n.166 del 11.11.2011 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 4 - Autorizzazione alla raccolta

(omissis)

2. L’autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio regionale.».

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 10 - Agevolazioni

1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunalie, comunelli e le altre forme similari, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l’uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall’Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni, un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.».

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo dell’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Vendita di funghi freschi spontanei

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciata ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 o della legge 28 marzo 1991, n. 112 limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per la tabella merceologica VI, indicata dal D.M. 4 agosto 1988, n. 375 che intenda effettuare la vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere l’autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l’attività.

2. L’autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Unità sanitaria locale alla identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell’idoneità di cui sopra, prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che esercitano l’attività di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un institore o un preposto in possesso dell’idoneità di cui al comma 2; in questo caso, alla domanda di richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l’incarico di vendita.».

Nota all’art. 4

Comma 1

1) il testo dell’articolo 16 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Vendita di funghi freschi coltivati

1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.».

Note all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

1. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all’Allegato 1 della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, secondo le modalità indicate nei commi successivi.».

Comma 3

2) il testo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

2. La certificazione onerosa deve indicare:

a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;

b) eventuali istruzioni per il consumo;

c) la data della visita di controllo sanitario;

d) la firma e il timbro dell’addetto alla autorizzazione.

Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina. ».

Comma 4

3) il testo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

2. La certificazione onerosa deve indicare:

(omissis)

d) la firma e il timbro dell’addetto all’autorizzazione.».

Comma 5

4) il testo del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

3. L’etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.».

Comma 6

4) il testo del comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

5. Con apposito provvedimento consiliare potrà essere integrato l’Allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.».

Nota all’art. 6

Comma 1

1) il testo dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 18 - Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati

1. La vendita di funghi secchi di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 376 del 1995, di funghi conservati di cui all’Allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della legge n. 426 del 1971 o della legge n. 112 del 1991, limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per le tabelle merceologiche I e VI indicate dal D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’art. 15 della presente legge.

3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall’art. 5 del D.P.R. n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le modalità prescritte dall’art. 6 del citato D.P.R.».

Note all’art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 22 - Compiti di prevenzione e controllo

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda Unità sanitaria locale istituisce l’Ispettorato micologico. Le Aziende Unità sanitarie locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono istituire Ispettorati micologici comuni.».

Comma 2

2) il testo del comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 22- Compiti di prevenzione e controllo

(omissis)

6. La Regione, nell’ambito dei programmi destinati alla formazione professionale promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.».

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