n.181 del 05.07.2023 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 18/2021 "Misure per l'attuazione della Legge 28 maggio 2021, n. 84 concernente il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna". Destinazione della superficie agro-silvo-pastorale della provincia di Rimini per i diversi istituti faunistici e numero massimo di appostamenti fissi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
- il comma 2, secondo cui le Regioni e le Province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione faunistica mediante la destinazione differenziata del territorio;
- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20 al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;
- il comma 5, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a gestione privata ai sensi dell’art. 16, comma 1 e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete, rispettivamente, alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;
Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:
- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
- l’art. 5, il quale dispone:
- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III “Zone di protezione della fauna” e V “Strutture territoriali d’iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile” ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali da destinare alle zone di protezione;
Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Dato atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;
Richiamata la Legge 28 maggio 2021, n. 84 “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione”;
Richiamata altresì la Legge Regionale 26 novembre 2021, n. 18 “Misure per l’attuazione della Legge 28 maggio 2021, n. 84 concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 12 “Disposizioni in materia faunistico-venatoria” che, al comma 5, prevede che:
- ai territori di detti Comuni si applichino le disposizioni del Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018–2023 riferite al Comprensorio 2.
- la Giunta regionale, con propri atti, provveda a riparametrare la destinazione della superficie del territorio provinciale di riferimento per i diversi istituti di gestione faunistica;
Vista la propria deliberazione n. 2138 del 13 dicembre 2021 “Approvazione di schema di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’Allegato 2 che stabilisce, tra l’altro, che nei due Comuni interessati risultano 10 appostamenti fissi di caccia autorizzati dalla Regione Marche;
Richiamato pertanto il capitolo 3. del citato Piano faunistico “Pianificazione dell’assetto territoriale e previsioni gestionali” che fissa, tra l’altro, le percentuali di territorio da destinare ai diversi istituti faunistici ed in particolare:
- il punto 3.0, che, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato, indica, per ogni territorio provinciale, la Superficie Agro-Silvo-Pastorale (SASP) minima, pari al 20%, da tutelare;
- il punto 3.3.1, che stabilisce che la SASP destinata all’istituzione di Aziende Faunistico-Venatorie non debba superare l’11% della SASP provinciale;
- il punto 3.3.2, che fissa all’1% la SASP destinata in ciascuna provincia all’istituzione di Aziende Agri-Turistico-Venatorie;
- il punto 3.3.3, che fissa al 3% la SASP destinata all’istituzione delle zone e campi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani quantificandola per ogni provincia;
- il punto 3.3.4, che fissa allo 0,5% della SASP destinata all’istituzione di Centri privati di riproduzione della fauna;
- il punto 3.3.5, che prevede un incremento massimo di appostamenti fissi pari al 5% delle autorizzazioni riportate nel “Quadro conoscitivo”, parte prima del piano stesso;
Considerato che la Superficie Agro-Silvo-Pastorale della Provincia di Rimini, a seguito dell’aggregazione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, è pari ad ettari 79.536,60, ed è pertanto necessario provvedere a riparametrare la destinazione della superficie del territorio provinciale di riferimento per i diversi istituti di gestione faunistica come di seguito indicato:
- quota minima di SASP provinciale da destinare alle zone di protezione: 20% della SASP di Rimini pari ad ettari 15.907,32;
- quota massima di SASP destinata all’istituzione di Aziende Faunistico-Venatorie: 11% della SASP provinciale pari ad ettari 8.749,03, da destinarsi al Comprensorio Faunistico Omogeneo 2;
- quota massima di SASP destinata alle Aziende Agri-Turistico-Venatorie: 1% della SASP provinciale pari ad ettari 795,37, con la precisazione che nuove AATV possono essere istituite nel solo Comprensorio Faunistico Omogeneo 1;
- quota massima di SASP destinata alle zone e campi addestramento cani: 3% della SASP provinciale, è pari ad ettari 2.386,10, ripartita in ettari 600 nel Comprensorio 1 ed ettari 1.786,10 nel Comprensorio 2;
- quota massima di SASP destinata a Centri privati di riproduzione della fauna: 0,5% della SASP provinciale, pari ad ettari 397,68, ripartita in ettari 254,90 nel Comprensorio 1 ed ettari 142,78 nel Comprensorio 2;
Considerato che il numero di appostamenti fissi riportati nella parte prima “Quadro conoscitivo” del Piano Faunistico-Venatorio, per la provincia di Rimini, era di 139, si ritiene opportuno riparametrare tale valore aggiungendo i 10 appostamenti facenti parte del territorio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, con incremento massimo del 5% per un totale di 156 autorizzazioni concedibili nel periodo di validità del Piano stesso;
Ritenuto pertanto necessario procedere a riparametrare la destinazione della superficie del territorio provinciale di Rimini per i diversi istituti di gestione faunistica nonché il numero massimo di appostamenti fissi, applicando i criteri stabiliti dal Piano Faunistico-Venatorio regionale;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di provvedere, ai sensi di quanto previsto all’art. 12, comma 5, della Legge Regionale 26 novembre 2021, n. 18 “Misure per l’attuazione della Legge 28 maggio 2021, n. 84 concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna” e in attuazione di quanto disposto dal Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018-2023, a riparametrare la destinazione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale della Provincia di Rimini, pari ad ettari 79.536,60, per i diversi istituti di gestione faunistica nonché il numero massimo delle autorizzazioni per appostamenti fissi, come di seguito indicato:
- quota minima di SASP provinciale da destinare alle zone di protezione: 20% della SASP di Rimini pari ad ettari 15.907,32;
- quota massima di SASP destinata all’istituzione di Aziende Faunistico-Venatorie: 11% della SASP provinciale pari ad ettari 8.749,03, da destinarsi al Comprensorio Faunistico Omogeneo 2;
- quota massima di SASP destinata alle Aziende Agri-Turistico-Venatorie: 1% della SASP provinciale pari ad ettari 795,37, con la precisazione che nuove AATV possono essere istituite nel solo Comprensorio Faunistico Omogeneo 1;
- quota massima di SASP destinata alle zone e campi addestramento cani: 3% della SASP provinciale, è pari ad ettari 2.386,10, ripartita in ettari 600 nel Comprensorio 1 ed ettari 1.786,10 nel Comprensorio 2;
- quota massima di SASP destinata a Centri privati di riproduzione della fauna: 0,5% della SASP provinciale, pari ad ettari 397,68, ripartita in ettari 254,90 nel Comprensorio 1 ed ettari 142,78 nel Comprensorio 2;
- numero massimo di autorizzazioni per appostamenti fissi: aumento del 5% rispetto alle autorizzazioni rilasciate nella stagione venatoria di riferimento del Piano Faunistico-Venatorio, ricalcolate a seguito dell’aggregazione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, per un totale di 156;
2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
3) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.