n.183 del 27.06.2014 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale del 23 dicembre 2004, n.26, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 1 - Finalità ed obiettivi generali.

(omissis)

5. Ai fini della presente legge, si intendono per fonti rinnovabili di energia: l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Ai fini della presente legge sono assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l'idrogeno purché non di derivazione dal nucleare o da fonti fossili, l'energia recuperabile da impianti e sistemi, da processi produttivi, nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento purché commisurati al pieno utilizzo dell'energia termica prodotta. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti rinnovabili e assimilate sono di pubblico interesse.».

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo dell’articolo 24 della legge regionale del 23 dicembre del 2004, n.26, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 24 - Monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2001/77/CE.

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2005, adotta e rende pubblica una relazione contenente la valutazione dei seguenti aspetti:

a) raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili in termini percentuali del consumo interno di elettricità;

b) traduzione regionale degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, nonché degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;

c) efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione previsti dalla presente legge e delle misure volte a raccordare la spesa regionale con gli strumenti di intervento dello Stato e dell'Unione Europea;

d) quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili con indicazione delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi, razionalizzare ed accelerare le procedure autorizzative, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto pienamente della particolarità delle fonti, delle tecnologie, delle taglie degli impianti e dei relativi impatti ambientali e territoriali;

e) strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi organi amministrativi, con indicazione di modificazione o nuova costruzione di forme di cooperazione che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione, nonché la presenza e l'intervento unitario di rappresentanti statali, regionali e locali per l'attivazione del procedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

f) opportunità di definire linee-guida per indirizzare gli operatori del settore e di adottare uno strumento di programmazione settoriale in grado di agevolare l'esercizio delle attività di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

2. La relazione regionale di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni per gli aspetti di cui alle lettere a) e b), viene trasmessa al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Commissione Europea.».

Nota all’art. 4

Comma 1

1) il testo dell’articolo 25 della legge regionale del 23 dicembre del 2004, n.26, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE.

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 31 del 2002:

a) i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici;

b) la metodologia di calcolo del rendimento energetico per gli edifici, sulla base del quadro generale di cui all'allegato della direttiva 2002/91/CE;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici.

2. Nell'individuare i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici la Regione tiene conto dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, nonché delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici.

3. I requisiti di cui al comma 2 sono riveduti a scadenze regolari e aggiornati tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici e sulla base dei progressi tecnici.

4. I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici sono posti a base della compilazione della scheda tecnica descrittiva, del fascicolo del fabbricato e del certificato di conformità edilizia ed agibilità di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 31 del 2002.

5. L'attestato di certificazione ha validità temporale di cinque anni dal momento del suo rilascio e comprende il rendimento energetico dell'edificio ed i valori di riferimento fissati dalle norme vigenti; l'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico, tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici.

6. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici e realizza l'ispezione periodica a campione degli impianti di climatizzazione. Le spese relative al servizio di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

7. In fase di costruzione, compravendita e locazione di edifici, l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione del proprietario ovvero questi deve metterlo a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi.».

Note all’art. 5

Comma 1

1) per il testo dell’articolo 25 della legge regionale del 23 dicembre 2004, n.26, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, vedi nota 1) all’articolo 4.

Nota all’art. 6

Comma 1

1) il testo dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 1 - Princìpi generali e finalità.

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e in attuazione dell'art. 72 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.

2. L'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.

3. A tal fine, nonché per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti, agli utenti e agli espositori, sono riservate alla Regione e agli Enti locali dalla presente legge tutte le competenze di programmazione, autorizzazione e qualificazione delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto della autonomia gestionale degli Enti fieristici.

4. Le manifestazioni fieristiche contribuiscono all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonché alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche.

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali.

2. La qualifica di manifestazione nazionale o regionale viene attribuita o revocata dalla Regione con l'atto di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

3. Il riconoscimento della qualifica è attribuito dalla Regione in considerazione:

a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;

b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;

c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;

d) del complessivo rilievo promozionale del livello di rappresentatività e del grado di specializzazione della manifestazione fieristica nei riguardi dei settori merceologici interessati;

e) del programma organizzativo e promozionale, del bilancio e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, determina i criteri per il riconoscimento delle qualifiche nazionale, regionale e locale.

