n.50 del 26.02.2016 (Parte Prima)
NOTE
N OTE ALL’ART. 1
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 1 – Finalità
(omissis)
2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:
a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di
fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni
faunistiche;
b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti
protetti per effetto di altre leggi;
c) coordina la programmazione delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi
negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;
d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e
forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;
e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per
consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale;
g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio.;».
2) il testo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 1 – Finalità
(omissis)
2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:
(omissis)
c) coordina la programmazione delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;».
N OTE ALL’ART. 2
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 2 - Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat
1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regolamenta il prelievo venatorio programmato. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.».
2) il testo del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 2 - Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat
(omissis)
3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.».
3) il testo del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 2 - Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat
(omissis)
4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.».
4) il testo del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 2 - Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat
(omissis)
5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'INFS, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni.».
N OTE ALL’ART. 3
Comma 1
1) il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art.3 - Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria:
(omissis)
b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico- venatoria provinciale;
2) il testo delle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora soppresse, era il seguente:
«Art.3 - Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria:
(omissis)
c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori;
d) i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi;».
4) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art.3 - Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria
(omissis)
2. L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.».
NOTA ALL’ART. 4
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 4 - Carta regionale delle vocazioni faunistiche
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'INFS, approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento.».
NOTE ALL’ART. 5
Comma 1
1) il testo della rubrica dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituita, era il seguente:
«Art. 5 - Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria ».
2) il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 5 – Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per l'elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8.».
3) il testo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 5 – Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
(omissis)
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:
a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei, anche di dimensione interprovinciale;
b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica;
c) i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;
d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione;
f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
g) i criteri per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.».
4) il testo delle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificate, era il seguente:
«Art. 5 – Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
(omissis)
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:
a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei, anche di dimensione interprovinciale;
b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica;
c) i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;
d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;».
5) il testo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogata, era il seguente:
«Art. 5 – Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
(omissis)
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:
(omissis)
e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione;».
6) il testo della lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n.8 del 1994 che concerne “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ”, ora modificata, era il seguente:
«Art. 5 – Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
(omissis)
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:
(omissis)
g) i criteri per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;».
NOTA ALL’ART. 6
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 8 - Densità venatoria
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni, determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.».
NOTE ALL’ART. 7
Comma 1
1) il testo della rubrica dell’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificata, era il seguente:
«Art. 10 - Consultazione sugli atti della Regione e delle Province ».
2) il testo del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 10 - Consultazione sugli atti della Regione e delle Province
1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ed acquisisce il parere dell'INFS su tutti i principali atti di programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.».
3) il testo del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 10 - Consultazione sugli atti della Regione e delle Province
(omissis)
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio e dell'ENCI.».
NOTA ALL’ART. 8
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art.11 - Ripristino e creazione dei biotopi
1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.».
NOTE ALL’ART. 9
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 12 - Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici
1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria(PAC) con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005. promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale “n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 12 - Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici
(omissis)
2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei programmi annuali di intervento, concorre a finanziare, in particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art. 15 della legge statale:
a) salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della fauna);
b) coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e modalità che consentano la riproduzione della fauna;
c) collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e cattura di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;
d) impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
e) adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale;
f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.».
3) il testo del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 12 -Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici
(omissis)
3. La Provincia può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti.».
NOTE ALL’ART. 10
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 13 - Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia
1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 13 - Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia
(omissis)
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale e provvede a ripartirli tra le Province.».
3) il testo dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 della legge regionale “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, ora abrogati, era il seguente:
«Art. 13 - Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia
(omissis)
3. Le Province possono erogare direttamente i contributi agli aventi diritto, oppure possono istituire appositi fondi provinciali la cui gestione è affidata, tramite convenzione, alle organizzazioni professionali agricole riconosciute e presenti sul territorio.
4. Il proprietario o conduttore di fondo rustico che intenda finalizzare il proprio contributo alla valorizzazione ambientale di cui al comma 1 demanda, tramite delega, all'organo di gestione del fondo di cui al comma 3 la realizzazione di appositi progetti di carattere agro-faunistico-ambientale.».
NOTA ALL’ART. 11
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 14 - Tutela delle attività agricole
1. La Provincia, d'intesa con le organizzazioni professionali agricole e sentiti i Consigli direttivi degli ATC, individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore.».
NOTE ALL’ART. 12
Comma 1
1) il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 15 - Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria
1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.
2. La Provincia, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. ».
2) il testo del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 15 - Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria
3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.».
NOTE ALL’ART. 13
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica
1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.».
2) il testo del comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica
(omissis)
3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. ».
3) il testo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica
(omissis)
4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.».
