n.120 del 17.04.2019 periodico (Parte Seconda)

Istanza per autorizzazione all'installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica total body per uso diagnostico operante a 0,4 T presso la struttura sanitaria Casa di Cura Quisisana Srl con sede in Viale Cavour n. 128 Ferrara - Diniego

IL DIRETTORE

Richiamate:

- la DGR n. 1308 del 11 settembre 2017, ad oggetto: “Procedure per l’autorizzazione all’installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica, sia mobili che fisse, con campo di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla – Adempimenti normativi” con la quale la Regione Emilia-Romagna ha adempiuto al dettato normativo previsto dalla L. 160/16, art. 21-bis, comma 2 e ha riordinato le procedure autorizzatorie;

- la Determina Dirigenziale n. 20702 del 21 dicembre 2017, ad oggetto: “DGR 1308/17 “Procedure per l’autorizzazione all’installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica, sia mobili che fisse, con campo di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla – Adempimenti normativi” – Costituzione della Commissione Tecnica Regionale”;

Vista la domanda di autorizzazione all’installazione di un’apparecchiatura di risonanza magnetica per uso diagnostico operante a 0,4 T, pervenuta in data 15/1/2019, protocollata in ingresso PG/2019/0068541 del 15/1/2019, conservata agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, con la quale il dott. Giorgio Piacentini, in qualità di Legale rappresentante pro tempore della Casa di Cura Quisisana con sede legale in Ferrara, C.A.P. 44121, viale Cavour n.128, partita IVA n.00205800386, PEC quisisana@legalmail.it, chiede l’autorizzazione all’installazione di un’apparecchiatura a risonanza magnetica, total body, per uso diagnostico, operante a 0,4 T, presso la struttura sanitaria Casa di Cura Quisisana S.r.l. con sede in viale Cavour n.128, CAP 44121, Ferrara, PEC: quisisana@legalmail.it;

Preso atto che:

- la Commissione tecnica regionale di cui alla determinazione citata, riunitasi in data 7 marzo 2019, presso la sede regionale di Viale A. Moro n.21, Bologna, esaminata la domanda e la documentazione allegata, depositate agli atti del Servizio, ha rilevato elementi di difformità ai provvedimenti vigenti;

- con nota regionale, PG/2019/0246307 del 12/3/2019, inviata al Legale rappresentante pro tempore della Casa di Cura Quisisana con sede legale in Ferrara, C.A.P. 44121, viale Cavour n. 128, è stato espresso il diniego all’autorizzazione all’installazione della RM operante a 0,4 T, in ragione delle difformità rilevate, nella sopra citata domanda di autorizzazione, ai provvedimenti di riferimento di seguito elencate:

1. nella struttura sanitaria richiedente non è dichiarata la installazione di un’apparecchiatura di tomografia computerizzata (TC), come previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall’allegato 1 del DM 2/8/1991. Il TAR Lazio (Sezione Terza Quater), con ordinanza cautelare n. 6865/2018, pubblicata in data 14 novembre 2018, ha, infatti, sospeso il Decreto 10 agosto 2018 recante la “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica”. In seguito a detta ordinanza occorre continuare a fare riferimento ai requisiti dettati dall’allegato 1 del DM 2 agosto 1991 (ove è previsto che l’installazione di apparecchiature RM può essere consentita a presidi pubblici o privati che posseggano una TC installata e operante) e non già al sospeso DM 10 agosto 2018, ove è prevista la possibilità che le singole regioni possano, in base ad eventuali proprie valutazioni sulla connotazione tecnologica delle strutture sanitarie, derogare dalla necessità della presenza dell’apparecchiatura di TC nel caso in cui sia prevista e regolamentata un’integrazione con strutture viciniori di diagnostica per immagini;

2. nella domanda non è dichiarata la prevista disponibilità del “respiratore” per la gestione delle emergenze;

3. la planimetria presentata dal richiedente, relativa all’attuale sito RM, risale all’anno 2013. Come tale riguarda un’apparecchiatura RM con caratteristiche significativamente diverse rispetto a quelle dell’apparecchiatura che si intende installare e per questo motivo non è idonea per poter esprimere un parere in merito all’adeguatezza della soluzione proposta. Il sito rappresentato in allegato 1 alla domanda non prevede la presenza di un locale tecnico, viceversa, così come dichiarato dal costruttore, l’apparecchiatura che si intende installare necessita di un locale tecnico di almeno 10 m2 (4.0 m x 2.5 m);

4. nella documentazione prodotta non si rileva la presenza di un locale anamnesi, inoltre nelle “norme di sicurezza”, datate 2017, che il richiedente ha prodotto ai fini della descrizione del percorso d’esame del paziente, risulta che il questionario anamnestico è a firma del medico richiedente e non del medico radiologo responsabile dell’esecuzione dell’esame. Tale pratica è difforme sia ai vigenti standard di sicurezza sia a quelli stabiliti dal sospeso Decreto Ministeriale 10 agosto 2018;

5. nelle norme interne di sicurezza sono utilizzati i limiti di esposizione per i lavoratori (DM 2/8/1991) in vigore fino al 2016 e quindi non più validi.

- nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra citata, termine di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, non sono pervenute osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da parte della Casa di Cura Quisisana S.r.l.;

Richiamati:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm., per quanto applicabile e n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e n. 1123 del 16 luglio 2018;

- la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26/6/2018 ad oggetto “Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina 

1. il diniego dell’autorizzazione all’installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica total body per uso diagnostico operante a 0,4 T, presso la struttura sanitaria Casa di Cura Quisisana S.r.l. con sede in viale Cavour n. 128 Ferrara, per le motivazioni e le carenze meglio specificate in premessa;

2. di trasmettere la presente determinazione al Legale rappresentante pro tempore della Casa di Cura Quisisana con sede legale in Ferrara, C.A.P. 44121 viale Cavour n.128;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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