5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.

6. La modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono determinate dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2.

7. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale viene attribuita o confermata dai comuni competenti per territorio, secondo il loro rispettivo ordinamento.».

Nota all’art. 8

Comma 1

1) il testo dell’articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche.

1. La Regione autorizza lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, sentito il Comune interessato per territorio nel quale si svolge la manifestazione.

2. I comuni autorizzano lo svolgimento delle manifestazioni a rilevanza locale.

3. [In ambito regionale possono essere svolte soltanto le manifestazioni fieristiche autorizzate ed organizzate secondo i princìpi e le norme della presente legge ed iscritte nel calendario fieristico regionale].

4. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica.

5. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

a) [il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la manifestazione e sia in possesso di capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate.

Per quanto concerne le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali deve essere esercitata l'attività da almeno due anni in analogo settore merceologico];

b) il centro espositivo sia idoneo alla tipologia della manifestazione, nonché agli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla qualifica della stessa;

c) il regolamento di manifestazione e le modalità di organizzazione siano atti a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza.

6. [È fatto obbligo ai soggetti richiedenti l'autorizzazione, esclusi gli Enti pubblici, per manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale certificato].».

Nota all’art. 9

Comma 1

1) il testo dell’articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 - Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali.

1. Le richieste di autorizzazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla Regione, entro i termini annualmente stabiliti dall'assessore competente. [Tali termini possono essere differenziati in relazione alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare di norma il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse].

2. I documenti è le attestazioni che devono essere allegati all'istanza di cui al comma 1, a pena, di irricevibilità, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono determinati dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 3.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione può comunque allegare all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di cui al seguente articolo.

4. Entro il 31 luglio, la Giunta regionale provvede a trasmettere ai comuni territorialmente competenti le istanze relative alle manifestazioni fieristiche che la Giunta stessa non ritiene qualificabili né nazionali, né regionali; della trasmissione è data comunicazione al soggetto richiedente.».

Nota all’art. 10

Comma 1

1) il testo dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Istruttoria.

1. L'amministrazione procedente esamina nel merito le istanze pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi del comma 2 dell'art. 11.

2. Su istanza di parte, l'Amministrazione procedente consente, per errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini, nonché la rettifica o l'integrazione di istanze dichiarate irricevibili.

3. In caso di concorrenza di più istanze relative a manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di svolgimento, settori merceologici o di mercati di commercializzazione, tali da causare concorrenze dannose per il sistema fieristico regionale, l'Amministrazione regionale promuove un accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della situazione di conflitto.

4. In caso di mancato accordo, l'Amministrazione rilascia l'autorizzazione alla manifestazione ritenuta più idonea in base ad una valutazione comparativa delle diverse istanze presentate. In particolare costituiscono criteri preferenziali:

a) la capacità professionale e la solidità organizzativa e finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonché l'esperienza acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente merceologia;

b) [la coerenza con gli obiettivi regionali in materia di promozione e di internazionalizzazione dell'economia regionale e locale];

c) il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato;

d) l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.

5. Il procedimento di autorizzazione e di attribuzione della qualifica deve in ogni caso concludersi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.».

Nota all’art. 11

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, è il seguente:

«Art. 13 - Conflitto tra autorizzazioni comunali.

1. I comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti di autorizzazione di loro competenza ai fini dell'iscrizione nel calendario regionale di cui all'art. 14.

2. La Giunta regionale, qualora riscontri situazioni di conflitto tra manifestazioni locali autorizzate da comuni diversi o con altre manifestazioni di qualifica superiore promuove un accordo tra i titolari delle autorizzazioni ed i comuni interessati. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale procede d'ufficio alle opportune modifiche nella misura strettamente necessaria al superamento del conflitto.

3. Il procedimento di cui al comma 2 deve improrogabilmente concludersi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.».

Nota all’art. 12

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 14 - Calendario fieristico regionale.

