n.85 del 29.03.2023 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Modifica autorizzazione DET-AMB-2019-4936 consistente nella richiesta di aumento della quantità annuale trattata con R5", localizzato nel comune di Luzzara (RE), proposto da ROMITTI S.R.L.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018 il progetto denominato “modifica autorizzazione DET-AMB-2019-4936 consistente nella richiesta di aumento della quantità annuale trattata con R5”, localizzato nel Comune di Luzzara (RE), alla ulteriore procedura di VIA. in quanto non è possibile escludere effetti negativi e significativi sull’ambiente; in particolare:

- a seguito dall’ attività ispettiva del N.I.P.A.A.F. di Reggio Emilia emergono significativi problemi di gestione dell’intera area impiantistica e la necessità di una revisione delle modalità di organizzazione dei flussi di rifiuti, lavorazioni, materiali e delle aree interessate, aspetti che confliggono con le attuali richieste di aumento della potenzialità di trattamento in quanto non solo non risolverebbe il problema dell’accumulo di rifiuti trattati nei ridotti spazi a disposizione ma, anzi, lo potrebbe acuire;

- l’attività ispettiva del N.I.P.A.A.F. ha evidenziato la mancanza di una descrizione realistica dello stato di fatto e dell’intensità degli impatti a carico delle componenti ambientali nello studio ambientale preliminare che non consente di effettuare una compiuta valutazione degli impatti relativi alle diverse componenti ambientali, tra cui acque superficiali e sotterranee e suolo, ferme restando le iniziative necessarie per regolarizzare e/o sanare le violazioni rilevate dai Carabinieri;

- non è possibile valutare correttamente le caratteristiche del progetto (allegato V del D.Lgs 152/2006, criterio 1): non risulta infatti correttamente descritta e valutata la “dimensione e la concezione d’insieme” del progetto, anche con riferimento al “cumulo di altri progetti esistenti/approvati” nell’area limitrofa (ad esempio nell’area limitrofa ad est dell’impianto in oggetto è presente un’altra attività gestita dalla medesima ditta gestita in continuità con quella in analisi, in grado di determinare impatti cumulativi), pertanto non risulta adeguatamente definita “l’utilizzazione di risorse naturali quali suolo, territorio e acqua”, né è possibile definire sulla base dei dati forniti, “l’inquinamento e i disturbi ambientali” ad esempio legati ad emissioni diffuse e rumore;

- non è possibile valutare correttamente l’“intensità e la complessità dell’impatto” (allegato V del D.Lgs 152/2006, criterio 3) di cui non è stata fornita una corretta rappresentazione nella documentazione allegata alla domanda di screening, né individuare “la possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace”;

b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Romitti s.r.l., al Comune di Luzzara, alla Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia, all'ARPAE di Reggio Emilia, al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale;

c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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