SUPPLEMENTO SPECIALE N.44 DEL 01.06.2021

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l’obiettivo di decarbonizzare l’economia regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce l’ attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l’istituzione di comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, entrambi previsti e disciplinati dall’ articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini di questa legge, ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dall’articolo 42 bis del d.l. 162/2019 e dalla relativa normativa di natura tecnica di attuazione.

Articolo 3

Modalità di partecipazione e costituzione della comunità energetica rinnovabile

1. Alla CER partecipano persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni ovvero a procedure ingiustificate e discriminatorie che impediscono la partecipazione alla CER medesima.

2. La CER può essere costituita su iniziativa di uno o più enti locali, i quali adottano un protocollo d’intesa, redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale con l’atto di cui all’articolo 7, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia.

3. La partecipazione delle imprese alla CER è consentita se essa non costituisce attività commerciale o professionale principale.

Articolo 4

Attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER

1. L’obiettivo primario del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta nonché eventualmente l’immagazzinamento tramite sistemi di accumulo, al fine di aumentare l’efficienza energetica e favorire la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.

2. L’attività dei soggetti di cui al comma 1 è diretta a fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati ovvero, per quanto attiene alla CER, ai suoi membri o azionisti o alle aree in cui opera la comunità medesima, e non alla realizzazione di un profitto. I membri o azionisti della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione e monitoraggio dei prelievi e degli accumuli di energia a livello locale.

3. In particolare la CER:

a) produce, autoconsuma ed, eventualmente, immagazzina, tramite specifici sistemi di accumulo, l’energia rinnovabile garantendo l’accesso a tutti i consumatori compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

b) può stipulare accordi e convenzioni con l’Autorità di regolazione per l’energia Reti e Ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia, anche attraverso la realizzazione di “smart-grid”, ovvero reti elettriche dotate di sensori intelligenti che utilizzando informazioni in tempo reale riescono a ottimizzare la produzione di energia

c) predispone un bilancio energetico annuale;

d) adotta un programma triennale di interventi finalizzato ad incrementare la quota di autoconsumo di energia rinnovabile prodotta nonché a ridurre i consumi di energia;

e) promuove progetti a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati all’incremento dell’utilizzo delle energie rinnovabili mediante ricorso a tecnologie innovative.

4. La CER invia i documenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 al Tavolo tecnico di cui all’articolo 6 per le finalità previste dal medesimo articolo.

Articolo 5

Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario

1. La Regione promuove la realizzazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili mediante:

a) il sostegno finanziario alla fase di costituzione, con particolare riferimento alla predisposizione dei relativi progetti e alla documentazione nonché alla realizzazione degli impianti;

b) la rimozione di eventuali ostacoli normativi e amministrativi per il loro sviluppo;

c) la promozione della cooperazione con l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e con i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi della CER;

d) azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche sul territorio regionale, garantendo la partecipazione più ampia possibile dei consumatori.

2. La Giunta regionale, con l’atto di cui all’articolo 7, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 1.

Articolo 6

Tavolo tecnico

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce un Tavolo tecnico permanente quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore al fine di incrementare l’autoconsumo di energia da fonte rinnovabile e ridurre i consumi energetici.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all’interno delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo, da rappresentanti delle società di distribuzione e gestione della rete, dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all’interno del CER, da un rappresentante dell’A.N.C.I. e dai dirigenti dei servizi regionali competenti.

3. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) acquisisce i dati relativi alla quota di autoconsumo di energia rinnovabile e quelli relativi alla riduzione dei consumi di energia;

b) promuove la risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche;

c) analizza i risultati in termini energetici conseguiti dai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e dalle CER, sulla base rispettivamente dei risultati dell’attività di monitoraggio svolta dal Gestore dei Servizi energetici (GSE) e dei documenti ricevuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 4;

d) individua le “migliori pratiche” al fine di promuoverne la diffusione sul territorio regionale.

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l’atto di cui all’articolo 7

5. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché i suoi componenti non spetta alcune compenso o gettone di presenza, o rimborsi spese.

Articolo 7

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare, approva:

a) lo schema-tipo in base al quale gli enti locali adottano il protocollo d’intesa di cui al comma 2 dell’articolo 3;

b) i criteri e le modalità per il sostegno finanziario diretto ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle CER di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5;

c) le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo tecnico di cui all’articolo 6.

Articolo 8

Notifica all’Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione delle presenti norme che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 9

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti e gli impatti prodotti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza triennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all’articolo 6. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;

c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche. Alternativo all’art.4 punto 5

Articolo 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 50.000 per l’esercizio 2021 si fa fronte con i fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023 (legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

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