4) il testo del comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica
(omissis)
6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.».
5) il testo del comma 6 bis dell’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica
(omissis)
6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.».
6 ) il testo dei commi 6 ter, 6 quater e 7 dell’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogati, era il seguente:
«Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica
(omissis)
6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.
6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.».
NOTA ALL’ART.14
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 16bis della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 16 bis - Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia.».
NOTE ALL’ART. 15
Comma 1
1) il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 17 - Danni alle attività agricole
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:
(omissis)
d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 17 - Danni alle attività agricole
(omissis)
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d);
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, dal piccione di città, (Columba livia, forma domestica) o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.».
3) il testo della lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 17 - Danni alle attività agricole
(omissis)
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
(omissis)
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, dal piccione di città, (Columba livia, forma domestica) o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.».
4) il testo del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 17 - Danni alle attività agricole
(omissis)
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1».
5) il testo del comma 3bis dell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 17 - Danni alle attività agricole
(omissis)
3 bis. La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo.».
NOTE ALL’ART. 16
Comma 1
1) il testo dei commi 1 e 4 dell’articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica
1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio provinciale..».
(omissis)
4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L'estensione delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della legge statale. Nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni..».
2) il testo del comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica
(omissis)
6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.».
3) il testo del comma 7 dell’articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica
(omissis)
7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:
a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
c) la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni;
d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate;
e) la disciplina per l'accesso all'oasi...».
4) il testo della lettera b) del comma 7 dell’articolo 19 della legge regionale n.8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica
(omissis)
7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:
(omissis)
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;».
5) il testo del comma 8 dell’articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica
(omissis)
8. La Provincia in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'INFS, può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale.».
NOTA ALL’ART. 17
Comma 1
1) il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 22 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 22 - Zone di rifugio
1. La Provincia, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.
2. Alla istituzione delle zone di rifugio la Provincia provvede in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole.».
NOTE ALL’ART. 18
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n.8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 23 - Gestione delle zone di protezione
1. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di protezione ambientale, o delle organizzazioni professionali agricole tramite apposite convenzioni.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 23 - Gestione delle zone di protezione
(omissis)
2. Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa.».
NOTA ALL’ART. 19
1) il testo del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 25 - Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici
1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l'INFS, su richiesta della Provincia territorialmente interessata.».
NOTE ALL’ART. 20
1) il testo dei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 26 - Controllo sanitario della fauna selvatica
(omissis)
2. Prima delle catture di fauna selvatica stanziale da destinare al ripopolamento, la Provincia concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette.
(omissis)
4. Copia dei referti viene trasmessa alla Provincia.
5. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.».
2) il testo del comma 6 dell’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 26 - Controllo sanitario della fauna selvatica
(omissis)
6. La Provincia comunica immediatamente ai competenti Servizi regionali ed all'INFS le situazioni rilevate e i provvedimenti adottati.».
NOTE ALL’ART. 21
1) il testo dei commi 1, 3 e 4 dell’articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 27 - Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento
1. La Provincia approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonché di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie.
(omissis)
3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consiglio direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Provincia.
4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Provincia.».
2) il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 27 - Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento
(omissis)
2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi regionali sono effettuate nel rispetto del piano faunistico-venatorio provinciale. Sono ammessi prelievi di specie di fauna selvatica la cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale.
3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consiglio direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Provincia.».
NOTE ALL’ART. 22
1) il testo della rubrica dell’articolo 29 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificata, era la seguente:
«Art. 29 - Salvaguardia dei nidi».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 29 - Salvaguardia dei nidi
(omissis)
2. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvaguardarli da sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio provinciale o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC, affinché provvedano agli opportuno interventi di tutela.».
NOTE ALL’ART. 23
1) il testo del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era la seguente:
«Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art. 10, sentiti i comuni interessati definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.».
2) il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era la seguente:
«Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art. 10, sentiti i comuni interessati definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:
(omissis)
c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.».
3) il testo del comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
(omissis)
2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.».
4) il testo del comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
(omissis)
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.».
5) il testo del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
(omissis)
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria;».
6) il testo dei commi 5 e 8 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
(omissis)
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.
(omissis)
8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure definite nell'articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute.».
7) il testo del comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
(omissis)
7. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Consiglio direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalla Provincia.».
NOTA ALL’ART. 24
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 31 - Ambiti Territoriali di Caccia
(omissis)
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.».
NOTE ALL’ART. 25
Comma 1
1) il testo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificata, era il seguente:
«Art. 32 - Organi dell'ATC
(omissis)
2. Il Consiglio direttivo dell'ATC è composto:
(omissis)
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.».
