n.24 del 05.02.2020 periodico (Parte Seconda)

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria delibera n. 1633 del 1 ottobre 2018 recante “Indirizzi in ordine al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna”.

Premesso:

- che con Legge 6 agosto 2008 n. 133 è stato convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" successivamente integrato dall’art. 33 comma 6, D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 della Legge 214/2011;

- che la Legge sopracitata all’art. 58 ha disposto una operazione di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali;

- che in particolare l’art. 58 recante "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti locali" prevede al comma 1 che ciascun Ente con delibera dell’organo di governo individui, redigendo un apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo così il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

- che ai sensi del comma 2 dell’art. 58 sopracitato l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, tuttavia ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 10/2000 e successive modificazioni e degli indirizzi approvati con propria delibera n. 1551/2004 e successive precisazioni di seguito riportate, la effettiva sclassificazione verrà effettuata con l’atto di determinazione del dirigente che approverà la vendita;

- che ai sensi del comma 3 dell’art. 58 sopracitato gli elenchi di cui sopra dovranno essere pubblicati mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, e hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

- che ai sensi del comma 4 dell’art. 58 medesimo gli uffici competenti provvedono se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

Dato atto:

- che il Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza alla luce di quanto sopra esposto, ha predisposto il documento allegato A) alla presente deliberazione, recante "Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna", nell’ambito del quale sono stati individuati tutti i beni immobili di proprietà della Regione Emilia-Romagna attualmente insuscettibili di utilizzazione per propri fini istituzionali e pertanto non strategici, tale documento è suddiviso in tre sezioni rispettivamente denominate:

  • Sezione 1) “Immobili ricompresi nel progetto Fondi Immobiliari”;
  • Sezione 2) ”Immobili” da dismettere con procedure ordinarie”;
  • Sezione 3) “Immobili ricompresi nel progetto Valorizzazione aree gestione FER”;

 - che l’identificazione dei beni immobili inclusi nell’allegato A) è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal competente settore tecnico-estimativo del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza che ha tenuto conto, altresì, di quanto stabilito con propria delibera n. 252 del 8 febbraio 2010 e n. 1368 del 30 settembre 2013, nonché sulla base dei dati presenti nell’inventario dei beni immobili regionali di cui agli artt.3 e 5 della L.R. 10/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

- che nella predisposizione del documento meglio descritto al punto precedente, il Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza ha tenuto conto delle osservazioni, già avanzate nella redazione dei precedenti Piani, del Servizio programmazione e sviluppo locale integrato già Servizio Territorio Rurale ed Attività Faunistico Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna già Servizio Parchi e Risorse Forestali;

Dato atto altresì:

- che a seguito della scadenza della convenzione Rep. 3276/2005 con la Provincia di Forlì-Cesena, stipulata ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 17/1993, con convenzione RPI/2018/150 del 29/03/2018 è stata perfezionata la nuova convenzione per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali regionali con i nuovi gestori individuati rispettivamente nell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese e nell'Unione di Comuni della Valle Savio;

- che nell’anno 2016 sulla base delle considerazioni svolte in sede di istruttoria tecnico-amministrativa di definizione della nuova convenzione di cui sopra si era ritenuto opportuno, togliere tutti i beni già inclusi nei Piani di dismissione precedenti e rientranti nel patrimonio agro-silvo-pastorale regionale sito nella provincia di Forlì- Cesena, al fine di valutare successivamente e congiuntamente ai nuovi enti gestori quali beni, tra quelli eliminati, fossero ritenuti ancora suscettibili di alienazione in quanto non strategici per la futura gestione;

- che dell’attività di cui sopra e volta all’individuazione degli eventuali beni da porre in dismissione nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena si darà conto nei piani di dismissione futuri non appena e se ne matureranno le condizioni;

Considerato:

- che all’attuazione del Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna e gestione degli immobili ivi inseriti si procederà gradualmente nel rispetto dei criteri adottati, in attuazione della L.R. 10/2000 e successive modificazioni e integrazioni, con propria delibera n. 1551 del 30/07/2004 e successivamente precisati con proprie delibere n. 1236 del 25/07/2005, n. 172 del 20 febbraio 2006, n. 630 del 2 maggio 2006 e 1993 del 29 dicembre 2006 e 2108/2018;

- che nell’attuazione del Piano oggetto della presente deliberazione si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

