n.124 del 11.06.2015 (Parte Seconda)

Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di Tapes spp nella Sacca di Goro

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;
  • l’art. 105, comma 2, lett. l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" ed in particolare:

  • l’art. 1, comma 3, che prevede che l’attività della Regione Emilia-Romagna sia finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell’ambiente, nonché con lo sviluppo dell’attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l’incremento delle risorse alieutiche;
  • l’art. 1, comma 4, che prescrive che l’utilizzazione delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell’uso e debba pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche;
  • l’art. 3, comma 1, che pone in capo alla Regione, che le esercita di concerto con le Province e i Comuni costieri, le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche;
  • l’art. 2, comma 3, che prevede che la Giunta regionale approvi direttive vincolanti per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell’art. 3;
  • l’art. 4, comma 3, che prevede che le direttive, di cui al comma 3 dell’art. 2, perseguano, fra le altre finalità, anche quelle di favorire lo sviluppo delle attività correlate alla pesca, all’acquacoltura, alla tutela e all’incremento delle risorse alieutiche, nonché l’armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 9 dicembre 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/05/2002 n. 9" con la quale, sulla base della disciplina prevista dal Codice della Navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione, sono state dettate le procedure per il rilascio, sul territorio regionale, di concessioni demaniali marittime per le attività di pesca, di acquacoltura e per le attività produttive ad esse correlate;

Considerato, in particolare, quanto previsto dal Capo I, Punto 1.2, della citata deliberazione n. 2510/2003 ove si prevede che tra i criteri e le finalità che devono orientare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo con finalità di pesca e acquacoltura, deve essere perseguito l’obiettivo di garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell’habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti oltre che armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;

Richiamati:

  • il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 4 febbraio 2013, con la quale si disponeva la sospensione della fase istruttoria per il rilascio di nuove concessioni la cui richiesta fosse pervenuta successivamente alla data di adozione della deliberazione stessa, in attesa di un nuovo quadro normativo di definizione delle procedure per il rilascio delle concessioni demaniali;
  • la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), con la quale, all’art. 1, comma 291, è stato integrato l’art. 1, comma 18, del Decreto-Legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 25/2010, estendendo alle concessioni in essere finalizzate “ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse”, la proroga della loro scadenza, fino al 31 dicembre 2020;
  • 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, con il quale all’art. 12 bis è stato modificato il comma 732, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, posticipando il termine per l’esercizio della delega governativa di riordino della materia al 15 ottobre 2014;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1296 del 23 luglio 2014 recante “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2510/2003 avente ad oggetto "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/05/2002, n. 9."”;
  • la determinazione del Responsabile del Servizio Economia ittica regionale n. 8237 del 29 luglio 2010 avente ad oggetto “Nuova individuazione delle “Aree di tutela biologica per l’incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Tapes spp. e Chamelea Gallina nella Sacca di Goro””;

Valutato:

  • che l’esperienza degli scorsi anni ha evidenziato che varie aree della Sacca di Goro, durante la stagione estiva e autunnale, sono soggette a variabili situazioni di rischio anossico, a causa della scarsa idrodinamicità delle acque più interne, collegata all’allungamento dello scanno, che divide le acque della Sacca di Goro dal mare aperto, limitando fortemente la regolare ingressione e defluizione delle maree;
  • che, per ovviare alle condizioni createsi a seguito di tali fenomeni, sono state adottate le determinazioni regionali n. 12574/2012, n. 4055/2013, n. 6215/2013, n. 8710/2013, n. 3740/2014, aventi tutte ad oggetto deroghe temporanee al divieto di rilascio di concessioni in parte delle Aree di Tutela Biologica della Sacca di Goro di cui alla determinazione n. 8237/2010, e tutte finalizzate alla delocalizzazione delle tapes spp allevate in specchi acquei posti all'interno della Sacca di Goro e soggetti al rischio di fenomeni anossici delle acque o di presenza di biotossine algali al di sopra dei limiti consentiti dalle norme sanitarie per la commercializzazione dei molluschi;

