 16, comma 3-bis, della L.R. n 20 del 2000).

In particolare, il comma 4 dell’art. 18-bis richiede alla Regione di predisporre ed approvare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, un apposito atto di coordinamento tecnico che individui le disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale. L’approvazione di tale atto pone in capo agli enti territoriali l’obbligo di intervenire, abrogando gli apparati normativi che riproducono tali disposizioni e sostituendoli con apposite norme di rinvio agli stessi. Tale recepimento deve essere attuato entro il temine perentorio di 180 giorni dall’entrata in vigore dell’atto di coordinamento; trascorso tale termine, le normative di cui all’art. 18-bis, comma 1, trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani con esse incompatibili.

b) Le varianti ai piani

Per conformarsi al presente atto di coordinamento tecnico, nei 180 giorni successivi dalla sua approvazione, gli enti locali possono seguire un duplice iter procedurale.

Innanzitutto essi possono adeguare compiutamente i loro piani attraverso il ricorso alle ordinarie procedure di variante previste dalla LR 20/2000. In particolare, dal momento che - come vedremo - si tratta di una variante obbligatoria, in attuazione di legge regionale, in recepimento della pianificazione sovraordinata e che comunque non incide sulle scelte discrezionali di pianificazione, per l’adeguamento del PTCP e dei PSC può essere utilizzato il procedimento semplificato, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis, comma 1, lettere a) e b), e 32-bis, comma 1, lettere a), b), e d).

In secondo luogo, occorre considerare che l’art. 18-bis, comma 4, prevede che l’attività di adeguamento debba svolgersi “secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali”, conferendo dunque al presente atto la potestà di individuare le modalità per lo svolgimento di tale attività.

Pertanto, dal momento che il presente atto presenta la medesima natura e funzione degli atti di coordinamento tecnico indicati nell’elenco esemplificativo di cui all’art. 12, comma 4, ed anzi costituisce uno dei principali provvedimenti individuati dalla L.R. n. 15 del 2013 per la semplificazione della disciplina dell’attività edilizia, si stabilisce che gli enti locali entro il termine perentorio stabilito dalla legge possano attivare anche la speciale modalità stabilita dall’art. 12, comma 2, della medesima legge regionale, la quale ai fini del mero recepimento delle previsioni degli atti di coordinamento tecnico consente di assumere una deliberazione del Consiglio, idonea ad apportare una contestuale modifica o abrogazione delle previsioni incompatibili con esse.

Appare opportuno sottolineare lo specifico contenuto e finalità che può assumere questa speciale deliberazione consiliare di recepimento. Essa è abilitata in primo luogo ad individuare, in modo puntuale, le previsioni delle NTA del PSC, RUE e POC che debbono cessare di produrre i loro effetti, in quanto incompatibili con la disciplina avente incidenza sull’attività edilizia individuata dal presente atto di coordinamento tecnico, indicando le normative di cui al comma 1 dell’art. 18-bis, che si devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle stesse. Inoltre, tale provvedimento potrà modificare le disposizioni delle NTA vigenti solo per gli adattamenti formali che risultino indispensabili per il coordinamento del testo normativo, non potendo avere alcuna portata innovativa rispetto alle scelte urbanistiche degli strumenti vigenti (cioè i contenuti pianificatori, le scelte insediative, i dimensionamenti, le tutele, ecc.).

In altre parole, tale atto, privo di discrezionalità pianificatoria, potrà:

a) individuare in modo puntuale le previsioni dei propri strumenti che abbiano cessato di produrre i loro effetti;

b) indicare le normative di cui al comma 1 dell’art. 18-bis, che si devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle previsioni individuate ai sensi della lettera a);

c) realizzare il mero coordinamento formale del testo delle previsioni di piano non abrogate, in modo da garantire la coerenza logica e sistematica delle NTC degli strumenti vigenti.

Il provvedimento comunale non potrà invece variare le scelte pianificatorie operate dagli strumenti vigenti, che non potranno essere in alcun modo modificate o integrate.

c) La diretta applicazione della normativa sovraordinata

Come evidenziato in precedenza, trascorso senza esiti il termine riconosciuto ai Comuni per il recepimento con le modalità appena ricordate, le normative di cui all’art. 18-bis, comma 1, trovano comunque diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani con esse incompatibili.

Naturalmente tale obbligo di adeguamento e l’eventuale effetto di automatica sostituzione operano non soltanto nel caso in cui i piani contengano la riproduzione delle disposizioni sovraordinate vigenti, richiamate nell’atto di coordinamento; ma anche nel caso in cui gli stessi presentino ancora la disciplina previgente ovvero abbiano introdotto una diversa disciplina.