- che la valorizzazione degli immobili inseriti nell’allegato A) sezione 2) potrà avvenire anche attivando le procedure di cui all’art. 8 bis della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10;

- che, come da prassi consolidata, per i beni culturali e ambientali si terrà conto anche del parere IBACN Istituto regionale per i beni artistici, culturali e ambientali, a tal fine dell’adozione del presente Piano verrà data informazione all’Istituto in parola affinché, ai sensi dell’art.1 comma 5 quinquies, entro 60 giorni possa esprimere, se lo riterrà opportuno, il proprio parere in merito ai beni inseriti nel Piano, decorso invano tale termine il parere stesso si darà per acquisito;

- che, ai sensi dell’art. 11 comma 4 ter della L.R. n. 10/2000 e s.m.i., in alternativa alle modalità di dismissione di cui al punto precedente, i beni individuati nell’allegato A)- Sezione 1) alla presente deliberazione potranno essere dismessi facendo ricorso al percorso delineato nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato tra Regione Emilia-Romagna, Società Investimenti Immobiliari Italiani – INVIMIT SGR S.p.A. e Agenzia del Demanio in data 20 ottobre 2016, che prevede la possibilità di strutturare una operazione ai sensi dell’art. 33 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e sottoporre a INVIMIT opportunità di investimento per il Fondo i3- core – Comparto Territorio nel Fondo Targhet, ovvero per un Fondo Diretto costituito o da costituire;

- che in base a quanto previsto dal predetto Protocollo, le attività da porre in essere nell’ottica di strutturare un’operazione ai sensi dell’art. 33 del Decreto sopracitato, si articolano nelle fasi di seguito indicate:

a) Fase 1: impostazione e definizione della struttura dell’Operazione; 

b) Fase 2: esecuzione della strutturazione dell’Operazione secondo le modalità definite nell’ambito della Fase 1; 

c) Fase 3:

I. avvio delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla selezione della SGR che costituirà e gestirà il Fondo Target e valutazione dell’opportunità di investimento da parte del Fondo i3-core - Comparto Territorio (oggi Fondo i3 Core);

ovvero

II. avvio delle attività preordinate alla costituzione del Fondo Diretto, ove necessaria, e/o all’apporto/trasferimento del portafoglio individuato nel veicolo finanziario costituito. 

- che attualmente è stata avviata la Fase 1, finalizzata alla conoscenza delle esigenze della Regione Emilia-Romagna e di altri Enti Pubblici dell’intero sistema regionale e all’individuazione della procedura da seguire;

- che a conclusione della Fase 1, individuata la possibile procedura attraverso la costituzione di un Fondo Target, multicomparto Sanità e Patrimonio, ai sensi dell’art. 33 co. 2 del Decreto, la Regione ha confermato la volontà di proseguire nelle attività di strutturazione dell’operazione attraverso l’espletamento delle successive Fasi, come sopra descritte;

- che alla luce delle precedenti intese, in data 16/4/2018 è stato sottoscritto dalle Parti interessate (Agenzia del Demanio, Invimit SGR S.p.A. e Regione Emilia-Romagna), un Accordo per la prosecuzione delle attività finalizzate alla strutturazione dell’Operazione ai sensi dell’art. 33 co. 2 del Decreto, già avviate con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa del 20/10/2016 sopra citato;

- che in relazione al percorso delineato nel Protocollo d’Intesa di cui al punto precedente la Giunta Regionale potrà autonomamente procedere allo spostamento di beni dalla Sezione 1) alla Sezione 2) e viceversa dell’allegato A) al presente provvedimento qualora i beni stessi, in base all’apposita istruttoria che verrà posta in essere, siano valutati non suscettibili di valorizzazione o dismissione secondo le procedure sopracitate;

- che per ciò che riguarda la alienazione e/o valorizzazione dei beni trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni con L. 99/2013 “c.d. Federalismo Demaniale” si seguiranno le linee guida per l'attestazione di congruità del valore dei beni ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D. Lgs. n. 85/2010;

Considerato altresì:

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 2150 del 21 dicembre 2015 è stato integrato il Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1507/2015 annoverando tra gli immobili individuati da dismettere i seguenti immobili:

a) Edificio sito in Bologna, via dei Mille n. 21;

b) Edificio sito in Bologna, via Po n. 5;

in quanto tali beni costituiscono parte della fonte di finanziamento dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 secondo la deliberazione di Giunta regionale n. 2120 del 30 dicembre 2013 recante “Programma Triennale dei lavori pubblici della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo, d'intesa con la Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, per gli esercizi finanziari 2014 - 2015 e 2016 e annuale per l'esercizio finanziario 2014, relativo agli immobili appartenenti al patrimonio regionale per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna e di uffici regionali”;