1. Le manifestazioni autorizzate sono iscritte nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 16.

2. Il calendario regionale è emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

3. L'iscrizione deve indicare:

a) il luogo della manifestazione;

b) la denominazione ufficiale della manifestazione;

c) il soggetto organizzatore;

d) le date di apertura e di chiusura;

e) il tipo e la qualifica della manifestazione;

f) i settori merceologici ammessi;

g) l'area espositiva netta, coperta e scoperta;

h) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

4. Su istanza dei titolari delle autorizzazioni per manifestazioni fieristiche, l'Amministrazione procedente, fino all'approvazione del calendario regionale, autorizza le modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che si rendano necessarie per giustificato motivo.

5. [Sono ammesse integrazioni e modifiche al calendario fieristico regionale solo se adeguatamente motivate].».

Nota all’art. 13

Comma 1

1) il testo dell’articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Divieti, sanzioni e vigilanza.

1. È vietata l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di qualsiasi tipo e qualifica non autorizzate a norma della presente legge o la cui autorizzazione sia stata revocata.

2. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione del divieto di cui al comma 1, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ne vieta l'apertura o ne dispone la chiusura immediata, con addebito al soggetto organizzatore di ogni relativa spesa, informando del provvedimento il Prefetto territorialmente competente per i conseguenti provvedimenti coattivi.

3. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate:

a) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 258 Euro per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata;

b) non può presentare, a pena di inammissibilità, istanza di autorizzazione per le stesse o altre manifestazioni fieristiche per la durata di tre anni.

4. Il disposto di cui alla lettera b) del comma 3 si applica anche a chiunque rinunci all'organizzazione di manifestazioni fieristiche autorizzate, salvo che per comprovate ragioni di mercato o per cause di forza maggiore.

5. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche ai sensi della presente legge in date, in località, con denominazioni, con qualifiche, con modalità o programmi diversi da quelli autorizzati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 12 Euro a 129 Euro per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.

6. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, non applichi in tutto o in parte il regolamento di manifestazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 Euro a 103 Euro per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.

7. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, applichi tasse di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori diversi o superiori a quelli indicati nella richiesta di autorizzazione, senza essere stato precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal Comune, sulla base di comprovati e imprevisti motivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 Euro a 103 Euro per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.

8. In caso di manifestazioni fieristiche locali, le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte alla metà.

9. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai comuni per le manifestazioni fieristiche locali ed alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.

10. Gli espositori interessati possono segnalare alla Regione o al Comune competente atti e comportamenti degli organizzatori di manifestazioni fieristiche ritenuti sanzionabili ai sensi dei commi 6 e 7. A seguito della segnalazione la autorità competente compie i necessari accertamenti e, in caso di esito positivo, applica le sanzioni indicate ai commi 6 e 7. Dell'esito del procedimento è data comunicazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.».

Nota all’art. 14

Comma 1

1) il testo dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, è il seguente:

«Art. 16 - Commissione regionale consultiva per il settore fieristico.

1. È istituita la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di fiere, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) i presidenti dei soggetti gestori dei centri fieristici o loro delegati;

c) 15 esperti nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, di cui uno su designazione di Unioncamere, uno su designazione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.) e uno su designazione dell'Associazione Enti fieristici italiani (A.E.F.I.), due su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'industria, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'artigianato, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, del commercio, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, della cooperazione, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'agricoltura, due su designazione degli organismi associativi più rappresentativi a livello nazionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.

2. La Commissione ha durata quadriennale; gli esperti possono svolgere consecutivamente non più di due mandati.

3. La Commissione è convocata e presieduta dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei componenti, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

4. La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:

a) iniziative per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale;

b) [formazione del calendario fieristico regionale].

5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore regionale.».

Nota all’art. 15

Comma 1

1) il testo dell’articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 17 - Iniziative promozionali all'estero.

1. La Regione concorre finanziariamente, nell'ambito e con le modalità previste dai programmi di promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione disciplinati dal Programma regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 54 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, alla promozione ed allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dai soggetti di cui all'art. 7 o da società appositamente costituite dai medesimi, e riguardano:

a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche dell'Emilia-Romagna, per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;

b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.

