n.123 del 28.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Rettifica decreto n. 185/2020 "COVID-19. Riconoscimento del maggiore impegno del personale non dipendente

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Visti:

  • il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
  • il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;
  • la L.R. n. 19/1994 recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
  • la L.R. n. 29/2004 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;
  • la L.R. n. 1/2005 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
  • la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

Richiamati:

  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo, al 30 aprile 2021, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
  • i provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19;

Richiamati in particolare:

  • il decreto n. 576/2020 del 23 febbraio del Capo Dipartimento della protezione civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927, che, all’art. 1, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • il Decreto del Presidente, in qualità di Soggetto attuatore, n. 42 del 20 marzo 2020, recante “Misure organizzative servizio sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19”, che attribuisce alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare il compito di individuare, per tutta la durata dell’emergenza, forme organizzative interdisciplinari per fronteggiare nel modo più efficace la situazione di grave emergenza in atto;

Richiamato il proprio decreto n. 185/2020 recante “COVID-19. Riconoscimento del maggiore impegno del personale non dipendente del SSR addetto a trasporto sanitario dal 21.02 al 30.04, periodo di picco pandemico.”, che assegna la somma massima di 708.000 euro alle Aziende sanitarie per la valorizzazione del contributo offerto dal personale – non afferente alle medesime Aziende sanitarie – impegnato nei servizi di trasporto sanitario nel periodo di picco pandemico, attraverso la programmazione di parte delle donazioni in denaro introitate nell’ambito della campagna “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”;

Richiamati altresì:

  • la nota protocollo IC/2020/0013185 del 25 marzo 2020 della Direzione Generale Cura della persona, salute e Welfare, con cui si è disposto circa il coordinamento delle attività amministrative, giuridiche, economico-finanziarie e tecnico-scientifiche per fronteggiare l’emergenza COVID-19, stabilendo, in particolare, che le attività inerenti alle istruttorie e valutazioni delle donazioni fossero affidate al Servizio Amministrazione del Servizio sanitario regionale, sociale e socio sanitario;
  • la delibera di Giunta regionale n. 1717/2020, con la quale è stata modificata la denominazione del Servizio Amministrazione del SSR, sociale e socio sanitario in Servizio Gestione Amministrativa e ne è stata aggiornata la declaratoria;

Considerato che:

  • il richiamato Decreto n. 185/2020 è stato adottato sulla base delle informazioni scaturite dalle interlocuzioni intercorse tra il Servizio Assistenza Ospedaliera della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e le aziende sanitarie destinatarie delle prestazioni di trasporto sanitario durante il primo periodo di picco pandemico (dal 21/2/2020 al 30/4/2020), al fine di individuare gli enti afferenti del trasporto sanitario e, sulla base di specifici criteri determinati nel citato Decreto, il numero complessivo dei beneficiari cui assegnare la premialità economica che si è inteso attribuire quale valorizzazione del maggiore impegno profuso per il contrasto all’emergenza;
  • con il richiamato Decreto n. 185/2020, trasmesso alle aziende sanitarie con nota protocollo n. 0669640.U, del 16 ottobre 2020, si sono assegnate, per le finalità e le motivazioni dichiarate, con un tetto massimo e secondo le ripartizioni dell’allegato “Prospetto di ripartizione”, le somme da attribuire, tenuto conto delle modalità definite nell’allegato Disciplinare di rendicontazione;

Preso atto che a seguito di tali comunicazioni l’Azienda Usl di Piacenza e l’Azienda Usl della Romagna hanno evidenziato che per mero errore materiale, strettamente connesso alla fase emergenziale in essere, erano stati individuati e comunicati un numero inferiore di addetti al trasporto sanitario aventi titolo al riconoscimento della premialità, ed in particolare:

  • L’Azienda Usl della Romagna, con nota Prot. 14/01/2021.0027651.E, acquisita agli atti del Servizio Gestione Amministrativa, ha richiesto la liquidazione di una somma superiore a quella assegnata - euro 129.000,00 (centoventinovemila/00) in luogo di euro 124.800,00 (centoventiquattromilaottocento/00) - motivando la propria richiesta nella determinazione di un numero complessivo di addetti aventi diritto superiore di n. 7 unità al n. originariamente trasmesso (n. 208), per un totale di complessivo di beneficiari pari a n. 215;
  • L’Azienda Usl di Piacenza, con note Prot. 24.12.20200848744.E e prot. 07.04.2021.0323764.E, ha comunicato che in sede di successivo confronto regionale e locale con le ODV del proprio territorio, la somma assegnata è risultata essere inferiore alla reale consistenza del numero degli addetti aventi diritto, che è risultato maggiore di ulteriori 12 unità, per un numero complessivo pari a 99 unità e non, come inizialmente comunicato, a 87, per un importo complessivo pari ad euro 59.400,00 (cinquantanovemilaquattrocento,00) e non ad euro 52.200,00 (cinquantaduemiladuecento/00);

Ritenuto pertanto necessario:

  • rettificare, per il mero errore materiale dichiarato, quanto disposto al punto 1 del dispositivo del proprio Decreto n. 185/2020, aumentando l’importo complessivamente assegnato alle aziende sanitarie di euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00), portandolo da euro 708.000,00 (settecentoottomila/00) ad euro 719.400,00 (settecentodiciannovemilaquattrocento/00);
  • sostituire la tabella “Prospetto di ripartizione” (Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del proprio Decreto n. 185/2020) con la nuova tabella, di pari oggetto, allegata, quale sua parte integrante, al presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

1. di rettificare, per mero errore materiale, quanto disposto al punto 1. del dispositivo del proprio Decreto n. 185/2020 limitatamente all’importo complessivo massimo assegnato alle Aziende sanitarie che passa da euro 708.000,00 (settecentoottomila/00) ad euro 719.400,00 (settecentodiciannovemilaquattrocento/00);

2. di sostituire, conseguentemente, la tabella “Prospetto di ripartizione”, parte integrante e sostanziale del proprio Decreto n. 185/2020, con la tabella, di pari oggetto, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

3.di confermare il proprio decreto n. 185/2020 in ogni altra sua parte;

4.di trasmettere il presente atto:

  • alle Aziende Usl della Romagna e di Piacenza;
  • al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

5. di pubblicare il presente atto:

  • nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
  • sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

6. di pubblicare inoltre il presente atto sul sito istituzionale della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., art 7 bis, comma 3, e degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, contenuti nell’Allegato D alla delibera di Giunta regionale n. 111/2021.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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