- che le procedure di attuazione di quanto esposto al punto precedente sono in corso e si ritiene pertanto di dover mantenere nell’allegato A) Sezione 2) nel presente Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna, anche i suddetti beni nell'attesa che maturino le condizioni per perfezionare le operazioni immobiliari conseguenti con le procedure opportune;

Valutato:

- che nella Sezione 3) “Immobili ricompresi nel progetto Valorizzazione aree gestione FER” sono stati inseriti i beni per i quali, alla fine dell’anno 2016, la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente tramite la propria struttura competente in materia di trasporto ferroviario con nota prot. PG/2016/0680440 del 20 ottobre 2016 aveva evidenziato la necessità di giungere ad una più razionale gestione delle linee ferroviarie regionali e delle relative pertinenze in quanto la gestione svolta dalla Società Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L. - Ente Gestore – sui beni ferroviari a suo tempo trasferiti dallo Stato alle Regioni a seguito dell’attuazione del D.lgs. n. 422/97,aveva messo in evidenza la presenza di beni non più utilizzati né utilmente utilizzabili per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario;

- che contestualmente, la medesima Direzione Generale aveva significato che la recente pubblicizzazione del Decreto M.I.T.5 agosto 2016, che colloca tutte le linee della rete di competenza della Regione Emilia-Romagna nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 112/2015 e quindi nello “spazio ferroviario europeo unico” e nei relativi standard di sicurezza, oltre alla volontà di proseguire nell’azione di potenziamento e valorizzazione delle nostre linee ferroviarie, impongono la ricerca di risorse finanziarie straordinarie aggiuntive; risorse che potevano scaturire dalla vendita di detti beni da parte della FER, società in house della Regione, previa loro sdemanializzazione. Inoltre per quanto atteneva, in particolare, il tema della sicurezza occorreva segnatamente completare gli interventi di compatibilizzazione tecnologica per consentire la piena interoperatività della rete regionale con quella nazionale, tramite l’installazione del c.d. sistema SST-SCMT (Sistema di Controllo Marcia Treno) sulla base di un piano di interventi già concordato tra Regione e FER S.R.L.;

- che da tale necessità si era articolato negli anni 2017 e 2018 una attività congiunta tra i funzionari regionali dei settori Trasporto Ferroviario e Patrimonio e FER S.R.L. volto ad individuare puntualmente i beni immobili non più funzionali all’esercizio ferroviario e per i quali si riteneva opportuno avviare un percorso di alienazione;

- che i beni di cui sopra sono stati appunto individuati nella sezione 3) dell’allegato A) alla propria delibera, di approvazione del Piano, n.2105/2018, la quale, tra l’altro, ha ritenuto che rispondesse a criteri di efficienza ed efficacia gestionale affidare a “Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L.”, che si è dichiarata disponibile, l’incarico di curare e assolvere, in modo unitario, in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna tutti gli adempimenti, diretti e indiretti, connessi all’attuazione del piano di valorizzazione e dismissione di cui all’allegato A sezione 3)da attuarsi in stretta connessione con il piano degli interventi sopracitato inerente il miglioramento del sistema ferroviario regionale;

- che non essendo ancora concluso il perfezionamento del percorso volto a conferire l’incarico a Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L. per curare e assolvere gli adempimenti sopra citati, si da atto che l’attività proseguirà nell’anno 2020;

Valutato altresì:

- che i beni immobili di cui alla Sezione 3) sopracitata sono pervenuti alla Regione Emilia-Romagna a titolo gratuito nel contesto dell’attribuzione di specifici compiti e funzioni in materia di trasporti ferroviari;

- che in base al percorso individuato dalla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente e Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni sulla base del presupposto che i beni in parola sono attualmente nel possesso della Società Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L. che ne cura la gestione, esiste una diretta connessione, logica, funzionale ed operativa tra i procedimenti in capo a “Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L.” già in corso relativi al nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel territorio regionale;