Atteso che nell’ambito del confronto istituzionale, nel corso degli ultimi anni, con le amministrazioni locali, e nello specifico i Comuni di Goro e Comacchio, la Provincia di Ferrara, gli enti e gli istituti scientifici, e nello specifico l’Azienda Sanitaria AUSL di Ferrara, l’Istituto Delta Ecologia Applicata srl, le Università di Ferrara, di Bologna e di Parma, il Centro Ricerche Marine di Cesenatico, Arpa regionale – Struttura Oceanografica Daphne, che operano monitoraggi e ricerche sulle acque e sui prodotti allevati e insediati sia nella Sacca di Goro sia nelle acque interne e nelle aree marine limitrofe, è emerso che il rischio del ripetersi di fenomeni di anossia delle acque ha raggiunto un carattere di criticità semi-permanente, in alcune aree della Sacca stessa, cui è stato necessario provvedere con soluzioni anche temporanee, quali la delocalizzazione del prodotto allevato in aree a minor rischio;

Preso atto:

  • della recente nota dell'Unità Operativa Attività Veterinarie del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, acquisita al protocollo regionale al n. PG.2015.0098888 del 16.02.2015, avente ad oggetto il riepilogo delle attività di monitoraggio continuativamente effettuate sulle tapes spp allevate e sulle acque della Sacca di Goro negli anni dal 2011 al 2014 compresi, nella quale si rileva che i dati raccolti hanno evidenziato l'aumento del pericolo biotossicologico della Sacca di Goro, confermando che “la valutazione del rischio mediante la caratterizzazione del pericolo, in questo ambito produttivo (allevamenti di tapes spp nella Sacca di Goro) ha purtroppo confermato che non esiste esclusivamente un pericolo di natura microbiologica, ma come testimoniato dai dati di monitoraggio degli anni 2012, 2013 e confermati dai dati 2014, il pericolo biotossicologico nelle vongole veraci, è reale”;
  • delle note della Provincia di Ferrara, acquisite al protocollo regionale al n. PG.2015.0157742 del 12.03.2015 e al n. PG.2015.0157733 del 12.03.2015, aventi ad oggetto le relazioni sulle anossie verificatesi nella Sacca di Goro dal 2010 al 2014;

Constatato che il perdurare delle condizioni di scarso idrodinamismo genera fenomeni, sempre più frequenti, soprattutto durante il periodo primaverile estivo, di anossia delle acque e di proliferazioni algali, con conseguenti fenomeni di moria o di scarsa crescita delle vongole allevate, assieme a fenomeni di presenza nelle vongole di biotossine algali (acido okadaico) al di sopra del valore massimo consentito per la commercializzazione delle stesse, come confermato dai dati allegati alla citata nota dell'AUSL di Ferrara e dalle chiusure temporanee, predisposte dalla stessa AUSL di Ferrara, alla commercializzazione di tapes spp provenienti da allevamenti posti nelle aree più orientali della Sacca di Goro;

Richiamato il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 10, comma 6, della L. R. n. 9/2002, (c.d. Tavolo Blu Regionale) espresso nella seduta del 30 settembre 2004, e sempre confermato nelle successive riunioni del Comitato, per quanto attiene alla più proficua utilizzazione dei beni demaniali e delle aree del mare territoriale che individuava nella Sacca di Goro le aree da destinare alle attività di molluschicoltura e quelle dedicate alla pesca tradizionale, definendone i precisi confini su apposita cartografia;

Rilevato che nel corso degli ultimi anni le concessioni assentite per l’esercizio dell’attività di acquacoltura hanno portato all'occupazione della maggior parte delle aree produttivamente rilevanti, prefigurate per tale attività dal citato parere del Comitato, e che si rende pertanto necessario procedere:

  • sia alla verificazione degli effetti derivati dall’insediamento di tali attività in termini di equilibrio tra il prelievo venutosi a determinare e la capacità di riproduzione degli organismi ivi insediati in termini di sostenibilità delle risorse e tutela della biodiversità;
  • sia ad una rilevazione degli effetti dall’attuale assetto e dimensionamento delle concessioni assentite per attività di acquacoltura, anche al fine di valutare eventuali rideterminazioni dei criteri adottati con la citata deliberazione n. 2510/2003 in merito al rapporto metri quadrati ad addetto;

