n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 5/2020, art. 3. Approvazione programma operativo per la concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero nel 2020, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 ed approvazione schema di convenzione con AGREA per affidamento attività

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. n. 5 del 31 luglio 2020 "Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009" recante all’art. 3 “Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero”, con il quale - al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio – la Regione è autorizzata, per la campagna 2020, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

Considerato che:

- il citato art. 3, della predetta L.R. n. 5/2020 prevede altresì:

- che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

- che con la medesima suddetta deliberazione sono altresì stabiliti la tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento;

- che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21;

- l’art. 5 della L.R. n. 5/2020 prevede:

- che agli oneri derivanti dall’attuazione della legge, per gli esercizi 2020-2021, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2020-2022;

- che la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

Visto altresì il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, che prevede:

- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una “impresa unica” nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a Euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all’art. 3, comma 3 bis, del regolamento stesso;

- che gli aiuti “de minimis” siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa;

- che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;

- che i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono tra l’altro che, se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari, cessa di applicarsi quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all’impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari;

Visti inoltre:

- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che all’art. 2 stabilisce che l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e che l’importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;

- le “Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;

Richiamato il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Considerato:

- che con l’intervento regionale di che trattasi si intende favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero, praticata nell’ambito di rotazioni colturali, mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero, da destinare alla produzione dello zucchero, concesso sotto forma di aiuti de minimis, in applicazione di quanto stabilito dai citati Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 316/2019, nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in essi riportati;

- che il regime di aiuto qui in esame si configura quale aiuto complementare rispetto all’aiuto su superficie connesso all’applicazione dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed interessa i medesimi beneficiari;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Richiamati, altresì:

- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 2, comma 3 nel quale viene previsto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e sentita l’AGEA;

- la L.R. 23 luglio 2001, n, 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna;

Atteso che l'art. 2, comma 4, della citata L.R. n. 21/2001 prevede che possa essere affidata ad AGREA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che l’art. 3, della Legge Regionale n. 5/2020 stabilisce espressamente che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA);

Ritenuto, pertanto, di affidare ad AGREA la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi;

Atteso che le precedenti erogazioni dell’aiuto bietola sono state gestite attraverso modifiche al Sistema Operativo Pratiche dell’Organismo Pagatore, eseguite da AGREA;

Ritenuto, pertanto, di affidare ad AGREA anche l’aggiornamento degli applicativi per la raccolta e la gestione delle domande di aiuto per l’annualità 2020;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca ha concordato con AGREA l’iter procedimentale per l’aggiornamento degli applicativi e la gestione delle procedure operative dalla fase di presentazione delle domande all’effettiva liquidazione ed effettuazione dei controlli, che costituiscono il quadro di riferimento per disciplinare il rapporto convenzionale con AGREA e dettare le disposizioni per l’accesso agli aiuti;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

Viste inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”, per quanto applicabile;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la Formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di Stabilità Regionale 2020);

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la Legge Regionale 31 luglio 2020, n. 3 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la Legge Regionale 31 luglio 2020, n. 4 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022;

- la propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 recante “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” e s.m.i.;

Considerato che le attività istruttorie di verifica delle domande ai fini della concessione degli aiuti si concludono entro il 26 febbraio 2021 e che pertanto, secondo quanto previsto dalle norme in materia di contabilità e bilancio delle Regioni di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., l’onere finanziario derivante dal presente intervento deve essere interamente imputato sull’anno finanziario 2020;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l’intervento contributivo previsto dall’art. 3, della L.R. n. 5/2020 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

- a destinare all’intervento di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, che trova copertura nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”, capitolo U86350, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione -spese correnti” - voce 7 “Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare”, del bilancio di previsione 2020-2022;

- di precisare che la copertura finanziaria prevista sul capitolo di spesa più sopra indicato riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse destinata, nella fase realizzativa, ad essere modificata per consentire il trasferimento delle risorse all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, come previsto dall’art. 3, della L.R. n. 5/2020, per il completo raggiungimento degli obiettivi in essa indicati, mediante la creazione di appositi capitoli;

- ad affidare ad AGREA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e l’aggiornamento degli applicativi per la raccolta e la gestione delle domande di aiuto;

- ad approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- ad approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto de minimis, nella formulazione riportata negli Allegati B e C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che funge anche da Avviso pubblico per la presentazione delle domande;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provveda con propri atti:

- a comunicare l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute al Servizio affari generali giuridici e finanziari che provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa in favore di Agrea a carico del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020 e alla liquidazione delle relative risorse;

- entro il 26 febbraio 2021 a completare l’adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari sulla base dell’elenco delle domande ammissibili;

Richiamati:

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modifiche con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 - ed in particolare i commi 2-undecies e 3-quinquies dell’art. 78, che hanno apportato modifiche ed integrazioni all’art. 83, commi 3, lettera e) e 3 bis, del D.Lgs. n. 159/2011;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare per l’anno 2020 l’intervento contributivo previsto dall’art. 3, della L.R. n. 5/2020 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

3) di affidare, in applicazione di quanto previsto dal comma 4, dell’art. 3, della L.R. n. 5/2020, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi e l’aggiornamento degli applicativi per la raccolta e la gestione delle domande di aiuto;

4) di approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

5) di destinare all’intervento contributivo di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, che trova copertura nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”, capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione -spese correnti” - voce 7 “Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare”, del bilancio di previsione 2020-2022;

6) di precisare che la copertura finanziaria prevista sul capitolo di spesa più sopra indicato riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse destinata, nella fase realizzativa, ad essere modificata per consentire il trasferimento delle risorse all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, come previsto dall’art. 3, della L.R. n. 5/2020, per il completo raggiungimento degli obiettivi in essa indicati, mediante la creazione di appositi capitoli;

7) di stabilire che il responsabile del Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera provveda con propri atti:

- a comunicare l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute al Servizio affari generali giuridici e finanziari che provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa in favore di Agrea a carico del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020 e alla liquidazione delle relative risorse;

- entro il 26 febbraio 2021 a completare l’adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari sulla base dell’elenco delle domande ammissibili;

8) di approvare, inoltre, il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero nell’anno 2020 mediante concessione di un aiuto de minimis, nella formulazione riportata negli Allegati B e C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

9) di stabilire che il Programma Operativo di cui al precedente punto 8) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto;

10) di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione del relativo procedimento amministrativo, eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma operativo qui approvato ed eventuali proroghe di termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;

11) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

12) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, il Programma operativo di cui agli Allegati B) e C).

Allegato A (omissis)

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