n.167 del 01.07.2026 periodico (Parte Seconda)
L.R. 11/2012, art. 4, commi 5 e 6. Delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica delle acque interne
Richiamata la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”;
Richiamata, altresì, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative nonché l'introito dei relativi proventi, che restano alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi vengano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 11/2012;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ha imposto una revisione complessiva della citata Legge Regionale n. 11/2012;
Vista la Legge Regionale 6 marzo 2017, n. 2 “Modifiche alla Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni;
Visto altresì il Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11”;
Richiamato in particolare l’art. 4 “Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee” della citata Legge Regionale n. 11/2012 il quale:
- al comma 5, prevede che la Giunta regionale provveda alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica;
- al comma 6, definisce le specie ittiche da utilizzare come riferimenti per l’individuazione delle diverse zone ittiche come segue:
a) zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;
b) zona "B": ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (Tinca tinca), carpa (Cyprinus carpio), luccio (Esox cisalpinus sin. Esox flaviae) ed altre;
c) zona "C": ciprinidi ed in particolare cavedano (Squalius squalus sin. Leuciscus cephalus), barbo (Barbus plebejus), lasca (Chondrostoma genei sin. Chondrostoma toxostoma) ed altre;
d) zona "D": salmonidi, ed in particolare trota (Salmo trutta diverse varietà);
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1554/1994, n. 1250/1996, n. 358/1999, n. 855/2004, n. 111/2008, n. 465/2023, n. 233/2024 e da ultimo n. 185/2025 – con la quale sono state articolate le zone omogenee per la gestione ittica sulla base della distribuzione delle specie tipiche;
Vista la Deliberazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po - AdBPo n. 6 del 21/11/2023 di adozione della “Direttiva di Piano per la gestione uniforme della pesca e della pesca–turismo e per agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume Po, anche in relazione ai contenuti ed agli obiettivi del Piano di bacino distrettuale del fiume Po”;
Preso atto in particolare che:
- la suddetta Direttiva all’art. 3 individua come ambito territoriale di riferimento l’asta del fiume Po, comprensiva anche delle lanche, delle morte e delle mortizze nonché degli altri corpi idrici, naturali e artificiali, ivi presenti;
- tale delimitazione territoriale è volta ad una gestione coordinata ed omogenea della pesca che includa sia l’asta principale del fiume Po che i corpi idrici ad essa connessi (quali lanche, morte, mortizze e cave limitrofe) in cui è presente lo stesso popolamento ittico, all’interno della zona ittica omogenea specifica;
- la medesima Direttiva all’Allegato 2:
- definisce i criteri per la classificazione delle acque superficiali nell’ambito territoriale di riferimento sopra indicato, tenuto conto dei principali caratteri morfometrici e idrologici e soprattutto delle composizioni delle comunità di riferimento;
- individua in particolare, quale zona ittica omogenea “tipologia ciprinicola inferiore”, il tratto del Fiume Po dalla confluenza con il fiume Ticino all’incile del Po di Goro;
Considerato che:
- nella zona a “tipologia ciprinicola inferiore”, di cui alla richiamata Direttiva, è ricompresa l’area, corrispondente alla zona ittica omogenea “A”, del corso del fiume Po per il territorio dell’Emilia-Romagna come delimitata dalle già citate deliberazioni regionali;
- la delimitazione della zona “A” è attualmente riferita a livello regionale al “Fiume Po in tutti i tratti del fiume che interessano il territorio regionale, intera asta principale fino al ponte della SS 309 Romea sul Po di Goro, con l’esclusione delle lanche e delle cave limitrofe ”;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una revisione della delimitazione delle zone ittiche omogenee per la gestione della pesca, ed in particolare della zona “A”, tenuto conto del popolamento ittico prevalente, al fine di garantire l’uniforme classificazione delle zone ittiche per la gestione della pesca ed, in generale, il coordinamento tra la suddetta Direttiva e la disciplina regionale, con riguardo all’ambito territoriale del fiume Po;
Sentiti in merito i rispettivi Tavoli di consultazione locale di cui all’art. 6, comma 5, della richiamata Legge Regionale n. 11/2012 per i territori rivieraschi del fiume Po (Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara), nonché la Commissione Ittica regionale nella seduta del 16 ottobre 2025;
Ritenuto, pertanto, di approvare la nuova delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica, ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n. 11/2012, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione”, come integrata dalla successiva deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale, tra l’altro, è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente, in prima fase riferita alle Direzioni generali e Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase” (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato, inoltre, atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE;
A voti unanimi e palesi
1) di approvare la nuova delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n. 11/2012, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
3) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione e del relativo Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R agricoltura, caccia e pesca.