n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) progetto di "Centro per il recupero rifiuti speciali non pericolosi (r5, r13) in procedura semplificata" localizzato in zona industriale Cà Bianca, Via Degli Artigiani - Comune di Castel San Pietro Terme (BO); presentato da Guidi S.p.A. (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “centro per il recupero rifiuti speciali non pericolosi (r5, r13) in procedura semplificata” localizzato in zona industriale Cà Bianca, Via degli Artigiani, Comune di Castel San Pietro” della Ditta “Guidi SpA” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione e monitoraggio previste nel progetto;

b) i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;

c) l’impianto dovrà operare esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza della Ditta Guidi localizzato in zona industriale cà bianca, via degli artigiani – comune di castel san pietro terme (BO);

d) dovranno essere pianificate e monitorate le idonee aree di stoccaggio, immediatamente identificabili, dove posizionare i rifiuti ancora da trattare, i materiali già sottoposti a trattamento ed i rifiuti residuali da tale attività per i quali dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento o a recupero; tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità al “deposito temporaneo” ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

e) dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;

f) durante le operazioni di trattamento dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di abbattimento delle polveri provvedendo nel contempo all’umidificazione dei materiali anche durante le fasi di movimentazione dei medesimi;

g) dovranno comunque essere rispettati i limiti pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Castel San Pietro come previsto dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dal DPCM 1 marzo 1991 e successive modifiche; in caso si verifichi la necessità di superare tali limiti dovranno essere previste idonee opere di mitigazione presso i ricettori sensibili oppure trattandosi di attività temporanea dovrà essere richiesta apposita deroga al Comune, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;

h) in relazione a quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 45/02, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione di lavorazioni con l’impiego di macchinari rumorosi (escavazioni, frantumazioni, ecc.), si ricorda che l’attività dovrà essere svolta dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;

i) il riutilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento è subordinato all’esito positivo del test di cessione di cui all’Allegato 3 del citato DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

j) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;

k) durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Guidi SpA alla Provincia di Bologna, al Comune di Castel San Pietro, all’ARPA sezione provinciale di Bologna-Imola e all’AUSL di Bologna;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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