Considerato che, nelle aree più a rischio, la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna, il Corpo Forestale dello Stato, l’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Delta del Po, l’Università di Ferrara e le Organizzazioni dei produttori operanti nella Sacca di Goro, hanno già in programma di attuare una serie di interventi strutturali di riqualificazione ambientale, attraverso investimenti oggetto del progetto europeo “LIFE AGREE - coAstal laGoon long teRm managEmEnt” (rif. N. LIFE13 NAT/IT/000115) approvato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE+, per un importo complessivo del progetto superiore ai 4 milioni di Euro (co-finanziati al 50% dall’Unione Europea);

Valutato tuttavia che i risultati attesi e gli interventi programmati di cui al punto precedente non produrranno effetti nell’immediato;

Verificata la necessità di provvedere in via d’urgenza all’individuazione di pronte soluzioni alternative e tempestive per la migliore gestione e tutela delle aree demaniali e per la riduzione del rischio sanitario-ambientale in particolare nell’area più esposta indicata in base alla richiamata determinazione n. 4055/2013 come “zona C”, anche alla luce dell’art. 191 del Trattato UE che definisce quale criterio di precauzione, al fine di garantire la protezione di beni fondamentali quali la salute e l’ambiente, l’adozione di ogni misura di cautela in situazioni di incertezza scientifica, nelle quali sia ipotizzabile, come in questo caso, una situazione di rischio;

Valutato inoltre:

  • che le aree a forte rischio di crisi ambientali e sanitarie, ricadono all’interno del sito Rete Natura 2000, denominato, “IT4060005 SIC - ZPS Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”, assoggettato agli indirizzi della Legge n. 431/1985, è anche assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497/1939, ultime due disposizioni accorpate nel D.Lgs. n. 490/1999 attualmente vigente;
  • che il sito è incluso nella perimetrazione del Parco del Delta, ai sensi della L.R. n. 27/1988 e dei Piani della Stazione Volano-Mesola-Goro del 1991 e del 1997: Preparco (PP.MAR) nella zona di acque aperte della sacca propriamente detta; zona B (B.MAR) di parco nell’area orientale detta Valli di Gorino e nell’area occidentale, nelle immediate adiacenze di Bosco Mesola e del Bosco Goara fino allo sbocco a mare del Canal Bianco;

Preso atto:

  • che la Sacca di Goro è in parte ricompresa nella zona Ramsar denominata “Valle Gorino e Territori limitrofi”, istituita con DM 13/07/1981 (G.U. 203 del 25/07/1981);
  • che lo Scanno di Goro e parte della Zona Ramsar sono Riserva Naturale dello Stato (di popolamento animale) denominata “Dune e Isole della Sacca di Gorino”, istituita con DM 18/11/1982 (G.U. 339 del 10/12/1982);
  • che presso il Faro si trova l’Oasi Faunistica denominata “Faro di Gorino” (175 ha) all’interno della ZPS (IT4060016) denominata “Sacca di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”, ai sensi della DIR 79/409 CEE (4127 ha) e del SIC (IT4060005) denominato “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano” individuato ai sensi della DIR 92/43/CEE (4387 ha);

Preso atto altresì che su tali zone insistono, ad oggi, allevamenti per un totale di 12.852.453 mq., su aree demaniali marittime date in concessione e valutato l’estremo dinamismo dell’intera area soggetta a modifiche morfologiche e ambientali continue che non permette una esatta valutazione dei futuri rischi ambientali e sanitari senza un ulteriore approfondimento scientifico;

Considerato che è pertanto necessario procedere alla elaborazione di uno studio complessivo della Sacca di Goro che individui le aree da destinare alle concessioni in relazione alla propensione all’allevamento di tapes spp. e all’aspettativa produttiva, sulla base di considerazioni ambientali, fisiche, naturalistiche, sanitarie e fisiologiche della specie e di ogni altra considerazione ritenuta utile, al fine di predisporre un Piano di Gestione per l’attività di molluschicoltura di vongola verace nell'intero comparto produttivo regionale;

Ritenuto opportuno, in quanto corrispondente a criteri di ragionevolezza e al citato criterio di precauzione, non procedere all’insediamento di nuovi impianti di acquacoltura per allevamento di tapes spp. fino al completamento delle attività di studio al fine di circoscrivere i rischi ambientali e sanitari, prevedendo un divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni nell’intera area della Sacca di Goro fino al 31 dicembre 2017;