- che l’art. 9 bis - comma 3 - della Legge Regionale 25 febbraio 2000 n. 10 e s.m.i., dispone che qualora l’esigenza di procedere ad acquisti e o cessioni di immobili derivi dall’esecuzione di lavori svolti in nome e per conto della Regione da parte di altri Enti, la Giunta Regionale può affidare l’espletamento delle relative procedure, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione al rappresentante dell’Ente incaricato di espletare i lavori;

- che pare, quindi, rispondere a criteri di efficienza ed efficacia gestionale affidare a “Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L.”, che si è dichiarata disponibile, l’incarico di curare e assolvere, in modo unitario, in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna tutti gli adempimenti, diretti e indiretti, connessi all’attuazione del piano di valorizzazione e dismissione di cui all’allegato A sezione 3) da attuarsi in stretta connessione con il piano degli interventi sopracitato inerente il miglioramento del sistema ferroviario regionale;

- che si ritiene di dover stabilire che la delega conferita a “Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L.”, necessariamente ampia in ragione della complessità degli adempimenti e delle operazioni da svolgere, dovendo la stessa comprendere anche i necessari interventi presso le Amministrazioni pubbliche coinvolte per chiedere la modifica degli strumenti urbanistici esistenti, non tutti identificabili con esatta precisione in via preventiva, in ogni caso non si dovranno determinare costi ed oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale;

- che con propria delibera n. 2105 del 10 dicembre 2018 è stato approvato il Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna relativo all’anno 2019;

- che con propria delibera n. 1241 del 22 luglio 2019 è stata approvata una modifica e integrazione al Piano di alienazione sopracitato;

- che gli atti sopra sopracitati sono stati pubblicati sul BUR della Regione Emilia-Romagna il 24 gennaio 2019 al n.28 e il 7 agosto 2019 al n. 265;

Ritenuto di voler procedere all’approvazione del Piano di Alienazione e Valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna, che ai sensi di quanto disposto dalla L.6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., dell’adozione del presente provvedimento sarà data comunicazione al Servizio Bilancio e Finanze ai fini degli adempimenti connessi in materia in occasione del Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 1 comma 5 ter della Legge Regionale 25 febbraio 2000 e ss.mm.ii. è stata data informazione del Piano, oggetto del presente provvedimento, in data 19 dicembre 2019 alla competente Commissione Consiliare I Bilancio Affari Generali e Istituzionali;

Viste:

- la Legge n. 133/2008 e s.m.i.;

- la Legge Regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto: “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto: “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 1059 del 3/7/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 468 del 10/4/2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

 Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti e del Vicepresidente e Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale, Raffaele Donini;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

Sulla base di quanto esplicitato in premessa al presente provvedimento e che qui si intende integralmente riportato:

1) di prendere atto e approvare il documento avente ad oggetto "Piano di Alienazione e Valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna", allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale distinto in tre sezioni rispettivamente denominate:

Sezione 1) “Immobili ricompresi nel progetto Fondi Immobiliari”;

Sezione 2) ”Immobili da dismettere con procedure ordinarie”;

Sezione 3) “Immobili ricompresi nel progetto Valorizzazione aree gestione FER”;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 della L.R. n. 10/2000 e ss.mm., all'attuazione del Piano di Alienazione e Valorizzazione allegato A)sezioni 1) e 2), oggetto della presente deliberazione, provvederà il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza al quale compete adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti i procedimenti di alienazione di beni immobili ricompresi nel Piano medesimo ed, in particolare stipulare in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna gli atti di trasferimento della proprietà degli stessi, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 10/2000 e s. m. e dei criteri adottati in attuazione della L.R. 10/2000 e ss.mm., con propria delibera n. 1551 del 30/7/2004 e successivamente precisati con proprie delibere n. 1236 del 25/7/2006, n. 172 del 20/2/2006, n. 630 del 2/5/2006, n. 1993 del 29/12/2006, n. 1633 del 1/10/2018 e n. 2108 del 10 dicembre 2018, nonché in base alle procedure stabilite con proprie delibere n. 2150 del 21 dicembre 2015 e n. 896 del 13 luglio 2016 limitatamente ai beni ivi indicati e compresi nella Provincia di Bologna dell'allegato A) Sezione 2)di cui al punto 1) che precede;

