n.230 del 07.11.2012 periodico (Parte Seconda)
(Titolo III) – Decisione relativa alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale concernente il progetto di coltivazione e sistemazione del polo estrattivo n. 24 “S. Carlo” in località S. Carlo, Via S. Mamante presentato dalla ditta Consorzio Cave S. Carlo - Polo 24
L’Autorità competente: Comune di Cesena – Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio comunica la decisione relativa alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale concernente il:
- Progetto: coltivazione e sistemazione del polo estrattivo n. 24 “S.Carlo” – cava di arenaria tipo “tufo” (sabbia di monte)
- Presentato da: ditta Consorzio Cave S. Carlo - Polo 24 con sede in Cesena Via Rosoleto n. 435
- Localizzato: in Via S. Mamante, Comune di Cesena.
Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, integrata ai sensi del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008 e dal D.lgs. 128/10 e riformata dalla Legge regionale 20 aprile 2012, n. 3, l’Autorità competente Comune di Cesena con atto di deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2012, n. 327, avente come oggetto: “Decisione in merito alla procedura di V.I.A. – ex art. 13 e segg. L.R. 9/99 e s.m.i. – relativa al progetto di coltivazione e sistemazione del polo estrattivo “S. Carlo” – Polo 24, in loc. San Carlo, Via San Mamante, presentato dalla ditta Consorzio Cave S. Carlo-Polo24” ha assunto la seguente decisione:
a) Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, poiché il progetto in argomento, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 02 ottobre 2012, è nel complesso ambientalmente compatibile;
b) è quindi possibile la realizzazione del progetto stesso a condizione che siano rispettate le prescrizioni citate nei punti 3.1, 3.2 e 3.3 del Rapporto sull’impatto ambientale, sottoscritto il 02 ottobre 2012 nell’apposita Conferenza di Servizi ed allegato alla deliberazione sopra citata;
c) in particolare, al fine di fornire un quadro riassuntivo, le prescrizioni da ottemperare sono le seguenti, elencate dal n. 1 al n. 33:
1. Il parere positivo della Commissione Infraregionale per le Attività estrattive è subordinato alle seguenti prescrizioni:
- resta a carico del Comune di Cesena la verifica degli elaborati tecnici ed amministrativi da allegarsi alla convenzione con il “Consorzio Cave San Carlo-Polo 24”. Tale convenzione dovrà essere redatta in conformità allo schema tipo approvato dalla Regione e sulla base dei contenuti reali del piano di coltivazione, gli allegati dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art.13 della L.R. n° 17/91. Resta a carico del Comune di Cesena l'acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri, etc. prodromici al rilascio dell'autorizzazione;
- la durata dell’autorizzazione sia di complessivi anni 5, comprensivi della sistemazione finale;
- siano rispettate le N.T.A. del P.A.E. e del P.R.G.;
- sia verificata la vigenza della concessione per le opere previste nelle aree del demanio idrico;
- si verifichi l'esistenza dei vincoli di cui al D.lgs 42/2004 e si adempia alle relative procedure;
- il Comune verifichi la conformità del Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione rispetto al D.Lgs.117/2008.Si verifichi se i cumuli di rifiuti da attività estrattiva derivante da precedenti attività estrattive si debbano o meno configurare come strutture di deposito di rifiuti inerti sulla base della loro permanenza in loco;
- la fidejussione a garanzia degli obblighi convenzionali è risultata pari ad Euro 715.000,00.(settecentoquindicimila/00 Euro).La quota parte relativa alla manutenzione quinquennale dell'impianto vegetazionale sia svincolato solo a seguito della verifica della esecuzione di tali interventi. La cauzione a garanzia della presente autorizzazione fa proprie le garanzie stipulate al momento del rilascio delle precedenti autorizzazioni;
- siano realizzate su tutta l’area interessata adeguate opere provvisorie di regimazione idrica atte a prevenire infiltrazioni, ristagni e fenomeni erosivi, idoneamente dimensionate e raccordate agli impluvi naturali;
- qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate opere di sistemazione e consolidamento, anche attraverso l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- relativamente al traffico indotto dall’attività di cava, siano stipulate eventuali apposite convenzioni con gli Enti proprietari delle strade interessate ai transiti medesimi;
- durante l’esecuzione dei lavori, siano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
- il Direttore dei Lavori sia in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 128/59 e successive modificazioni;
- sia garantito il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi del Codice Civile;
- nel piano di sistemazione finale siano adeguatamente dimensionati anche i fossi demaniali;
- nel piano di sistemazione finale le acque superficiali siano regimate seguendo l’andamento morfologico delle superfici del terreno e raccordate ai ricettori naturali;
- nella valutazione della composizione specifica delle nuove superfici a bosco previste, con particolare riferimento all’impianto di castagno, sia valutata la maggiorazione della percentuale di specie arboree con caratteristiche di maggior rusticità.