2) il testo del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 32 - Organi dell'ATC
(omissis)
3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Provincia, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentiti i Comuni interessati, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.».
3) il testo del comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 32 - Organi dell'ATC
(omissis)
4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. I rappresentanti della Provincia devono essere in possesso di specifiche competenze.».
NOTE ALL’ART. 26
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell’articolo 32bis della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 32 - Statuto dell'ATC
(omissis)
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.».
2) il testo del comma 3 dell’articolo 32bis della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 32 bis - Statuto dell'ATC
(omissis)
3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.».
3) il testo del commi 4 e 5 dell’articolo 32bis della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 32 bis- Statuto dell'ATC
(omissis)
4. Lo Statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Provincia di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo Statuto diviene esecutivo.
5. Compete altresì alla Provincia il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea.».
NOTA ALL’ART. 27
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 32ter della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 32 ter – Controllo sostitutivo
1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'articolo 35, comma 1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.».
NOTE ALL’ART. 28
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 33 - Compiti dell'ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.».
2) il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 33 - Compiti dell'ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:
(omissis)
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.».
3) il testo del comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 33 - Compiti dell'ATC
(omissis)
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.».
4) il testo del comma 11 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 33 - Compiti dell'ATC
(omissis)
11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.».
5) il testo del comma 12 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 33 - Compiti dell'ATC
(omissis)
12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all'articolo 50, comma 2».
NOTE ALL’ART. 29
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 34 - Opzione sulla forma di caccia prescelta
1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.».
2) il testo del comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 34 - Opzione sulla forma di caccia prescelta
(omissis)
3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.».
NOTA ALL’ART. 30
Comma 1
1) il testo della lettera a) del comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 35 - Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC
(omissis)
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Consiglio direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:
a) residenti nella Provincia;».
NOTA ALL’ART. 31
Comma 1
1) il testo del comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 36 – Modalità di iscrizione
(omissis)
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Provincia, il cui giudizio è definitivo.».
NOTE ALL’ART. 32
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 36bis della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 36 bis – Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria
1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria.».
2) il testo del comma 3 dell’articolo 36 bis della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposi zioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 36 bis – Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria
(omissis)
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali.».
NOTE ALL’ART. 33
Comma 1
1) il testo del comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 37 - Interscambi di cacciatori
(omissis)
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.».
2) il testo del comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 37 - Interscambi di cacciatori
(omissis)
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.».
NOTA ALL’ART. 34
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 39bis della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 39 bis - Formazione permanente del cacciatore
1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori.».
NOTA ALL’ART. 35
Comma 1
1) il testo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 40 - Divieti e facoltà negli ATC
1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato:
a) detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso;».
NOTA ALL’ART. 36
Comma 1
1) il testo dei commi 1 e 2ter dell’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 41 - Centri privati di riproduzione della fauna
1. La Provincia autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.».
(omissis)
2 ter. La Provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo.».
NOTE ALL’ART. 37
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 42 - Allevamenti
1. La Provincia autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.».
2) il testo del comma 3 dell’articolo 42 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 42 - Allevamenti
(omissis)
3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla Provincia dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della lett. d) del comma 1 dell'art. 62.».
3) il testo del comma 4 dell’articolo 42 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 42 - Allevamenti
(omissis)
4. Le Province possono consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione di prelievo di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole.».
NOTE ALL’ART. 38
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 43 - Aziende venatorie
1. La Provincia autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico- venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse, l'autorizzazione all'istituzione compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa.».
2) il testo del comma 4 dell’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 43 - Aziende venatorie
(omissis)
4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o dei conduttori, la Provincia può disporne l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.».
3) il testo del comma 5 dell’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 43 - Aziende venatorie
(omissis)
5. La Provincia, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Provincia può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.».
4) il testo del comma 6 dell’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 43 - Aziende venatorie
(omissis)
6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalla Provincia.».
5) il testo del comma 7 dell’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 43 - Aziende venatorie
(omissis)
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Provincia un programma di gestione faunistico-venatoria redatto secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.».
NOTE ALL’ART. 39
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 45 - Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.».
2) il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 45 - Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:
(omissis)
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.».
3) il testo del comma 1 ter dell’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 45 - Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
(omissis)
1 ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area della zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la Provincia può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo.».
4) il testo del comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 45 - Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
(omissis)
3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 le Province autorizzano, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonché l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione.».
5) il testo del comma 4 dell’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 45 - Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
(omissis)
4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, le Province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lett. a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui le Province possono autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.».
6) il testo del comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 45 - Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
(omissis)
6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lett. b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga diversamente.».
7) il testo del comma 9 dell’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 45 - Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
(omissis)
9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC le Province possono autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve. Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).».
