n.303 del 09.11.2017 (Parte Seconda)

Eventi calamitosi del 4 - 7 febbraio 2015 - OCDPC n. 232/2015, n. 350/2016 e n 449/2017. Disposizioni in merito al prolungamento della durata dei contributi autonoma sistemazione e definizione dei termini per la relativa rendicontazione

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare l'art. 19 “Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” che prevede, tra l’altro, la ridenominazione dell'Agenzia regionale di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Premesso che:

- a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato l’intero territorio regionale nel periodo compreso tra il 4 e il 7 febbraio 2015 si è verificata una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone comportando, tra l’altro, lo sgombero di diverse abitazioni;

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, pubblicata in G.U. n. 70 del 25 marzo 2015, è stato dichiarato nell’intero territorio regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data di detto provvedimento ovvero fino all’8 settembre 2015, prorogato di ulteriori centottanta giorni, ovvero fino al 6 marzo 2016, dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015, pubblicata in G.U. n. n.221 del 23 settembre 2015;

- la predetta deliberazione del 12 marzo 2015 dispone che, per l’attuazione degli interventi da effettuarsi nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite massimo di Euro 13.800.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della citata legge n. 225/1992 che presenta le necessarie disponibilità;

Dato atto che l’ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 232 del 30 marzo 2015 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015”, pubblicata sulla G.U. n. 81 del 8/5/2015, lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per l’emergenza;

Evidenziato che la predetta ordinanza:

- all’art. 1, comma 3, dispone in particolare che il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, un piano degli interventi contenente, tra le altre, l’indicazione degli interventi volti ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite al contempo autorizzandolo (all’art. 2) anche avvalendosi dei Comuni, ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati;

- all’art. 3, comma 1, stabilisce che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, nel limite massimo di Euro 13.800,000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della richiamata OCDPC n. 232/2015, è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la contabilità speciale n. 5942 intestata al Commissario delegato;

Richiamata la determinazione commissariale n.438 dell’11 giugno 2015, pubblicata nel BURER-T n. 129 del 15 giugno 2015, con cui è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche in parola di seguito, per brevità, denominato Piano;

Evidenziato che:

- al cap. 5, par. 5.1, del Piano è riportata la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015” di seguito direttiva commissariale; 

- per il finanziamento degli oneri relativi alla Direttiva commissariale è stata accantonata nel Piano (cap. 5), la somma di Euro 400.000,00, a valere sulla somma di € 13.800.000,00 di cui all’art. 3, comma 1, dell’OCDPC n. 232/2015;

Evidenziato in particolare che la direttiva commissariale stabilisce:

- all’art. 4, che il contributo per l’autonoma sistemazione è riconosciuto al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa ed è concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dal Comune e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;

- all’art. 8, commi 1 e 2, che in caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell’importo del contributo mensile per l’autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell’articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare. Tale disposizione si applica altresì nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione;

Dato atto che con determinazione commissariale n. 905/2015 si è provveduto all’assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni di Maranello (MO), Borghi (FC), Gatteo(FC), Mercato Saraceno (FC), Modigliana (FC), Monterenzio (BO), Neviano degli Arduini (PR), Ravenna, Verucchio (RN) e Vezzano sul Crostolo (RE) della somma complessiva di Euro 36.881,94 a valere sulle risorse di Euro 400.000,00 destinate alla coperta dei contributi in parola per i periodi ricompresi nella prima fase dello stato di emergenza scaduta l'8 settembre 2015;

Richiamata la determinazione commissariale n. 1140/2015, con cui è stata approvata la Rimodulazione del Piano e rideterminata in complessivi Euro 170.000,00 la somma di Euro 400.000,00 accantonata e destinata alla copertura dei contributi di cui trattasi;

Dato atto che con determinazione n. 299/2016 si è provveduto all’assegnazione e liquidazione a valere sulle suddette risorse della somma complessiva di Euro 22.591,29 a favore dei Comuni di Borghi (FC), Maranello (MO), Neviano degli Arduini (PR) e Verucchio (RN), nel cui territorio alla data dell'8 settembre 2015 erano ancora presenti nuclei familiari sfollati, a copertura quindi dei contributi per i periodi ricompresi tra il 9 settembre 2015 e la seconda fase dello stato di emergenza scaduta il 6 marzo 2016;

Vista l’OCDPC n. 350 del 3 giugno 2016 - adottata in applicazione dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della L. n. 225/1992, pubblicata nella G.U. n. 137 del 14 giugno 2016 ed in particolare l’art 1:

- comma 1, che individua la Regione Emilia-Romagna quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi in parola;

- comma 2, che individua il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per i fini di cui al comma 1, responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nelle rimodulazioni dei Piani delle attività già approvati formalmente, autorizzandolo per quanto qui rileva, alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione ed in particolare, ai nuclei familiari sfollati, nei limiti delle risorse a tal fine già destinate e disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’OCDPC n. 232/2015 che viene allo stesso intestata fino al 31 marzo 2017;

Dato atto che con determinazioni n. 1809/2016 e n. 1899/2017 si è provveduto all’assegnazione e liquidazione, a valere sulle suddette risorse, rispettivamente della somma di Euro 13.211,61 e di Euro 9.680,00 a favore dei Comuni di Borghi (FC), Maranello (MO) e Verucchio (RN) a copertura dei contributi per il periodo dal 7 marzo 2016 al 31 marzo 2017;

Vista l’OCDPC n. 449 del 24 aprile 2017, pubblicata in G.U. n. 99 del 29 aprile 2017, che proroga l’apertura della contabilità speciale n. 5942 fino al 31 marzo 2018 ai fini della prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa;

Evidenziato che:

- i Comuni di Borghi (FC) e Maranello (MO) hanno comunicato, rispettivamente con nota prot. n. 4317 del 16/9/2017 (acquisita agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 40491 del 18/9/2017) e con nota prot. n. 17437 del 25/9/2017 (acquisita agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 41808 del 26/9/2017), che successivamente alla data del 31 marzo 2017 non risultano presenti sul territorio comunale nuclei famigliari aventi i requisiti previsti dalla direttiva commissariale per la prosecuzione dei contributi in parola;

- le risorse residue sul predetto accantonamento di Euro 170.000,00 e disponibili sulla contabilità speciale n. 5942 consentono la copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione fino al 31 marzo 2018 a favore dell’unico nucleo familiare che dopo il 31 marzo 2017 risulta ancora in sistemazione alloggiativa temporanea;

Ritenuto pertanto:

– di assicurare al nucleo familiare del Comune di Verucchio (RN) che alla data del 31 marzo 2017 non è ancora rientrato nella propria abitazione la prosecuzione, fino al ripristino della relativa agibilità e comunque non oltre il 31 marzo 2018, del contributo per l'autonoma sistemazione nei limiti ed alle stesse condizioni stabilite nella direttiva commissariale;

– di dare atto che, alla copertura finanziaria del contributo in parola, si provvederà con le risorse all'uopo accantonate ed individuate con la richiamata determinazione n. 1140/2015, e, in ogni caso, nei limiti di quelle ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 5942 a tal fine già destinate;

– di stabilire che il Comune di Verucchio trasmetta all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l’elenco riepilogativo unitamente alla nota di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie relativamente al nucleo familiare che risulta ancora sfollato dopo il 31 marzo 2017:

– entro il 20 ottobre 2017 per il periodo dall’1 aprile al 30 settembre 2017;

– entro il 20 aprile 2017 per il periodo dall’1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018;

– di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito nella direttiva commissariale, le misure di assistenza in parola sono riconosciute, in ogni caso, fino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità – come stabilito nella direttiva commissariale – e, comunque, non oltre la data del 31 marzo 2018;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto; 

determina 

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate: 

  1. di assicurare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 232/2015, al nucleo familiare che successivamente alla data del 31 marzo 2017 non è ancora rientrato nella propria abitazione, la prosecuzione, fino al 31 marzo 2018 o, se antecedente, fino alla data di fine dei lavori di ripristino della relativa agibilità, del contributo per l’autonoma sistemazione di cui alla “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna”, approvata con determinazione commissariale n. 438/2015, nei limiti ed alle stesse condizioni ivi previste;
  2. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo di cui al precedente punto 1 si provvederà con le risorse all'uopo accantonate ed individuate con la determinazione commissariale n. 1140/2015 e, comunque, nei limiti di quelle ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 5942 a tal fine già destinate;
  3. di stabilire che il Comune di Verucchio trasmetta all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l’elenco riepilogativo unitamente alla nota di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura del contributo di cui al precedente punto 1:

- entro il 20 ottobre 2017 per il periodo dall’1 aprile al 30 settembre 2017;

- entro il 20 aprile 2017 per il periodo dall’1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it.

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