2. I rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R5, i rifiuti prodotti dall'attività di recupero e le materie prime seconde (MPS) andranno stoccati nelle aree dedicate e previste nella planimetrie di lay out presentata
3. Le aree di stoccaggio dei rifiuti da sottoporre all'operazione di recupero R5 ed i contenitori per lo stoccaggio degli stessi devono essere opportunamente segnalati e riportare il codice CER del rifiuto;
4. Nel corso dell’attività estrattiva si dovrà evitare nel modo più assoluto di pervenire a superfici di fine scavo non più recuperabili dal punto di vista morfologico. Pertanto i fronti di scavo nell’approssimarsi alla superficie morfologica finale dovranno progressivamente allinearsi a questa in modo che la superficie di fine scavo venga a coincidere con la superficie di sistemazione finale;
5. Per i fronti di scavo che interessano le coltri detritiche si devono prevedere pendenze moderate e non superiori a 1/1 (45°), mentre per i fronti di scavo in roccia devono essere previste e verificate pendenze non superiori a 2/1 (63°) con altezze e pedate massime, come prescritto dal vigente PAE comunale; sarà comunque compito del progettista valutare e ricercare la pendenza adeguata e compatibile con le verifiche di stabilità;
6. Eseguire adeguata pulizia dei fossi e delle “vasche” di decantazione;
7. Per ciò che riguarda la regimazione delle acque nella sistemazione finale, si preveda di seguire l'andamento morfologico delle superfici del terreno e di raccordarsi ai ricettori naturali;
8. Al fine della tutela delle acque, ai sensi della dg 286/2005, l'intera area dedicata all'impianto di recupero, andrà dotata di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento o in alternativa dovrà essere adeguatamente giustificato il dimensionamento dei pozzetti da utilizzare come sistema di stoccaggio descrivendo inoltre le successive modalità di smaltimento in discarica;
9. Qualora si renda necessario dotare l'area dedicata all'impianto di recupero rifiuti della SOC. COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE di un sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue di dilavamento in ottemperanza a quanto riportato al punto 6 (impianto recupero rifiuti) del parere di ARPA del 10.09.2012 – allegato C al rapporto ambientale, l'avvio dell'attività di recupero rifiuti oggetto dell'iscrizione in procedura semplificata è subordinato alla realizzazione del sistema stesso e all'ottenimento della corrispondente autorizzazione allo scarico;
10. Entro la distanza di 150 m da ciascuno dei recettori 1, 1bis, 4, 5, 6, 6 bis, le attività di escavazione dovranno avvenire in maniera schermata. Quindi l'escavazione dovrà procedere in modo da mantenere un rilevato/barriera in materiale lapideo/terra che dovrà essere di altezza non inferiore ai 5 metri;
11. Per quanto riguarda l'impianto di frantumazione CBR (sorgente denominata H), esso va schermato attraverso un rilevato o barriera mobile di dimensioni adeguate a protezione del recettore R4;
12. Per quanto riguarda l'altro impianto di frantumazione (impianto CIBI sorgente denominata G) si ritiene necessario che anche esso sia schermato attraverso un rilevato o barriera mobile di dimensioni adeguate, in coerenza con quanto rappresentato nello scenario denominato “stato ambientale finale per differenziale”; dovranno essere acquisiti dall'azienda gli eventuali titoli autorizzativi;
13. Devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimità dei ricettori 1-1bis, 4, 5-6-6 bis. Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di attività estrattiva ed il livello equivalente di rumore ambientale con attività estrattiva in funzione nelle condizioni maggiormente gravose per ciascun ricettore;
14. Devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno, della durata non inferiore alle 16 ore (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) in continuo, in prossimità dei ricettori 1-1bis, 4, 5-6-6 bis, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in fase di coltivazione durante le condizioni di lavorazione maggiormente gravose per i singoli ricettori monitorati, al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione diurni vigenti nelle aree monitorate;
15. I rilievi di cui ai punti precedenti devono essere eseguiti, per ciascun recettore, in 2 momenti:
- un primo monitoraggio nel momento in cui le attività di coltivazione arrivino a 150 m e cioè nel momento in cui l'escavazione dovrà continuare in maniera schermata; tale monitoraggio risulterà propedeutico a misurare sul campo l'efficacia della mitigazione proposta e a verificare che essa sia sufficiente anche per distanze minori tra sorgenti e recettori;
- un secondo monitoraggio dovrà avvenire nel momento in cui le attività di escavazione si troveranno ad essere alla minima distanza di coltivazione da ciascun ricettore.