NOTE ALL’ART. 40
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 45bis della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 45 bis - Fondi chiusi
1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 45bis della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 45 bis - Fondi chiusi
(omissis)
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Provincia può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Provincia può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.».
NOTE ALL’ART. 41
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 46 - Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio
1. La Provincia istituisce una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 46 - Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio
(omissis)
2. La Commissione è composta da 5 esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Provincia.».
3) il testo del comma 3 dell’articolo 46 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 46 - Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio
(omissis)
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore provinciale incaricato.».
NOTA ALL’ART. 42
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 47 - Attestato di abilitazione
1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato alla Provincia di residenza e deve essere corredata dal certificato di residenza e dalla ricevuta di versamento di un somma stabilita dalla Provincia a copertura delle spese di organizzazione dell'esame.».
NOTA ALL’ART. 43
Comma 1
1) il testo del comma 3 dell’articolo 48 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 48 - Esercizio venatorio
(omissis)
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.».
NOTE ALL’ART. 44
Comma 1
1) il testo del comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 49 - Tesserino regionale per l'esercizio della caccia
(omissis)
3. I Consigli direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.».
2) il testo del comma 8 dell’articolo 49 della legge regionale n.8 del 1994 che concerne “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, ora modificato, era il seguente:
«Art. 49 - Tesserino regionale per l'esercizio della caccia
(omissis)
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e a norma del D.M. 5 giugno 1978 "Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea".».
NOTE ALL’ART. 45
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 50 - Calendario venatorio
1. La Giunta regionale, sentiti l'INFS e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;
b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.».
2) il testo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 50 - Calendario venatorio
1. La Giunta regionale, sentiti l'INFS e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali; ».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 50 - Calendario venatorio
(omissis)
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
d) abrogata.».
NOTA ALL’ART. 46
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 51- Provvedimenti limitativi
1. La Provincia può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio di competenza o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.».
NOTE ALL’ART. 47
Comma 1
1) il testo dei commi 4, 7 e10 dell’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni
(omissis)
4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Provincia esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989-1990.».
(omissis)
7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Provincia, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni comprensorio omogeneo.».
(omissis)
10. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Provincia.».
2) il testo del comma 9 dell’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni
(omissis)
9. La Provincia, su indicazione dell'INFS, con il piano faunistico-venatorio individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno.».
3) il testo del comma 11 dell’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni
(omissis)
11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e provinciali, non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante.».
NOTA ALL’ART. 48
Comma 1
1) il testo dell’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 54 - Cattura di uccelli a fini di richiamo
1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell'INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe.
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'INFS.
3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.
4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.
5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m. 300 e non superiore a m. 500.».
NOTE ALL’ART. 49
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi
1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi
(omissis)
2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 3 dell'art. 54 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità.».
3) il testo del comma 3 dell’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi
(omissis)
3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'INFS.».
4) il testo del comma 4 dell’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi
(omissis)
4. I cacciatori che siano in possesso di specie non più utilizzabili ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3 dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
5) il testo del comma 5 dell’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi
(omissis)
5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne danno comunicazione scritta alla Provincia di residenza, la quale provvede a darne formale riscontro.».
6) il testo dei commi 6, 7 e 9 dell’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificati, era il seguente:
«Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi
(omissis)
6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.
7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Provincia per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
(omissis)
9. Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Provincia, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.».
7) il testo del comma 8 dell’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi
(omissis)
8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Provincia. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.».
8) il testo del comma 10 dell’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi
(omissis)
10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.».
NOTE ALL’ART. 50
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico-venatori delle Province, ed è disciplinata da apposito Regolamento regionale.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
(omissis)
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'INFS. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su proposta degli ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.».
3) il testo del comma 4 dell’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
(omissis)
4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.».
4) il testo del comma 5 dell’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
(omissis)
5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltrechè dalle Province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.».
5) il testo del comma 6 dell’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
(omissis)
6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla Provincia....».
6) il testo del comma 8 dell’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
(omissis)
8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente.».
NOTE ALL’ART. 51
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria
1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria
(omissis)
2. Alla Provincia competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.».
3) il testo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria
(omissis)
2. Alla Provincia competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;».
4) il testo del comma 3 dell’articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria
(omissis)
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province, purchè abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge.».
NOTE ALL’ART. 52
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 59 - Coordinamento dei Servizi di vigilanza
1. La Provincia e i Consigli direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 59 - Coordinamento dei Servizi di vigilanza
(omissis)
2. La Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.».
NOTA ALL’ART. 53
Comma 1
1) il testo delle lettere c) ed i) del comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificate, era il seguente:
«Art. 60 – Divieti
1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato:
(omissis)
c) esercitare l'attività venatoria nelle zone o nelle località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benchè non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;
(omissis)
i) sparare a meno di m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;».
