n.8 del 09.01.2019 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: L.R. 24/2017. DGR 550/2018. Approvazione graduatoria Bando rigenerazione urbana. Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi). Parziale modifica proprie deliberazioni n. 487/2018 e n. 550/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di considerare parte integrante del presente atto quanto riportato in premessa;

2. di prendere atto dell’attività svolta dal nucleo di valutazione costituito con determinazione dirigenziale n. 15870/2018 come risulta dai verbali conservati agli atti del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative e di accogliere le proposte da esso formulate, come meglio specificato in premessa;

3. di prendere atto, altresì, dell’elenco delle proposte di intervento pervenute di cui alla tabella dell’Allegato A “Elenco delle domande pervenute”, parte integrante alla presente deliberazione;

4. di approvare la graduatoria delle proposte di intervento ammissibili definita dal nucleo di valutazione, riportata nella tabella dell’Allegato B “Elenco delle domande ammissibili” parte integrante alla presente deliberazione, in ordine di punteggio;

5. di approvare l’elenco delle proposte di intervento ammesse a contributo secondo la ripartizione delle risorse finanziarie attualmente disponibili pari ad euro 30.000.000,00 a valere sul Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi), ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n. 190, art.1, comma 703, e della delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 25, nonché della delibera CIPE 1 dicembre 2016 n. 54, e ad euro 6.500.000,00 a valere su Cassa Depositi e Prestiti, come specificato nelle premesse, di cui alla tabella denominata “Elenco delle domande ammesse a contributo” dell’Allegato C parte integrante alla presente deliberazione;

6. di precisare che nella tabella denominata Elenco delle domande ammesse a contributo con riserva” di cui all’Allegato C, parte integrante della presente deliberazione, gli ulteriori interventi di social housing candidati a finanziamento a valere sulle risorse di Cassa Depositi e Prestiti, facenti parte di domande collocate in graduatoria in posizioni successive alla n. 31, sono ammesse a finanziamento con riserva, subordinandone la ammissibilità ad ulteriori e successive verifiche tecniche, essendo in particolar modo necessario accertare che si tratti di interventi realizzabili in autonomia e piena funzionalità anche in assenza delle corrispondenti risorse richieste a valere sui fondi FSC, non attribuibili a tali proposte;

7. di ribadire e confermare quanto previsto al punto 3 del dispositivo della propria deliberazione n. 550/2018 e precisamente che:

- le risorse FSC saranno erogate a ciascun Soggetto attuatore beneficiario del contributo, secondo le modalità e le procedure previste dall’art. 8 della Convenzione, a cui espressamente si rimanda, che saranno opportunamente riportate nei successivi Contratti di Rigenerazione Urbana da approvare e stipulare secondo le modalità e la forma dell’accordo di programma ex art. 59 della legge regionale n. 24 del 2017;

- le risorse CDP saranno erogate a ciascun Soggetto attuatore beneficiario del contributo, secondo le modalità e le procedure disciplinate con successivo proprio atto e riportate nel Contratto di rigenerazione urbana da approvare e stipulare secondo le modalità e la forma dell’accordo di programma ex art. 59 della L.R. n. 24/2017;

8. di demandare al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, come previsto all’art. 13 del Bando, l’attivazione della fase di concertazione con i Comuni ammessi a contributo, attraverso un percorso comune di collaborazione finalizzato alla migliore definizione degli interventi, con riguardo anche alle possibili ottimizzazioni e rimodulazioni finanziarie delle Strategie per la rigenerazione urbana, in particolare per i comuni capoluogo, nonché al complessivo raggiungimento di standard qualitativi più elevati;

9. di prevedere e prorogare, a parziale modifica di quanto indicato nelle proprie deliberazioni n. 487/2018 e 550/2018, come termini temporali massimi:

- dal 31/3/2019 al 30/6/2019 il termine di cui all’art. 14 del Bando, per la presentazione della proposta di “Contratto di Rigenerazione Urbana” da approvare e stipulare secondo le modalità e la forma dell’accordo di programma ex art. 59 della legge regionale n. 24/2017 e per la presentazione del progetto definitivo ex art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. degli interventi ammessi a contributo a valere sulle risorse FSC, e degli interventi ammessi a contributo a valere sulle risorse CDP;

- dal 31/5/2019 al 31/12/2019 il termine di sottoscrizione del Contratto di Rigenerazione Urbana, di cui all’art. 14 del Bando;

- dal 31/12/2019 al 31/12/2020 il termine, in relazione agli interventi ammessi a contributo a valere sulle risorse FSC, per i Comuni per addivenire alla proposta di aggiudicazione di appalto di lavori, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., e dal 31/12/2022 al 31/12/2023 il termine per la conclusione dei medesimi interventi, di cui all’art. 5 del Bando;

- dal 30/6/2020 al 31/12/2020 il termine, in relazione agli interventi di social housing a valere sulle risorse CDP, per i Comuni per addivenire alla proposta di aggiudicazione di appalto di lavori, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., e di confermare il termine del 31/12/2023 per la conclusione dei medesimi interventi, di cui all’art. 5 del Bando;

10. di stabilire, come previsto all’art. 14 del Bando, che un articolato tipo del Contratto di Rigenerazione Urbana sarà successivamente reso disponibile sul sito web regionale: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/riqualificazione-urbana, previo svolgimento di una prima fase di concertazione con i Comuni ammessi a contributo;

11. di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del Bando, che l’elenco delle proposte di intervento ammissibili a contributo e quella delle proposte ammesse a contributo sulla base delle risorse attualmente disponibili, sarà pubblicata a seguito dell’adozione della presente deliberazione, sul sito web regionale:http://territorio.regione.emilia-romagna.it/riqualificazione-urbana e che tale pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati di ammissione a contributo;

12. di ribadire e confermare quanto previsto al punto 7 del dispositivo della propria deliberazione n. 550/2018, precisamente che, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L.R. n. 32/1993, le richieste di contributo presentate e ritenute ammissibili, qualora non possano essere ammesse a contributo per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, conservano validità per i 24 mesi successivi alla presentazione della domanda, al fine di consentire, previo scorrimento della graduatoria, l’eventuale finanziamento delle stesse, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie compatibili e per analogia nel caso di rinuncia o revoca di interventi ammessi a contributo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della Convenzione;

13. di dare in particolare mandato alle proprie strutture tecniche, ai fini di verificare la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, di condurre più approfondite verifiche con i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la utilizzabilità delle economie maturate in attuazione del PNEA (DPCM 16 luglio 2009) ed assegnate con l’Atto aggiuntivo all’Accordo di programma del 19/10/2011, sottoscritto in data 12/09/2014;

14. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali e di dare seguito agli adempimenti di cui all’art. 2 della Convenzione;

15. di stabilire che la Regione ha la facoltà di non procedere all’assegnazione o di non assegnare parte o l’intero finanziamento e che si procederà all’annullamento in autotutela del procedimento avviato con il presente atto e del relativo Bando per l’accesso ai finanziamenti, in caso di mancata totale o parziale assegnazione dei finanziamenti statali in oggetto;

16. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

17. di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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