2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 può avvenire, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale, anche mediante la partecipazione della Regione a società appositamente costituite dai soggetti di cui all'art. 7.».

Nota all’art. 16

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Programma di qualificazione dei centri fieristici.

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali interessati e con i soggetti gestori dei centri fieristici può sottoscrivere accordi per concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici. Tale concorso può realizzarsi anche attraverso la partecipazione al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, era il seguente:

«Art. 18 - Programma di qualificazione dei centri fieristici.

(omissis)

3. La Giunta regionale con propria delibera definisce le modalità per l'effettuazione degli interventi di cui al commi 1 e 2.».

Nota all’art. 17

Comma 1

1) il testo dell’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 19 - Osservatorio regionale sul sistema fieristico.

1. La Regione costituisce uno strumento operativo denominato osservatorio regionale sul sistema fieristico al fine di realizzare uno studio sistematico ed integrato delle attività svolte, elaborare e diffondere a tutti i soggetti interessati le basi conoscitive e i dati aggregati, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 6, redigere un rapporto annuale su dimensioni del mercato fieristico regionale, caratteristiche delle manifestazioni, loro grado di internazionalizzazione e linee di tendenza rilevate.

2. Le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono determinate dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2.

3. Per l'organizzazione delle attività dell'osservatorio la Regione predispone un programma annuale anche avvalendosi di Enti e strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza.».

Note all’art. 18

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 21 - Applicazione della legge.

(omissis)

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'art. 5, comma 6;

b) i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti di cui all'art. 6, comma 3;

c) le modalità di funzionamento dell'osservatorio regionale sul settore fieristico, di cui all'art. 19, comma 2.».

Comma 2

2) il testo dei commi 1 e 3 dell’articolo 21 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 21 - Applicazione della legge.

1. Le norme dettate dalla presente legge per le istanze di autorizzazione si applicano alle edizioni delle manifestazioni fieristiche dal secondo anno successivo a quello della sua entrata in vigore.

(omissis)

3. Entro il termine di cui al comma 2, nel rispetto dei princìpi relativi alla semplificazione dell'attività amministrativa, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i documenti e le attestazioni che dovranno essere allegati all'istanza di cui all'art. 11 nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione. A tale delibera la Regione assicura adeguata pubblicità.».

Nota all’art. 19

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora modificato, è il seguente:

«Art. 22 - Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modificazione di quelli esistenti, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.».

Note all’art. 21

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 della legge regionale n.12 del 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora abrogato, era il seguente:

«Art.13 - Conflitto tra autorizzazioni comunali.

1. I comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti di autorizzazione di loro competenza ai fini dell'iscrizione nel calendario regionale di cui all'art. 14.

2. La Giunta regionale, qualora riscontri situazioni di conflitto tra manifestazioni locali autorizzate da comuni diversi o con altre manifestazioni di qualifica superiore promuove un accordo tra i titolari delle autorizzazioni ed i comuni interessati. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale procede d'ufficio alle opportune modifiche nella misura strettamente necessaria al superamento del conflitto.

3. Il procedimento di cui al comma 2 deve improrogabilmente concludersi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.».

2) il testo dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 16 - Commissione regionale consultiva per il settore fieristico.

1. È istituita la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di fiere, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) i presidenti dei soggetti gestori dei centri fieristici o loro delegati;

c) 15 esperti nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, di cui uno su designazione di Unioncamere, uno su designazione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.) e uno su designazione dell'Associazione Enti fieristici italiani (A.E.F.I.), due su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'industria, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'artigianato, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, del commercio, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, della cooperazione, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'agricoltura, due su designazione degli organismi associativi più rappresentativi a livello nazionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.

2. La Commissione ha durata quadriennale; gli esperti possono svolgere consecutivamente non più di due mandati.

3. La Commissione è convocata e presieduta dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei componenti, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

4. La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:

a) iniziative per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale;

b) [formazione del calendario fieristico regionale].