Considerato tale periodo idoneo per la realizzazione dello studio complessivo sulla Sacca di Goro che, tenendo conto degli effetti delle variazioni idrodinamiche indotte parzialmente dai lavori previsti dal citato Progetto LIFE, consentirà l'elaborazione di una cartografia, suddividendo il contesto geografico della Sacca in aree omogenee, in relazione alla loro presunta produttività e ai rischi ambientali;

Ritenuto, tuttavia, opportuno, al fine di permettere la piena attuazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 27 della Legge regionale n. 11 del 7 novembre 2012 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne” e al fine di garantire la prosecuzione delle attività svolte e la parità di trattamento, che possano essere rilasciate, in deroga alle previsioni di cui al presente atto, nuove concessioni per estensioni di aree non superiori a quelle già oggetto dell'autorizzazione della Provincia di Ferrara, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis del Regolamento Regionale n. 29/1993, sulle acque interne di demanio marittimo nella zona di foce del Po di Volano, valutando che possano essere prese in considerazione, in sostituzione di quelle autorizzate in modo esclusivo, anche altre aree in posizioni più idonee a garanzia della sicurezza della navigazione e della tutela ambientale;

Considerato, in virtù del principio di legittimo affidamento, di prevedere che le disposizioni di cui al presente atto non operino per le istanze di concessioni, già pervenute agli uffici regionali alla data di adozione del presente provvedimento, qualora, esaminate, diano luogo ad un esito positivo dell‘istruttoria;

Vista infine la necessità di contemperare le esigenze economiche produttive già insistenti nella Sacca di Goro con la salvaguardia degli aspetti ambientali e sanitari, individuando nella soluzione della delocalizzazione definitiva delle aree già in concessione un adeguato strumento per il raggiungimento di tale obiettivo;

Valutato tuttavia di rinviare a successivo atto la disciplina tesa a consentire la delocalizzazione alle imprese già titolari di impianti su concessioni situate nelle zone della Sacca soggette a maggior rischio o soggette a maggior tutela ambientale, in quanto in aree interne ai confini del Parco del Delta del Po, in aree maggiormente vocate alla produzione, soggette a minor rischio ambientale e sanitario;

Richiamati:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  • le proprie deliberazioni n. 1621 dell’11 novembre 2013, recante “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”, n. 68 del 27 gennaio 2014, avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni, ed in particolare art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche”;
  • la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di prevedere un divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per allevamenti di tapes spp nella Sacca di Goro fino al 31 dicembre 2017, al fine di permettere l’elaborazione di uno studio ed una analisi sulla produttività della Sacca di Goro, che ne permetta la suddivisione in aree omogeneamente caratterizzate, in relazione alla loro produttività e ai rischi ambientali e sanitari;
  2. di prevedere pertanto il rigetto delle istanze tese al rilascio di nuove concessioni nella Sacca di Goro a far data dall’adozione del presente atto e fino al termine del divieto temporaneo;
  3. di stabilire, in deroga ai punti precedenti:
    • che possano essere rilasciate concessioni relativamente alle istanze già pervenute agli uffici regionali in data antecedente all’adozione del presente provvedimento, qualora, esaminate ed istruite, diano luogo ad un esito positivo dell‘istruttoria;
    • che possano essere rilasciate concessioni alle imprese già titolari delle “Autorizzazioni per la pesca riservata”, assunte dal Presidente della Provincia di Ferrara, in base al Regolamento Regionale n. 29/1993, per estensioni di aree non superiori a quelle già oggetto dell'autorizzazione, qualora, esaminate ed istruite, diano luogo ad un esito positivo dell‘istruttoria;
  4. di rinviare a successivo atto la disciplina tesa a consentire la delocalizzazione delle concessioni in essere nella Sacca di Goro in aree maggiormente vocate alla produzione e soggette a minor rischio ambientale e sanitario per le imprese già titolari di concessioni per l’allevamento di tapes spp;
  5. di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento a decorrere dalla sua adozione;
  6. di disporre infine la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet “E-R Agricoltura e Pesca”.

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