16. Il monitoraggio di cui ai punti precedenti dovrà essere effettuato, con oneri a carico delle società proponenti, in prima istanza da ARPA sezione di Forlì-Cesena, o, a seguito di documentata non disponibilità di ARPA, da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato da ciascuna Società proponente. Il primo monitoraggio dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui le attività di escavazione arrivino a 150 m; il secondo monitoraggio entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui le attività di escavazione arrivino alla minima distanza dai recettori. La data ed il programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA Sezione di Forlì-Cesena, qualora quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e preventivamente comunicati al Comune di Cesena ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Pianificazione Territoriale;
17. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, al Comune di Cesena, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, all'ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi);
18. Le comunicazioni che le attività sono arrivate, rispetto a ciascun recettore, alla distanza di 150 m e alla minima distanza, dovranno essere effettuate, a cura dei proponenti, al Comune di Cesena, ad ARPA Sezione di Forlì-Cesena e all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;
19. In caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente titolare dell'attività estrattiva nel settore specifico, a proprio carico, ulteriori idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti; al fine di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione realizzate di cui sopra, dovrà essere eseguito, presso il/i ricettore/i interessato/i, un ulteriore monitoraggio acustico (dei limiti assoluto e differenziale) secondo i criteri definiti ai punti precedenti entro 1 mese dalla realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate, i cui risultati andranno tempestivamente inviati al Comune di Cesena, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, all'ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi); dovrà infine essere consegnata, entro e non oltre 1 mese dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio, ad ARPA Sezione di Forlì-Cesena al Comune di Cesena e all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, idonea relazione acustica che descriva gli interventi di mitigazione eseguiti e attesti il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
20. Durante l'attività di cava dovranno comunque essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di ulteriori misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;
21. In riferimento all'ultima fase di coltivazione, che prevede la demolizione dell'ultimo tratto di rilevato/barriera il quale costituiva lo schermo verso i recettori abitativi, andrà prodotta, almeno 30 giorni prima rispetto alla fase di lavorazione, una relazione previsionale di impatto acustico che descriva in dettaglio i tempi necessari per lo svolgimento di tali attività ed i livelli acustici attesi ai recettori. Questo al fine di individuare le opportune limitazioni d'orario e le mitigazioni idonee a limitare il disturbo acustico;
22. Per quanto riguarda i monitoraggi, si specifica che i punti in cui effettuare le misurazioni sono 3:
- una postazione rappresentativa dei recettori 1 e 1bis, e preferibilmente presso 1 bis lato Nord Est,
- una postazione presso il recettore 4,
- una postazione rappresentativa dei recettori 5, 6 e 6 bis, e preferibilmente presso 6 lato Ovest.