3) di autorizzare, ai sensi dell’art.11 comma 4 ter della L.R.10/2000 e s.m.i., il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza, per i beni indicati nell’allegato A) sezione 1),ad attivare le procedure di dismissione degli stessi facendo ricorso al percorso delineato nell’ambito così come delineate nell’ambito dell’accordo sottoscritto in data 16/4/2018 tra Agenzia del Demanio, Invimit SGR S.p.A. e Regione Emilia-Romagna, che prevede la prosecuzione delle attività finalizzate alla strutturazione dell’Operazione ai sensi dell’art. 33 co. 2 del Decreto, già avviate con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa del 20 ottobre 2016, così come meglio precisato nelle premesse al presente provvedimento che qui si intendono richiamate quali parti integranti e sostanziali;

4. di dare atto che in relazione al percorso delineato nel Protocollo d’Intesa di cui al punto 3) che precede la Giunta Regionale potrà autonomamente procedere allo spostamento di beni dalla Sezione 1) alla Sezione 2) e viceversa dell’allegato A) al presente provvedimento qualora i beni stessi, in base all’apposita istruttoria che verrà posta in essere, siano valutati non suscettibili di valorizzazione o dismissione secondo le procedure sopracitate;

5. di dare atto che il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza è conferito mandato di inserire nei rogiti, fatta salva la sostanza dei relativi negozi, le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie o utili a definire in tutti i loro aspetti i negozi stessi, con facoltà quindi di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione degli immobili, nonché nella individuazione e denominazione delle controparti, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, a precisare e ripartire superfici, prezzi o valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso e di rito;

6. di dare atto che in conformità di quanto disposto negli "Indirizzi per la gestione del patrimonio regionale" approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1551/04 e successive precisazioni di cui alle delibere della Giunta regionale n. 1236/05, n. 172/06, n. 630/06, n. 1993/06 e 2108/2018, al fine di evitare che residuino nella proprietà regionale beni del tutto marginali e di alcuna apprezzabile autonoma valorizzazione economica (quali relitti di terreno, manufatti, accessori, ecc.) la Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica è autorizzata, ad inglobare nelle unità immobiliari principali eventuali altre unità immobiliari contigue e non ricomprese nell’ambito del Piano di Alienazione e Valorizzazione allegato A) di cui al punto 1) che precede, ma che in base alle risultanze dell'istruttoria tecnica, all'uopo predisposta, si rilevi opportuno dismettere in coerenza con il criterio della economicità della gestione;

7. di dare atto che gli immobili inseriti nel Piano di Alienazione e Valorizzazione allegato A) di cui al punto 1) che precede, ai sensi dell'art. 58 comma 1 della L.133/2008 e s.m., sono automaticamente classificati al patrimonio disponibile della Regione Emilia-Romagna e alla materiale sclassificazione si darà corso in ottemperanza ed in esecuzione del percorso disposto dall'art. 2 della L.R. 10/2000 e s.m.i. e dalla propria delibera n. 1551/2004 e successive precisazioni come meglio precisato nelle premesse al presente provvedimento che qui si intendono espressamente riportate;

8. di dare atto che nell'alienazione dei beni trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni con L. 99/2013 “c.d. Federalismo Demaniale” si seguiranno le linee guida per l'attestazione di congruità del valore dei beni prevista dall'art. 9 comma 5 del D. Lgs. n. 85/2010;

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 58 comma 3 della L.133/2008 e s.m. la pubblicazione del Piano di Alienazione e Valorizzazione allegato A) di cui al punto 1) che precede secondo le modalità indicate al punto 20) che segue, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, producendo gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto, e che ai sensi dell'art. 58 comma 4 della L.133/2008 e s.m. gli uffici competenti, se necessario, provvederanno alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

10. di dare atto che ai sensi dell'art. 58 comma 5 della L.133/2008 e s.m. contro l'iscrizione dei beni negli elenchi del Piano di Alienazione e Valorizzazione del Patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna allegato A) al presente provvedimento, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

11. di dare atto che che, ai sensi di quanto disposto dalla L.6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., dell’adozione del presente provvedimento sarà data comunicazione al Servizio Bilancio e Finanze ai fini degli adempimenti connessi in materia in occasione del Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

12. di dare atto nell’attuazione del Piano oggetto della presente deliberazione si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

13. di dare atto che la valorizzazione degli immobili inseriti nell’allegato A) sezione 2) potrà avvenire anche attivando le procedure di cui all’art. 8 bis della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10;