Si pensi, per esempio ai PRG e regolamenti edilizi che contengano la riproduzione della definizione degli interventi edilizi di cui all’art. 36 della legge regionale n. 47 del 1978 o ai RUE che riportino ancora la disciplina della LR 31/2002.

Si noti che il comma 4 non stabilisce che tale effetto di diretta applicazione riguardi le (sole) norme individuate dall’atto regionale di coordinamento tecnico, bensì che esso si riferisca a (tutte) “le norme di cui al comma 1”. Ciò evidenzia che il presente atto di coordinamento ha natura ricognitiva, ha cioè la funzione di individuare le principali normative attualmente vigenti che presentano le caratteristiche appena ricordate e rispetto alle quali opera il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, stabilito dall’art. 18-bis.

Pertanto, si sottolinea che le previsioni del presente atto di coordinamento non sono tassative: sia nel senso che i Comuni, nell’operare la revisione dei loro strumenti, possono individuare altre disposizioni che rientrino nelle categorie elencate dal comma 1 dell’art. 18-bis; sia nel senso che il meccanismo di sostituzione (delle fonti sovraordinate rispetto alle corrispondenti norme previste nei piani) opera anche per quelle normative autoapplicative che non siano elencate nell’atto regionale, in quanto le stesse prevalgono comunque sulle previsioni di piano con
esse incompatibili.

Inoltre, come sottolinea sempre il comma 4 dell’art. 18-bis, l’atto di coordinamento è suscettibile di successive implementazioni e aggiornamenti, anche a seguito del mutamento della normativa vigente. In particolare, per la selezione delle normative indicate dal presente atto di coordinamento, ci si è attenuti al criterio di individuare le principali normative alla cui osservanza è subordinato il rilascio o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e del certificato di conformità edilizia e di agibilità, in quanto stabiliscono le procedure amministrative da seguire, i requisiti, limiti e rispetti che derivano da discipline settoriali, i vincoli e tutele da osservare, nonché la normativa tecnica delle opere da realizzare.

Per assicurare la certezza del diritto, appare opportuno che le amministrazioni comunali, ove non provvedano alla variante di recepimento, individuino in modo puntuale con apposito provvedimento ricognitivo le previsioni dei propri strumenti che hanno cessato di produrre i loro effetti, indicando le normative di cui al comma 1 dell’art. 18-bis, che si devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle stesse. Il provvedimento potrà essere assunto dopo la scadenza del termine di 180 giorni per il recepimento ma anche in un momento antecedente, con lo scopo di definire l’esatta portata del meccanismo di prevalenza automatica stabilito dal comma 4 dell’art. 18-bis. Tale provvedimento ricognitivo non potrà avere alcuna portata innovativa rispetto alle previsioni degli strumenti vigenti, che non potranno essere in alcun modo modificate o integrate e potrà indicare gli adattamenti formali che sono necessari per la struttura unitaria del testo.

In tal modo, si darà certezza delle effettive abrogazioni che si sono operate sui singoli piani a seguito della piena operatività della disciplina dell’art. 18-bis, eliminando la possibilità di ulteriori dubbi interpretativi sulla puntuale portata delle singole previsioni di piano.

1.4. Caratteristiche e contenuti delle normative vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale

Il presente atto di coordinamento, nella successiva Parte Terza, provvede dunque, in attuazione della disciplina richiamata ai precedenti paragrafi, ad una prima ricognizione delle normative generali e di settore, aventi incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia (secondo la definizione di cui all’art. 18-bis, comma 1, lettera f), raggruppate secondo le tematiche nelle quali si articola comunemente l’esposizione della disciplina generale dell’attività edilizia.

Si tratta delle disposizioni suscettibili di applicazione diretta nel territorio regionale, in quanto autoapplicative, caratterizzate cioè da un contenuto prescrittivo puntuale che non necessita, per la sua piena efficacia, di ulteriori provvedimenti attuativi (da emanarsi dalla stessa Amministrazione o da altro Ente).

Mutuando il linguaggio utilizzato dall’art. 11 della LR 20/2000 (sia pure riferito alle sole previsioni dei piani territoriali e urbanistici) si può ritenere che l’art. 18-bis richieda di individuare in particolare le normative che contengano “prescrizioni” attinenti all’attività edilizia.

Si evidenzia, peraltro, che all’interno delle normative che sono richiamate dal presente atto, possono essere presenti disposizioni che conferiscono alle amministrazioni locali il compito di regolare con i propri piani uno specifico istituto o profilo della disciplina.

Nella seguente Parte Seconda (Norme di coordinamento) sono contenute le disposizioni di dettaglio che definiscono, anche in considerazione di quanto fin qui illustrato, le modalità cui devono attenersi i Comuni, le relative forme associative aventi funzioni di pianificazione urbanistica, le Province e la Regione, per dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 18-bis della LR 20/2000.