5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore regionale.».

Nota all’art. 22

Comma 1

1) il testo dell’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora modificato, è il seguente:

«Art. 1 - Finalità.

La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici in forma professionale e non professionale, in base all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.».

Nota all’art. 23

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione , organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.».

Nota all’art. 24

Comma 1

1) il testo dell’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora modificato, era il seguente:

«Art.3 - Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'articolo 2, anche le seguenti attività accessorie:

a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;

b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;

c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;

e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;

k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

l) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;

m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.».

Nota all’art. 25

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad un'unica autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.

2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 nonché dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla Provincia competente con apposito atto. La domanda deve indicare anche la denominazione prescelta per l'istituenda agenzia.

2-bis. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell’autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.

3. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di apposita istruttoria che accerti:

a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli articoli 9 e 10;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della Direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell' art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Legge comunitaria 1990) o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente;

c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.

4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, sono fatte salve le norme previste dall'articolo 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

5. La Provincia può rilasciare autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.

6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni e regioni italiani.».

Nota all’art. 26

Comma 1

1) il testo dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo.

1. L’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo è subordinata alla dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.

2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, senza che sia riscontrata l’insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, la Provincia invia copia della dichiarazione medesima all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’agenzia principale.

3. La comunicazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell’agenzia di viaggio principale;

b) l’ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d’uso dei locali di esercizio della sede secondaria;

c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l’esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;

d) la persona preposta alla direzione tecnica dell’agenzia principale, precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l’eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;

e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l’agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione.

4. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 3 deve essere comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi.».

Nota all’art. 27

Comma 1

1) il testo dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora modificato,era il seguente:

«Art.7 - Uffici biglietteria.

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limita alla vendita di biglietti ferroviari, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.».

Nota all’art. 28

Comma 1

1) il testo dell’articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 8 - Contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;

c) l'attività autorizzata di cui all'articolo 2;

d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'articolo 3;

e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;

f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), salvo quanto previsto al comma successivo, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Ogni modifica degli elementi previsti al comma 1, lettera b) relativamente al solo legale rappresentante, quando questi non coincida con la proprietà, nonché degli elementi di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.

4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.».

Nota all’art. 29

Comma 1

1) il testo dell’articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 9 - Requisiti strutturali.

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;

b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;

c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.».

Nota all’art. 30

Comma 1

1) il testo dell’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Requisiti professionali.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.

2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 392 del 1991 o dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione degli stessi.

4. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione.

5. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato che presti attività continuativa.».

Nota all’art. 31

Comma 1

1) il testo dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora modificato, era il seguente:

«Art.11 - Chiusura temporanea dell'agenzia.

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, la Provincia di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.

2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della Provincia di competenza.

3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la Provincia determina l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.».

Nota all’art. 32

Comma 1

1) il testo dell’articolo 12 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora sostituito, era il seguente:

«Art.12 - Elenco delle agenzie di viaggio e turismo.

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio regionale è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.

2. La Provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione e all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria, nonché dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attività.».

Nota all’art. 33

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 14 - Garanzia assicurativa.

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonché dalla Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" così come recepita dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso").

2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

3. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale, di cui all'articolo 6 del D.M. 23 luglio 1999, n. 349 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato (Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico), per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzazione.».

Note all’art. 34

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora modificato,era il seguente:

«Art. 15 - Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi.

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per il territorio nazionale che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

a) soggetto produttore e organizzatore;

b) date di svolgimento;

c) durata complessiva e numero dei pernottamenti;

d) quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi con menzione di quelli esclusi, ed eventuale acconto da versare all'atto d'iscrizione nonché le scadenze per il versamento del saldo;

e) qualità e quantità dei servizi forniti, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;

f) termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) periodo di validità del programma;

i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 14 con l'indicazione dei rischi coperti;

j) numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data massima entro la quale deve essere comunicato l'eventuale annullamento all'utente dei servizi turistici;

k) estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

l) misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;

m) dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della presente legge e della Direttiva n. 90/314/CEE, così come recepita dal D.Lgs. n. 111 del 1995;

n) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia danni di cui all'articolo 17;

o) avvertenze obbligatorie previste dall'articolo 16della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).».

