n.239 del 30.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento istituzionale struttura sanitaria ora denominata "Synlab Faenza - Poliambulatorio e Laboratorio Analisi privato accreditato" di Faenza (RA) e presa d'atto variazione di titolarità e di denominazione

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di prendere atto della variazione di titolarità e di denominazione della struttura Poliambulatorio Privato e Laboratorio Analisi Chimico Cliniche A. Fleming, sita in Via Case Nuove 44, Faenza (RA), accreditata con proprio atto n. 16646 del 29/12/2008, ora in capo alla Società Synlab Emilia-Romagna S.r.l. e denominata “Synlab Faenza – Poliambulatorio e Laboratorio Analisi Privato Accreditato”;

2. di concedere alla struttura ora denominata “Synlab Faenza – Poliambulatorio e Laboratorio Analisi Privato Accreditato” di Faenza (RA), per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell'accreditamento già concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:

  •  Allergologia;
  • Cardiologia;
  • Chirurgia vascolare/Angiologia (Angiologia);
  • Gastroenterologia;
  • Attività di diagnostica per immagini, limitatamente ad ecografia;
  • Laboratorio analisi generale di base, con settori specializzati in chimica clinica e tossicologia, ematologia, microbiologia e sieroimmunologia, (esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia / microbiologia);

3. il rinnovo dell’accreditamento decorre dal 29/12/2012, data di scadenza della determinazione n. 16646 del 29/12/2008 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

4. di dare atto che il rinnovo dell’accreditamento concesso è subordinato all’esito dei controlli antimafia attualmente in corso e pertanto, in caso di sussistenza di cause di decadenza, l’accreditamento verrà revocato;

5. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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