NOTE ALL’ART. 54
Comma 1
1) il testo delle lettere p) ed r) del comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificate, era il seguente:
«Art. 61 - Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
(omissis)
p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;
(omissis)
r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da 103 Euro a 619 Euro;».
2) il testo della lettera ll) del comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificata, era il seguente:
«Art. 61 – Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
(omissis)
ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da 103 Euro a 619 Euro;».
3) il testo della lettera oo) del comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificata, era la seguente:
«Art. 61 – Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
(omissis)
oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;».
4) il testo della lettera hhh) del comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificata, era il seguente:
«Art. 61 – Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
(omissis)
hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.».
5) il testo del comma 6 dell’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 61 – Sanzioni
(omissis)
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dal Presidente della Giunta provinciale.».
6) il testo del comma 7 dell’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art. 61 – Sanzioni
(omissis)
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma della L.R. n. 21 del 1984.».
6) il testo del comma 8 dell’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 61 – Sanzioni
(omissis)
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.».
NOTA ALL’ART. 55
Comma 1
1) il testo della lettera e) del comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora soppressa, era il seguente:
«Art. 62 - Norme regionali specifiche
1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:
(omissis)
e) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;».
NOTA ALL’ART. 56
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 62bis della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:
«Art.62 bis - Protezione dei dati personali
1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.».
NOTE ALL’ART. 57
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 64 - Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.».
2) il testo del comma 2 dell’articolo 64 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 64 - Disposizioni finanziarie
(omissis)
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del fondo regionale previsto dall'art. 1 della L.R. n. 51 del 28 dicembre 1992, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.».
NOTE ALL’ART. 58
Comma 1
1) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 6 - Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori
1. La Giunta regionale approva il piano finanziario per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.
2. Il piano finanziario, con riferimento alla superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie delle zone di protezione già costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge statale ed il comma 4 dell'art. 23 della stessa legge;
b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione;
c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perché prodotti da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge statale;
b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;
c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.
c bis) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.
3 bis. La Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attività rientranti nella lettera c) del comma 3.
4. La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria e sulle attività di vigilanza e la presenta al Consiglio regionale, corredata da eventuali proposte di modifica ed integrazione del piano finanziario.».
2) il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 7 - Piani faunistico-venatori provinciali
1. Le Province, sentite le Comunità Montane, entro centoventi giorni dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 5 approvano i propri piani faunistico-venatori. Le Province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, degli enti di gestione dei parchi operanti nell'ambito provinciale, delle associazioni di protezione ambientale e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) alla formazione dei piani faunistico-venatori provinciali.
2. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i contenuti indicati dal comma 8 dell'art. 10 della legge statale e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria, nonché dalla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa).
3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo parere della Regione di conformità alle indicazioni contenute negli atti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso.
4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Qualora le Province non approvino i piani faunistico- venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.
6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori.».
3) il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 9 - Programmi faunistico-venatori annuali
1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.».
4) il testo dell'articolo 18 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 18 - Fondo per i danni
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'articolo 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di disponibilità di cui all'articolo 17, comma 3.
2 bis. La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residuate alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2.
2 ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi.».
5) il testo dell'articolo 63 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 63 - Disposizioni transitorie e finali
1. I TGSC in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 30.
2. Gli organi di gestione e coordinamento dei TGSC previsti dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati direttivi provvisori degli ATC.
2 bis. Nel caso in cui siano già stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Province svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le Province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio del TGSC restano operanti fino a quando i Comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuità dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attività venatoria e la tutela dell'ambiente.
3. In relazione alla prevista cessazione dei TGSC, ciascun organo di cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura dell'attività, corredato da un inventario dei beni.
4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC sono devoluti agli ATC territorialmente competenti, in quanto soggetti che perseguono fini analoghi e che subentrano ad essi nello svolgimento dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla base di criteri concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie documentate dal collegio dei Sindaci revisori.
5. I Comitati direttivi provvisori degli ATC decidono le assunzioni del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri compiti sulla base di accordi sindacali, con priorità per l'utilizzo del personale già alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC.
6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie, nonché ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.
7. Sono abrogate la L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modificazioni, la L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni, nonché il Regolamento regionale 24 luglio 1989, n. 25.
8. Per le attività la cui disciplina è demandata a specifica regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino all'emanazione di detta regolamentazione.».
NOTA ALL’ART. 59
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, ora modificato, era il seguente:
«Art 26 - Contributi
(omissis)
2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 3, della presente legge.».