n.21 del 01.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Zincomet Snc - domanda 16/11/2011 di variante sostanziale e rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, in comune di Parma (PR), Via Naviglio Alto, 83. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di accordare alla Ditta Zincomet Snc, con sede legale in comune di Parma (PR), Via Naviglio Alto n. 83, P. IVA 01927940344, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la variante sostanziale per aumento di volumi estratti alla concessione di derivazione d’acqua pubblica in comune di Parma (PR) per uso industriale, rilasciata con atto n. 18391 del 9/12/2005, che si rinnova contestualmente alla presente variante, con una portata massima pari a l/s 3,30 e per un quantitativo non superiore a m3/anno 20.000 secondo le modalità di prelievo e utilizzo previste dal disciplinare d’ uso allegato al provvedimento di concessione di cui sopra;
b) di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato per un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2015 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato che viene a costituire parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 16/12/2011 n. 16373
(omissis)
Art. 4 - Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)