n.28 del 11.02.2015 periodico (Parte Seconda)

OCDPC n. 174/2014. Rimodulazione parziale dei termini stabiliti dall'art. 12 della direttiva commissariale per la rendicontazione e liquidazione dei contributi autonoma sistemazione e degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:

- dall’ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 il territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche che hanno provocato numerosi fenomeni franosi, l'esondazione di corsi d'acqua e allagamenti con conseguenti danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

- detti eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone comportando, tra l’altro, lo sgombero di diverse abitazioni;

- tale situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014 pubblicata in G.U. n. 160 del 12 luglio 2014 con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data di detto provvedimento (e pertanto fino al 27 dicembre 2014) nei Comuni della Regione Emilia-Romagna interessati;

Dato atto che la predetta deliberazione dispone che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite massimo di Euro 9.700.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della citata legge n. 225/1992 che presenta le necessarie disponibilità;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 174 del 9 luglio 2014, pubblicata nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2014, con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza in parola;

Evidenziato, per quanto qui rileva, che la predetta ordinanza:

- all’art. 1, comma 3, dispone in particolare che il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, un piano degli interventi contenente, tra le altre, l’indicazione degli interventi volti ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite al contempo autorizzandolo (all’art. 2), anche avvalendosi dei Comuni, ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati;

- all’art. 3, comma 1, stabilisce che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, nel limite massimo di Euro 9.700.000,00;

Dato atto che per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 174/2014 è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la contabilità speciale n. 5824 intestata “Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna OCDPC N. 174/2014 “ a ciò autorizzato dall’art. 3, comma 2, della medesima ordinanza;

Richiamata la propria determinazione n. 728 del 12 settembre 2014 pubblicata sul BURER-T n. 281 del 16 settembre 2014 con cui è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche in parola di seguito, per brevità, denominato Piano;

Evidenziato che:

- al cap. 6, pgf. 6.1, del Piano è riportata la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che dall’ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-emilia e Rimini” di seguito Direttiva commissariale;

- per il finanziamento degli oneri relativi alla Direttiva commissariale è stata accantonata nel Piano (Cap 10), a valere sulla somma di € 9.700.000,00, di cui all’art. 3, comma 1, dell’OCDPC n. 174/2014, la somma di Euro 432.000,00;

Evidenziato altresì che la direttiva commissariale stabilisce:

- all’art. 4, che il contributo per l’autonoma sistemazione è riconosciuto al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa ed è concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dal Comune e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;

- all’art. 8, che in caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell’importo del contributo mensile per l’autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell’articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare. Tale disposizione si applica altresì nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione;

- all’art. 12, che ai fini del trasferimento delle risorse i Comuni, trasmettono al Commissario delegato presso l’Agenzia regionale di protezione civile:

  • entro il 20 novembre 2014, l’ elenco riepilogativo delle domande di contributo per l’autonoma sistemazione accolte unitamente alla richiesta del Sindaco di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi nonché la documentazione di rendicontazione degli oneri sostenuti dai Comuni ai sensi dell’art. 8, relativamente al periodo decorrente dalla data dello sgombero ovvero, se antecedente, dall’effettiva evacuazione del nucleo attestata dal Comune e sino 31 luglio 2014 (primo periodo di rendicontazione);
  • entro il 20 gennaio 2015 la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione e degli oneri sostenuti dai Comuni ai sensi dell’art. 8 riferiti al periodo decorrente dal 1 agosto 2014 e sino alla scadenza dello stato di emergenza (secondo periodo di rendicontazione);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014, (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) con cui si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza conseguente agli eventi atmosferici in parola di ulteriori 180 giorni e pertanto fino al 25 giugno 2015;

Ravvisata la necessità, in considerazione dell’intervenuta proroga dello stato di emergenza, di provvedere alla parziale rimodulazione dei termini stabiliti nel richiamato art. 12 della direttiva commissariale stabilendo che, ai fini del trasferimento delle risorse, i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso l’Agenzia regionale di protezione civile:

  • entro il 20 gennaio 2015 la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione e degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni ai sensi dell’art. 8 della direttiva riferiti al periodo decorrente dal 1 agosto 2014 e sino al 31 dicembre 2014 o, se antecedente, sino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione (secondo periodo di rendicontazione);
  • entro il 15 luglio 2015 la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione e degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni di cui all’art. 8 riferiti al periodo decorrente dal 1 gennaio 2015 e sino alla scadenza dello stato di emergenza del 25 giugno 2015 o, se antecedente, sino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione (terzo periodo di rendicontazione);

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rimodulare parzialmente i termini stabiliti all’art. 12 della “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che dall’ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini” contenuta al cap. 6 pfg. 6.1 del Piano degli interventi approvato con propria determinazione n. 728 del 12 settembre 2014 stabilendo che ai fini del trasferimento delle risorse i Comuni interessati, trasmettono al Commissario delegato presso l’Agenzia regionale di protezione civile:

- entro il 20 gennaio 2015 la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione e degli oneri sostenuti dai Comuni ai sensi dell’art. 8 della direttiva riferiti al periodo decorrente dal 1 agosto 2014 e sino al 31 dicembre 2014 o, se antecedente, sino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione (secondo periodo di rendicontazione);

- entro il 15 luglio 2015 la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione e degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni di cui all’art. 8 riferiti al periodo decorrente dal 1 gennaio 2015 e sino alla scadenza dello stato di emergenza del 25 giugno 2015 o, se antecedente, sino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione (terzo periodo di rendicontazione);

2. di dare atto che ai sensi di quanto previsto all’art. 4 della direttiva commissariale il contributo è concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nella sezione Amministrazione trasparente-Interventi straordinari e di emergenza del sito della protezione civile regionale al seguente indirizzo Internet: http:// protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/trasparenza.

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