PARTE SECONDA

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 1 - Principio di non duplicazione della normativa sovraordinata

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 18-bis della legge regionale n. 20 del 2000, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni adottati e approvati dopo il 29 settembre 2013, attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, della normativa sovraordinata stabilita dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti, dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, e da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia.

2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 18-bis della legge regionale n. 20 del 2000, al fine di assicurare l’osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, si coordinano alle disposizioni dei piani e degli atti normativi sovraordinati e provvedono al recepimento della normativa sovraordinata sopravvenuta esclusivamente attraverso richiami espressi alla stessa, che trova diretta applicazione.

Art. 2 - Ricognizione della normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia (art. 18-bis, comma 4, LR 20/2000)

1. In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 18-bis, comma 4, LR 20 del 2000, allo scopo di attivare l’adeguamento al principio di non duplicazione della normativa sovraordinata anche degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, la Parte Terza del presente atto di coordinamento tecnico regionale contiene la ricognizione degli atti normativi incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale, emanati dallo Stato e dalla Regione.

2. Il testo degli atti normativi di cui al comma 1 è reso disponibile sul sito web della Regione, nei formati che consentano a tutti i cittadini di poterli consultare e trarne copia.

3. La pubblicazione sul sito web regionale dell’elenco di cui al presente articolo è coordinata con le ulteriori pubblicazioni, in materia di trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, previste dall’art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 

Art. 3 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione vigenti al divieto di duplicazione della normativa sovraordinata

1. Entro centottanta giorni dall’approvazione del presente atto di coordinamento tecnico regionale, le Province, i Comuni, e le relative forme associative aventi funzioni di pianificazione urbanistica, adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, dando attuazione al principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all’articolo 18-bis, commi 1 e 2, LR 20 del 2000, secondo le indicazioni attuative contenute nel presente atto.

2. Per le Province, l’adeguamento è attuato attraverso le ordinarie procedure di variante di cui all’articolo 27, LR 20 del 2000, o attraverso le procedure semplificate di cui all’articolo 27-bis.

3. Per i Comuni e per le relative forme associative, l’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, ed in particolare del PSC, del RUE e del POC, delle relative Valsat e di ogni altro elaborato costitutivo, è compiuto attraverso una delle due seguenti modalità:

a) le ordinarie procedure di variante definite dalla LR 20 del 2000 (tra le quali, per il PSC, la procedura semplificata di cui all’articolo 32-bis);

b) l’apposita deliberazione di Consiglio comunale, di cui all’’articolo 12, comma 2, LR 15/2013.

4. La delibera di adeguamento di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo stabilisce:

a) la soppressione di tutte le previsioni normative che riproducono, anche con modifiche, la disciplina sovraordinata di cui alla Parte Terza del presente atto di coordinamento tecnico;

b) la sostituzione della disciplina soppressa con il rinvio alla normativa vigente in materia;

c) le modifiche di mero coordinamento formale del testo delle previsioni di piano non abrogate, indispensabili per garantire la coerenza logica e sistematica delle previsioni degli strumenti vigenti, essendo comunque esclusa ogni modifica della disciplina sostanziale del piano.

Art. 4 - Mancato adeguamento degli strumenti, entro il termine di 180 giorni

1. Ai sensi dell’art. 16, comma 3-bis, della L.R. n. 20 del 2000, decorso il termine di centottanta giorni dall’approvazione del presente atto di coordinamento tecnico, in assenza di un atto espresso di recepimento comunale, la normativa sovraordinata elencata dall’art. 18-bis, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000, e indicata nella Parte Terza del presente atto di coordinamento, trova comunque diretta applicazione, a pena di illegittimità degli atti assunti in difformità dalla stessa, prevalendo sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica con esse incompatibili.

Art. 5 - Aggiornamento della ricognizione della normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia e segnalazione delle variazioni sopravvenute

1. Con appositi atti di coordinamento tecnico la Giunta regionale provvede, a norma dell’art. 18-bis, comma 4 della L.R. n. 20 del 2000, ad aggiornare periodicamente la Parte Terza del presente atto di coordinamento tecnico, a seguito dell’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento, e dell’accertamento di eventuali errori materiali. Gli atti di aggiornamento sono predisposti in forma di testo coordinato.

2 Nelle more dell’approvazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 1, il Responsabile della struttura regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto tecnico giuridico agli enti locali, annota sul sito web regionale di cui al precedente articolo 2, comma 2, sia l’entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa incidenti sull’attività edilizia ivi pubblicata, sia eventuali errori materiali accertati nel corso del monitoraggio dell’applicazione del presente atto di coordinamento tecnico, rendendo disponibile il testo vigente, nonché provvede a comunicare agli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) tali variazioni.

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