n.342 del 30.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla domanda di concessione per la derivazione ad uso acquedottistico dal campo pozzi Imola-Ortignola (comune di Imola) presentata da ATO5 di Bologna, attualmente sostituita da ATERSIR - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, della domanda di concessione di derivazione ad uso acquedottistico dal campo pozzi Imola-Ortignola, in Comune di Imola presentata da ATO5 di Bologna, attualmente sostituita da ATERSIR, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 29 giugno 2015, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile rilasciare la concessione per l’esercizio della derivazione di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. Con riferimento alla presenza di centri di pericolo all'interno della zone di rispetto dei pozzi, stante la non praticabilità di un loro trasferimento in altra zona, dovrà essere affrontata la questione della compatibilità dei centri di pericolo in oggetto con i pozzi acquedottistici, alla luce dei disposti dell'art. 94 del DLgs 152/2006, valutando anche la possibilità di delocalizzazione del campo pozzi stesso in alternativa alla realizzazione di un progetto per la messa in sicurezza dei pozzi.

2. Si concedono i quantitativi richiesti per una portata massima istantanea pari a 268,5 l/s e per un volume annuo non superiore 3.940.000 mc/anno, stante le seguenti portate massime istantanee prelevabili dai singoli pozzi:

  • Pozzo n. 18 43,7 l/s
  • Pozzo n. 19 74,7 l/s
  • Pozzo n. 22 32,6 l/s
  • Pozzo n. 23 27,2 l/s
  • Pozzo n. 24 57,6 l/s
  • Pozzo n. 25 17,2 l/s
  • Pozzo n. 26 5,8 l/s
  • Pozzo n. 30 9,7 l/s

3. Tale concessione sarà rilasciata fino al 31.12.2020, e l'eventuale rinnovo è subordinato all'individuazione di nuove fonti di approvvigionamento alternative ai prelievi del campo pozzi di Ortignola che manifestano gravi problemi di qualità delle acque emunte (in ordine di priorità pozzi n. 22, 19 e 23).

4. La dismissione dei suddetti pozzi che manifestano gravi problemi di qualità delle acque dovrà essere effettuata entro il 31/12/2020.

5. La realizzazione e l’attivazione delle nuove opere di presa potrà essere effettuate esclusivamente previa presentazione di apposita richiesta alla Regione Emilia-Romagna e a seguito di rilascio delle specifiche autorizzazioni.

6. L’individuazione delle fonti di approvvigionamento alternative dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di una adeguata analisi costi/benefici atta a definire la soluzione preferibile al fine di fornire un servizio idrico di buona qualità in una prospettiva di lungo termine. Le valutazioni di cui sopra non potranno prescindere da una quantificazione realistica degli effettivi fabbisogni acquedottistici sulla base del bacino di utenza servito e da una più precisa valutazione dei costi di realizzazione delle diverse soluzioni progettuali.

7. Il rinnovo alla scadenza della concessione per i pozzi di Ortignola che verranno mantenuti in produzione potrà essere richiesto solo a fronte di un progetto di messa in sicurezza dei centri di pericolo localizzati nelle aree di salvaguardia.

8. I dati delle portate e dei volumi prelevati da ognuno dei pozzo di Ortignola in attività dovranno essere trasmessi con cadenza annuale alla Regione Emilia-Romagna e all’Autorità di Bacino del Reno ai sensi dell'art.95 del DLgs n. 152/06.

9. Nelle more del reperimento di nuove fonti di approvvigionamento, la gestione del campo pozzi dovrà essere tale da non incrementare il volume complessivo di prelievo e da ridurre, per quanto possibile, i gradienti idraulici indotti dagli emungimenti (coni di depressione) in particolare per i pozzi le cui acque presentano già contaminanti antropici in concentrazioni rilevanti e quelli sulle cui aree di rispetto insistono dei centri di pericolo.

10. Il sistema di monitoraggio dovrà essere reso organico e sistematico, integrando gli aspetti di misura qualitativa e quantitativa, secondo il seguente schema progettuale:

Monitoraggio della qualità delle acque: i controlli di routine sul chimismo, già pianificati per normale gestione dell’impianto, devono essere integrati con campionature di frequenza comparabile, in uno o più piezometri relativi alla centrale di cogenerazione, al fine di monitorare le eventuali contaminazioni del sistema acquifero più superficiale e prossimo all’area di ricarica (primi 20-25m).

Monitoraggio dei trend piezometrici: la tendenza evolutiva dei livelli deve essere misurata attraverso l’installazione di sonde di misura in automatico, come di seguito specificato:

  • una sonda collocata nei pozzi n. 22 o n. 23 per misurare il sistema di falde captate nei primi 100 m nei pozzi di minor uso;
  • una sonda collocata nel pozzo n. 26 per misurare il sistema di falde captate nei primi 200 m.

le sonde dovranno rimanere attive nei pozzi indicati come centri di monitoraggio permanente anche a seguito della dismissione dei pozzi eventualmente trasferiti.

Nei pozzi in cui non verranno installate le sonde piezometriche andranno effettuate misure del livello statico della falda con frequenza di almeno due volte all’anno, indicativamente in primavera e in autunno

11. I dati di monitoraggio qualitativo e quantitativo dovranno essere riportati all’interno di un report annuale tramite elaborati tabellari e grafici e dovranno essere trasmessi in formato digitale (file editabili e file pdf) entro il febbraio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua e Servizio Tecnico Bacino Reno), all’Autorità di Bacino del Reno e ad ARPA Sezione provinciale di Bologna.

c) di dare atto che per i pareri ai sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9, poiché la Città Metropolitana di Bologna (ex Provincia di Bologna) e il Comune di Imola non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

d) di dare atto che la Direzione Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del R.R. 41/2001, con Determinazione n. 14688 del 30/10/2015, a firma del Direttore Generale Giuseppe Bortone, che costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che l’Autorità di Bacino del Reno ha rilasciato il parere di competenza ai sensi del R.R. 41/2001 con nota prot. n. AR/2015/0693 del 25 giugno 2015, che costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di dare atto che per i pareri ai sensi del RR 41/2001, poiché la Città Metropolitana di Bologna (ex Provincia di Bologna) e l'AUSL di Imola non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

g) di dare atto che il parere ai sensi del RR 41/2001 di competenza del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna è compreso all'interno del Rapporto di cui al punto 3.11;

h) di dare atto, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che le autorizzazioni rilasciate nell’ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia immediata all’atto dell’approvazione della presente deliberazione;

i) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale è fissata in anni 5 (cinque);

j) di stabilire che il presente provvedimento di VIA viene
rilasciato all’Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) in qualità di soggetto subentrato alla proponente Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna (ATO5) ai sensi della LR 23 dicembre 2011 n. 23;

k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione all’Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) in qualità di soggetto titolare della domanda di concessione in oggetto;

l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Città Metropolitana di Bologna (ex Provincia di Bologna), al Comune di Imola, alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all’Autorità di Bacino del Reno, all’AUSL di Imola, all’ARPA Sezione provinciale di Bologna e al Nuovo Circondario Imolese;

m) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

n) di pubblicare il presente atto su sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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