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora modificato,era il seguente:

«Art. 15 - Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi.

2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla Provincia bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della Provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte della Provincia, la diffusione si intende autorizzata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati alla Provincia.».

Comma 3

3) il testo del comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora modificato,è il seguente:

«Art. 15 - Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi.

(omissis)

4.Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza o numero verde, che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero sia anche dagli organismi di tutela del turista promossi da associazione/i dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori utenti istituito con legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)».

Comma 4

4) il testo del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 - Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi.

5. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4della legge 15 marzo 1997, n. 59) che regolamenta le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione nonché alla disciplina del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza.».

Nota all’art. 35

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 16 - Agenzie sicure in Emilia-Romagna.

(omissis)

2. Le modalità di accesso e di gestione dell'elenco di cui al precedente comma, sono stabilite con atto della Giunta, garantendo in ogni caso la consultazione degli organismi a tutela del turista o delle rappresentanze regionali delle associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito con legge n. 281 del 1998. ».

Nota all’art. 36

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 17 -  Fondo di garanzia danni.

(omissis)

4. Per l'assegnazione del risarcimento di cui al comma 3, lettera c), il soggetto incaricato della gestione del fondo, si avvale del parere di un Comitato composto:

a) da un rappresentante del soggetto incaricato della gestione del fondo, che lo presiede;

b) da quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie di viaggio;

c) da un rappresentante degli organismi a tutela del turista o delle associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito con legge n. 281 del 1998;

d) da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.».

Nota all’art. 37

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Associazioni senza scopo di lucro

(omissis)

3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 111 del 1995.».

Nota all’art. 38

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19 - Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale.

(omissis)

3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 111 del 1995.».

Nota all’art. 39

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 20 - Commercializzazione di servizi turistici.

(omissis)

4. I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 6della L.R. n. 7 del 1998 possono esercitare l'attività di commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti nell'àmbito dei progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della L.R. n. 7 del 1998. L'esercizio di tale attività comporta l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 111 del 1995. Per tali raggruppamenti è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'articolo 2.».

Comma 2

2) il testo del comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora modificato, era il seguente:

«Art.20 - Commercializzazione di servizi turistici.

(omissis)

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui si configuri l'attività di commercializzazione di pacchetti turistici, così come definiti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 111 del 1995.».

Nota all’art. 40

Comma 1

1) il testo dell’articolo 22 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 22 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:

a) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla Direttiva n. 90/314/CEE recepita con D.Lgs. n. 111 del 1995 e dalla Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1994);

d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale nei termini previsti;

e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;

f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale.

2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni della Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;

b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo.

3. La Provincia dispone, altresì, la sospensione o la revoca della autorizzazione nel caso previsto dall'articolo 23, comma 2.

4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge.».

Nota all’art. 41

Comma 1

1) il testo dell’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 23 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 500,00 Euro a 1.500,00 Euro:

a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'articolo 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;

b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;

c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati;

d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;

e) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva n. 93/13/CEE recepita ed attuata con legge n. 52 del 1996.

2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed e), l'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi e successivamente revocata.

3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa irrogate.».

Nota all’art. 42

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, che concerne Ordinamento del sistema fieristico regionale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 13 - Deposito cauzionale.

1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 o entro la data di effettivo inizio dell'attività, qualora l'apertura avvenga in data successiva alla comunicazione, il titolare dell'istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di 43.038,07 Euro.

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla Provincia.

3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.

4. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla Provincia non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività, previa verifica per accertare l'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che ha cessato l'attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.

5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla autorizzazione.».

Nota all’art. 43

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n.14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sotituito, era il seguente:

«Art. 2 - Àmbito di applicazione della legge.

(omissis)

4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a) legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e Titolo I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 in materia di esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale; nell'àmbito di tali attività, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge;

b) legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), richiamate all'articolo 3, comma 5 del decreto, i criteri stabiliti dai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge;

d) legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed & breakfast").».