14. di dare atto che, come da prassi consolida, per i beni culturali e ambientali si terrà conto anche del parere IBACN Istituto regionale per i beni artistici, culturali e ambientali, a tal fine dell’adozione del presente Piano verrà data informazione all’Istituto in parola affinché, ai sensi dell’art.1 comma 5 quinquies,entro 60 giorni possa esprimere,se lo riterrà opportuno, il proprio parere in merito ai beni inseriti nel Piano, decorso invano tale termine il parere stesso si darà per acquisito;

15. di affidare,per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono espressamente richiamate, alla società Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L., che si è dichiarata disponibile, l’incarico di curare e assolvere, in modo unitario, in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna tutti gli adempimenti, diretti e indiretti, connessi all’attuazione del piano di valorizzazione e dismissione di cui all’allegato A sezione 3)da attuarsi in stretta connessione con il piano degli interventi inerente il miglioramento e riassetto del sistema ferroviario regionale;

16. di stabilire che la delega conferita alla società Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L. sia necessariamente ampia in ragione della complessità degli adempimenti e delle operazioni da svolgere, dovendo la stessa comprendere anche i necessari interventi presso le Amministrazioni pubbliche coinvolte per chiedere la modifica degli strumenti urbanistici esistenti, non tutti identificabili con esatta precisione in via preventiva, in ogni caso non si dovranno determinare costi ed oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale;

17. di stabilire che la delega conferita a Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l. di cui ai punti 15) e 16) che precedono comprenda, e senza che l’elencazione abbia carattere esaustivo, lo svolgimento in nome per conto e nell’interesse della Regione Emilia-Romagna, delle seguenti attività:

a) curare la redazione dei documenti necessari ad assolvere agli eventuali adempimenti previsti dal D.L.gs 22/1/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

b) cedere i beni non più necessari all’esercizio del servizio ferroviario di cui all’allegato a) sezione 3);

c) tenere la regione Emilia-Romagna sollevata e indenne da qualsiasi molestia, reclamo o azione, anche da parte di terzi, in dipendenza, diretta e indiretta, dell’incarico ricevuto ed accettato;

d) la società Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l. assolverà gli incarichi ricevuti secondo principi di efficienza, economicità e buona amministrazione, con facoltà di compiere atti e di assumere decisioni, anche a contenuto discrezionale ed a rilevanza esterna; 

e) ciascuna operazione immobiliare sarà conclusa all’esito positivo di un processo di verifica tecnico-amministrativa, secondo i principi della cd. “due diligence immobiliare”;

f) i beni di proprietà della Regione Emilia-Romagna potranno essere ceduti e, comunque potranno essere ceduti con la previa sdemanializzazione e riclassificazione come beni del patrimonio disponibile, da comunicare al responsabile della struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio per le opportune variazioni nei registri di consistenza dei beni regionali;

g) i prezzi di vendita dei beni immobili saranno stabiliti sulla base di perizie di stima effettuate poste in essere ai sensi della L.R. n. 10/2000 e s.m.i.;

h) la cessione dei beni regionali avverrà nel rispetto di quanto prevede la legge regionale n. 10/2000 e s.m.i. e degli indirizzi come sopra riportati;

i) che verrà redatto e inviato alla Regione un report annuale dello stato di avanzamento delle procedure;

18. di dare atto che con successivo provvedimento della Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente verranno definite specifiche modalità operative in ordine all’ introito dei proventi delle alienazioni dei beni regionali, da destinare agli interventi previsti nell’ambito del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel territorio regionale, nonché in ordine a tutte le spese e gli oneri finanziari e fiscali nessuno escluso, connessi all’assolvimento degli adempimenti di cui sopra che verranno assunti direttamente a proprio carico della Società Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l.,essendo escluso che possa gravare sulla Regione Emilia-Romagna qualsiasi onere direttamente o indirettamente connesso e, comunque, riferibile all’assolvimento dell’incarico affidato con il presente provvedimento; 

19. di dare atto che a conclusione dell’incarico ricevuto, la Società “Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L.” consegnerà alla Regione Emilia-Romagna tutta la documentazione che le compete in quanto titolare della proprietà dei beni e, la rendicontazione finale delle operazioni effettuate; 

20. di dare atto che non essendo ancora concluso il perfezionamento del percorso volto a conferire l’incarico a Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L. per curare e assolvere gli adempimenti sopra citati, l’attività proseguirà nell’anno 2020; 

21. di dare atto che in attuazione dell'art. 58 comma 3 della L. n. 133/2008 il presente provvedimento e il Piano di Alienazione e Valorizzazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

22. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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