n.332 del 13.12.2017 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento di VIA relativo alla domanda di concessione di derivazione idrica ad uso plurimo (irriguo ed idroelettrico) dalla traversa di Cerezzola sul Fiume Enza nelle località: "Fornace", in comune di Canossa (RE) e "Mulino di Fontaneto" in comune di San Polo d'Enza (RE) presentata da Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto “Concessione di derivazione idrica ad uso plurimo (irriguo ed idroelettrico) dalla traversa di Cerezzola sul Fiume Enza nelle località “Fornace” in Comune di Canossa e “Mulino di Fontaneto” in Comune di San Polo d’Enza, provincia di Reggio Emilia proposto dal Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 27 luglio 2017, è nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente alle ulteriori prescrizioni riportate al punto 4.1 della presente delibera, che vengono di seguito trascritte:
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.12 bis del TU n. 1775/33, il prelievo dal Torrente Enza richiesto potrà essere esercito a condizione che venga lasciato defluire il DMV di riferimento, di cui alla DGR n. 2067/15, calcolato alla stazione di chiusura del corpo idrico 011800000000 5 ER, ovvero pari 0,89 mc/s da maggio a settembre e 1,09 mc/s per il restante periodo dell'anno.
2. Al fine di verificare il rispetto delle condizioni soprariportate dovrà essere predisposto apposito piano di monitoraggio quantitativo, ex art. 95 del DLgs n. 152/06; tale piano dovrà essere presentato per approvazione al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento di VIA.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento regionale 41/2001, la concessione di derivazione è assentita al proponente Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale quale mandatario sia del medesimo, sia del Consorzio della Bonifica Parmense.
4. Il prelievo dal Fiume Enza in località Cerezzola potrà essere effettuato per la portata massima istantanea pari a 8 mc/s da destinarsi ad uso irriguo ed idroelettrico, in particolare:
a) per produrre all'impianto di Fornace la potenza nominale di 95,2 kW;
b) per produrre all'impianto di Luceria la potenza nominale di 177 kW;
c) per uso irriguo per una portata massima istantanea pari a 5 mc/s e per un volume massimo annuo pari a 46 Mmc/a.
5. Il volume derivabile dal Fiume Enza mediante la traversa di Cerezzola è stabilito, per gli usi irrigui, pari a 46.000.000 mc/a; suddiviso in 29.000.000 mc/a per il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (Canale Ducale e Canale di Bibbiano) e 17.000.000 mc/a per il Consorzio della Bonifica Parmense (Canale della Spelta).
6. La portata massima di 8 mc/s, al partitore in località Fontaneto, verrà così suddivisa nei due canali (Spelta e Canale Ducale d’Enza) per i seguenti usi:
a) 3.0 mc/s a servizio della centrale idroelettrica in capo ad ENERGENZA SpA (per poi essere restituiti nel Fiume Enza);
b) 2.95 mc/s per uso irriguo in capo Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
c) 2.05 mc/s per uso irriguo in capo Consorzio della Bonifica Parmense.
7. Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale informerà gli aventi causa che dovranno fornire alla Regione Emilia-Romagna, al fine di verificare la congruità dei prelievi rispetto ai fabbisogni, idonea documentazione per la revisione delle concessioni in capo al Consorzio del Canale di Bibbiano ed al Consorzio della Bonifica Parmense (galleria filtrante sul fiume Enza a valle della traversa).
8. Risultando prioritaria la funzione irrigua, le portate derivate verranno così modulate, a valle del partitore di Fontaneto:
a) 5 mc/s ≤ portate < 8 mc/s, il prelievo in capo ad ENERGENZA SpA dovrà progressivamente ridursi;
b) portate < 5 mc/s la risorsa dovrà essere ripartita sulla base di specifici accordi tra i Consorzi di Bonifica, rispettando i volumi massimi ad uso irriguo stabiliti in:
- 29.000.000 mc/a per il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale;
- 17.000.000 mc/a per il Consorzio della Bonifica Parmense.