23. Si ritiene necessario prescrivere un programma di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente della zona, a carico delle Ditte proponenti, seguendo le indicazioni operative di seguito riportate. Il monitoraggio da promuovere in corso di esercizio dovrà essere effettuato, in relazione con le previsioni del piano di coltivazione, secondo i criteri di seguito esposti definiti all'unanimità dalla Conferenza dei Servizi, e dovrà essere svolto qualora l'attività di cava preveda di superare i 100.000 mc di estrazione/commercializzazione di materiale annui;
- il piano di monitoraggio della qualità dell’aria in corso d’opera dovrà avere una durata almeno annuale e dovrà essere caratterizzato da due campagne di monitoraggio stagionali (invernale ed estiva) ciascuna della durata non inferiore a 15 giorni consecutivi per singolo punto, in modo da poter verificare il livello di qualità dell’aria nei periodi monitorati e l’eventuale impatto prodotto dall’attività estrattiva. La durata e il periodo di ogni singola campagna dovrà comunque essere rapportata alle effettive attività svolte nel sito di cava (escavazione vera e propria, transito mezzi, traffico di carico autocarri, sistemazione piazzali, movimento terre, attività frantoi, ecc.), al fine di comprenderle tutte ed avere una sostanziale significatività relativamente all'attività in atto. Tali campagne dovranno essere effettuate in periodi caratterizzati da operazioni di coltivazione particolarmente gravosi in termini di emissioni di inquinanti e di contemporaneità di attività svolte, in relazione alla ubicazione dei punti di monitoraggio e di vicinanza dei ricettori esistenti;
- le campagne di monitoraggio dovranno essere effettuate in prossimità dei ricettori 1-1bis e 4 indicati nell’elaborato 2.5. (allegato n. 4 - 2. Studio di impatto ambientale - Traffico e qualità dell’aria - settembre 2011) allegato al S.I.A., in punti ubicati lungo via San Mamante, a bordo e quota strada, lato ricettori (si veda Figura A Allegata);
- dovranno essere monitorati i parametri PM10 e PTS, mediante mezzo mobile, od attraverso altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente significativa e utile allo scopo prefissato;
- i periodi di misura (caratterizzati dalle condizioni meteoclimatiche e lavorative maggiormente sfavorevoli presso i ricettori considerati), i criteri e le metodologie di campionamento, di analisi ed elaborazione dati dovranno essere preventivamente concordati con A.R.P.A., al fine di ottenere, a seguito degli esiti delle campagne di monitoraggio, dati rappresentativi per i parametri monitorati, della realtà estrattiva in zona collinare e degli eventuali impatti prodotti dalla stessa;
- le misure andranno sempre eseguite contemporaneamente nei due punti individuati ed utilizzando la stessa tipologia strumentale, specificando che, qualora il mezzo mobile eventualmente utilizzato in uno dei due punti disponga di strumentazione di campionamento automatica delle polveri e non sia possibile dotare l'altro punto monitorato della stessa strumentazione, il mezzo mobile suddetto dovrà essere dotato anche di strumentazione a metodo gravimetrico o comunque uguale a quella utilizzata nell'altro punto suddetto;
- in entrambi i punti e in ogni campagna dovranno essere monitorati, come medie orarie, direzione e velocità del vento e temperatura;
- nell’eventualità che durante le campagne di monitoraggio si verifichino condizioni (sia in termini di presenza e modalità di lavorazioni e coltivazioni sia in termini di condizioni meteo o eventi di altro genere) che possano causare l’acquisizione di dati non significativi per gli scopi prefissati, la campagna specifica dovrà essere ripetuta o prolungata;
- nell’eventualità che le campagne di misura effettuate durante la coltivazione della cava non evidenzino (secondo quanto valutato da A.R.P.A.) alcuna situazione di criticità in termini di qualità dell’aria e di protezione della salute umana e della vegetazione, verranno considerate concluse le indagini conoscitive in merito alla qualità dell’aria medesima; in caso contrario verranno immediatamente identificate misure di mitigazione opportune in grado di garantire l'eliminazione delle criticità riscontrate e il rispetto dei limiti di legge e verranno valutati, in accordo con il Comune di Cesena, A.R.P.A. e l’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, nuovi e ulteriori piani di monitoraggio da effettuare sul sito;
- la comunicazione di inizio attività di monitoraggio dovrà essere effettuata, oltre che al Comune, ad ARPA ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;
24. Gli esiti dei monitoraggi di cui al punto precedente, corredati da idonea relazione tecnica descrittiva degli esatti punti di monitoraggio, delle tecniche di rilevamento e analisi e tipologie strumentali utilizzate, delle modalità di elaborazione dati, dei risultati sia di concentrazione polveri che di dati meteoclimatici e delle effettive attività giornaliere di cava svolte durante i singoli giorni monitorati nonché la loro ubicazione, dovranno essere inviati, entro 15 giorni dal termine di ciascuna campagna, ad ARPA di Forlì-Cesena, all’Amministrazione Comunale di Cesena e all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;
25. In fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e tutelare la salute pubblica; in particolare dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:
- copertura del carico trasportato mediante teloni;
- si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
- gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
- poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell’imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti;
- si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell’uscita dall’area di cava.