9. In assenza di necessità irrigue, stante la portata derivata e la portata massima derivabile da ENERGENZA pari a 3 mc/s, i restanti quantitativi di risorsa dovranno essere restituiti al fiume Enza attraverso gli scaricatori esistenti a ridosso del Partitore.
10. Si stabilisce che quota parte del DMV sia rilasciata per alimentare prioritariamente la scala di risalita della fauna ittica. Entro 60 gg dall'approvazione del provvedimento di VIA il Consorzio dovrà presentare idonea documentazione per approvazione da parte del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna in merito alle modalità di rilascio e di verifica del DMV, sviluppando la soluzione progettuale relativa alla quota parte da garantire per l’alimentazione della scala di risalita e idonea soluzione tecnica affinché la restante quota venga fatta sfiorare sulla traversa.
11. Al fine di adempiere a quanto disposto dalla DGR 2254/17 il Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale dovrà presentare entro 6 mesi al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna idoneo progetto relativo all’istallazione di strumenti per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati.
12. Si ritengono realizzabili le centrali idroelettriche “Fornace” e “Luceria” con l’obbligo di reimmissione dell’acqua derivata nel canale, immediatamente a valle delle centrali stesse.
13. Per quanto riguarda la centrale “Luceria”, dovrà essere interrata completamente la nuova linea MT di progetto nel tratto che va dal punto di consegna alla linea elettrica di MT esistente (lato sud). A tal proposito, al fine del rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, il proponente dovrà trasmettere ad ARPAE SAC Reggio Emilia il progetto definitivo di connessione alla rete elettrica, relativo alla soluzione interrata prescritta nella presente Conferenza dei Servizi, validato da ENEL e comprensivo dell’accettazione del preventivo per la connessione di rete ai sensi della delibera AEEG ARG/elt 99/08.
14. In merito invece alla centrale “Fornace” dovrà essere realizzata una recinzione di adeguata altezza lungo tutto il perimetro dell’impianto, preferibilmente con una staccionata in legno (come evidenziato negli elaborati trasmessi), quale presidio di sicurezza considerato che l'impianto sarà collocato in fregio all’esistente pista ciclo pedonale.
15. Inoltre, per la realizzazione di entrambe le centraline idroelettriche “Luceria” e “Fornace” dovranno essere messe in atto le seguenti prescrizioni:
a) predisposizione, in fase di manutenzione dell'opera, dei presidi di sicurezza permanenti, quali ganci ecc., da impiegarsi quando si effettuano le operazioni di recupero delle apparecchiature dell'impianto;
b) eventuali aperture presenti nell'impianto (condotta di scarico, di adduzione, ecc..) ritenute pericolose per l'incolumità di persone estranee all'opera dovranno essere dotate di sistemi di protezione (griglie di chiusura/antiuomo);
c) prevedere un servizio igienico (WC/lavandino) di tipo chimico e/o con recapito dei reflui in vasca a tenuta, per il personale addetto alle manutenzioni.
16. Eventuali danni derivanti dall’uso di mezzi d’opera, dovranno essere ripristinati.
17. Visto il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggio del Comune di Canossa relativo alla ciclopedonale del Canale demaniale d’Enza già realizzata, il Consorzio proponente dovrà costruire un manufatto sulle pale a coclee per mitigare sia l’impatto visivo e percettivo dell’opera sui fruitori, sia per garantire adeguato livello di sicurezza.
18. Tutti gli interventi che comportano scavi dovranno essere sottoposti a controllo archeologico preventivo ed in corso d’opera al fine di verificare la possibile presenza di resti d’interesse archeologico. Le verifiche dovranno essere effettuate da personale specializzato che opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna.
19. Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, dovrà essere presentata per entrambe le centraline idroelettriche tutta la documentazione necessaria al rilascio degli atti di assenso ricompresi nella stessa autorizzazione unica, tra cui: documentazione in materia edilizia, eventuale documentazione comprovante la disponibilità dell’area e/o necessaria ai fini del vincolo espropriativo e/o all’occupazione temporanea dell’aree necessarie, progetto definitivo di connessione alla rete elettrica validato dal Gestore di rete relativo alla soluzione interrata prescritta nella presente Conferenza di servizi.