26. Deve essere garantita la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto di frantumazione, così come previsto dai libretti d'uso e manutenzione a corredo della macchina. In particolare l'attività di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto di abbattimento delle polveri;i cumuli dei materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
27. Le aree di stoccaggio dei rifiuti inerti e la zona del frantumatore dovranno essere delimitate da reti frangivento e/o da idonea alberatura;
28. Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del frantoio;
29. L’altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri;
30. Gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con astoni della stessa specie o di specie diversa avente la stessa potenzialità di sviluppo, nello sfalcio del cotico erboso permanente nei mesi di maggio e settembre, nella potatura di allevamento, nel ripristino, se necessario, dei sistemi di dissuasione o di difesa dai selvatici (ungulati) e nella manutenzione o ripristino della rete idraulica di regimazione delle acque meteoriche. Le operazioni colturali per i successivi cinque anni devono consistere nelle spalcature ove necessario, nello sfalcio del cotico erboso e nella manutenzione o ripristino della rete di regimazione delle acque meteoriche;
31. Relativamente all’asportazione del suolo si prescrive che tale operazione venga eseguita evitando il rimescolamento tra i diversi orizzonti. Il prelievo di questi dovrà coincidere con il loro immediato carico e deposizione nel sito di conservazione o di riuso finale individuando apposite aree, al fine di favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente nel terreno. Dovrà sempre essere evitato il calpestio del materiale rimosso da parte delle macchine operatrici pesanti o movimentazioni ripetute. In particolare, per lo strato più superficiale (0-20 cm), si dovrà evitare la creazione di cumuli troppo elevati (al massimo 1m di altezza), si dovrà mantenere umida la massa attraverso irrigazioni, pacciamature, ecc.; si dovrà inoltre mantenere la massa aerata attraverso periodiche lavorazioni e sfalci; si dovrà seminare dei miscugli di leguminose per arricchire il substrato di elementi nutritivi organici. Relativamente alla porzione più fonda (20-50/100 cm) deve essere ancora trattata con cura, realizzando cumuli non elevati (1-2 m di altezza); anche questi dovranno essere mantenuti freschi ed aerati, controllando la vegetazione ruderale e la sua disseminazione. La durata della conservazione dovrà essere comunque commisurata alle esigenze della sistemazione, privilegiando il riuso in tempi brevi. Si prescrive inoltre che, in fase di coltivazione, gli accumuli temporanei di terreno, siano sistemati secondo il criterio del minimo impatto visivo;
32. Entro il 30 giugno di ogni anno, e limitatamente ai primi cinque anni dall'impianto, dovrà essere redatta dalla Ditta, una verifica dell'evoluzione della copertura vegetale delle varie aree previste nel progetto. Tale verifica, corredata da relazione descrittiva e fotografie, dovrà essere inviata al Comune di Cesena Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio ed al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena;
33. La fascia boscata di 20 metri posta nella parte interessata dalla nuova viabilità deve essere realizzata nella prima stagione utile successiva al completamento dei lavori relativi alla viabilità; la comunicazione della fine lavori dell'infrastruttura viaria e la comunicazione dell'avvenuta piantumazione, corredata da apposita relazione descrittiva completa di materiale fotografico, devono essere tempestivamente trasmesse al Comune di Cesena, Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio;
d) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., che l’efficacia temporale della presente Valutazione d’Impatto Ambientale è fissata in anni 5 (cinque) e pertanto il progetto deve essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione della presente deliberazione salvo eventuali proroghe concedibili su istanza della Società proponente;
e) di quantificare in Euro 16.269,98, pari allo 0,05 % del valore dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del Proponente;
f) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della delibera alla Società proponente, al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, al Servizio Tecnico Bacino di Romagna della Regione Emilia-Romagna, all’ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Azienda U.S.L. di Cesena ed alla Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini;
g) di pubblicare per estratto i contenuti della presente delibera, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 9/99 e s.m.i, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
h) di provvedere a pubblicare integralmente sul proprio sito web la presente delibera.
La Giunta, inoltre, ha deliberato di rendere il proprio atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.