20. Le terre da scavo, una volta analizzate, dovranno essere reimpiegate nelle attività di reinterro delle centrali e nel tratto a monte del canale in progetto di riqualificazione, oltre che per i ripristini stradali.
21. I rifiuti liquidi dovranno essere smaltiti o conferiti in siti regolarmente autorizzati nel rispetto delle normative vigenti.
22. Nelle aree interessate dalla realizzazione dei progetti, si dovrà intervenire con attività di piantumazione e rinverdimento anche a corredo del percorso ciclo-pedonale e dell’area cortiliva della centrale stessa.
23. Per gli impatti sulla qualità dell’aria dovranno essere utilizzati mezzi operatori e di cantiere che dovranno essere conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana; (in conformità a euro 4).
24. Dovrà essere messa in atto una gestione razionale del cantiere (lavaggio gomme mezzi, lavaggi periodici superfici viarie asfaltate ecc..), evitando lo scarico di tali acque nel canale d’Enza.
25. Al fine di evitare fenomeni di inquinamento dovuti a sversamenti accidentali di oli o combustibili, all’interno dell’area di cantiere dovrà essere individuata un’apposita zona impermeabilizzata da destinare ad area di rifornimento e ricovero dei mezzi e dovranno essere messe in atto misure per escludere in ogni luogo infiltrazioni o sversamenti esterni non intercettati (vasca trafo, labirinti turbina, circuiti pneumatici ancorché idraulici ecc.).
26. Al fine di verificare l’effettivo rispetto dei limiti di legge, dovranno essere effettuati mirati monitoraggi acustici durante la fase di cantiere e durante la fase di esercizio degli impianti secondo il piano di monitoraggio da concordarsi con ARPAE. Le risultanze del monitoraggio acustico dovranno verificare la rispondenza con gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai piani di zonizzazione acustica comunali. Le risultanze dovranno essere trasmesse ai Comuni interessati e ad ARPAE.
27. Il Consorzio dovrà presentare entro 60 gg dall'approvazione del provvedimento di VIA alla Regione Emilia-Romagna per la validazione da parte del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici, in accordo con il competente Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, idonei piani di monitoraggio tesi alla verifica sia degli eventuali impatti indotti dal prelievo, sia dell'efficacia del dispositivo di rimonta della fauna ittica. In particolare dovrà essere previsto un monitoraggio biologico della qualità del corpo idrico ed un monitoraggio chimico-fisico delle acque ai sensi delle normative vigenti in materia (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), da presentare per approvazione alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici.
c) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;
d) di dare atto che ARPAE, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche per il progetto approvato con determina del Dirigente dell’ARPAE, Area Coordinamento e Rilascio Concessioni n. DET-AMB-2017-5685 del 24/10/2017 (acquisita al PG.2017.0704726 del 07/11/2017); tale concessione costituisce l’Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
e) di dare atto che i Comuni di Canossa e di San Polo d’Enza hanno espresso il parere ai sensi dell’art. 18, comma 5 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame e hanno firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;
f) di dare atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e non avendo firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera, trova applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
g) di dare atto che il parere previsto dal RR 41/2001, di competenza dell’Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, e non avendo firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera, trova applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
h) di dare atto che la Provincia di Reggio Emilia ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi e ha espresso il parere ai sensi dell’art. 18, comma 5 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni ma non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;
i) di dare atto che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili, ai sensi del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, del DM 10/09/2010 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26, verrà rilasciata dalla ARPAE SAC di Reggio Emilia successivamente alla presente deliberazione;
j) di dare atto che i Permessi di Costruire ai sensi della LR 31/2002 per le opere di competenza dei rispettivi Comuni di Canossa e di San Polo d’Enza saranno ricompresi nell’Autorizzazione Unica, successivamente alla presente deliberazione;
k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale;
l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Canossa, al Comune di San Polo d’Enza, all’ARPAE Direzione Tecnica Area Coordinamento Rilascio Concessioni, all’ARPAE SAC di Reggio Emilia, all’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, all’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po;
m) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della LR n.9/99, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia – Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;
n) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione;
o) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.