Nota all’art. 44

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la programmazione e la qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali:

a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio in considerazione delle esigenze dei consumatori;

b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali e nei centri minori.».

Nota all’art. 45

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sotituito, era il seguente:

«Art. 4 - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, la Regione promuove la programmazione da parte dei comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alla vocazioni delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale fissa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Al fine di garantire una adeguata programmazione territoriale è costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. La composizione della Commissione e la sua modalità di funzionamento vengono fissate con atto della Giunta regionale.

5. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) negli esercizi posti nell'àmbito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), sempreché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);

f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dal comuni;

g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;

i) al domicilio del consumatore.

6. I comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1999.

7. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori e duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.».

Nota all’art. 46

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei comuni.

1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Le direttive di cui all'articolo 4, comma 2, sono oggetto di aggiornamento da parte della Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 3.».

Nota all’art. 47

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Non possono esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.

3. In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).

5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro.

6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).».

Nota all’art. 48

Comma 1

1) il testo dell’articolo 8 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande , ora sostituito, era il seguente:

«Art. 8 -Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2. L'autorizzazione ha la durata di cui all'articolo 14, comma 1, ed è soggetto a decadenza, sospensione e revoca nei casi di cui all'articolo 15.

3. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Il Comune può stabilire i casi in cui l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 4, comma 5, nonché per il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di tutti gli esercizi della presente legge è sostituita da denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. In tali casi il Comune determina le modalità di effettuazione della denuncia.

5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

6. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.».

Nota all’art. 49

Comma 1

1) la rubrica dell’articolo 9 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sostituita, era la seguente:

«Art. 9 - Attività non soggette ad autorizzazione.

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, ora sostituito, era il seguente:

«1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 le attività disciplinate da questa legge svolta direttamente, nei limiti del loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.».

Nota all’art. 50

Comma 1

1) il testo dell’articolo 10 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Autorizzazioni temporanee.

1. In occasioni di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'àmbito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

5. Le attività di somministrazioni svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. ».

Note all’art. 51

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora modificato, era il seguente:

«Art. 11 -Disposizioni per i distributori automatici.

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 -Disposizioni per i distributori automatici.

(omissis)

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. ».

Note all’art. 52

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Esercizio attività accessorie.

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui all'articolo 8 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Esercizio attività accessorie.

2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.».

Note all’art. 53

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora modificato, era il seguente:

«Art. 13 - Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, era il seguente:

«Art. 13 - Subingresso.

3. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo19 dellalegge n. 241 del 1990 al Comune in cui ha sede l'esercizio e può non implicare il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività. ».

Nota all’art. 54

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 14 - Durata delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

2. Nelle autorizzazioni stagionali di cui all'articolo 4, comma 7, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.

3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.».

Note all’art . 55

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale del 26 luglio 2003 n.14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 decadono:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;

c) quando, in caso di subingresso il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe (5).

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;

c) [nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai comuni per la tutela dei cittadini contermini].».

Nota all’art. 56

Comma 1

1) il testo dell’articolo 16 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal Comune.

2. Il Comune può fissare, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.

3. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto. I comuni stabiliscono le modalità e i tempi della comunicazione.».

Nota all’art. 57

Comma 1

1) il testo dell’articolo 17 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 17 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune, fatta salva l'osservanza dei turni di apertura di cui al comma 2.

2. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale che debbono essere indicate nel cartello di esposizione degli orari.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.».

Note all’art. 58

Comma 1

1) il testo dell’articolo 18 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Pubblicità dei prezzi.

1. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi).

2. I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

4. Qualora, nell'àmbito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, nonché alle altre attività di cui all'articolo 4, comma 5 della presente legge individuate dal Comune.».

Nota all’art. 59

Comma 1

1) il testo dell’articolo 19 della legge regionale del 26 luglio 2003 n. 14, che concerne Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19 -Sanzioni.

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

5. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed inoltra i proventi.».

Nota all’art. 60

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale del 5 luglio 1999 n. 14, che concerne Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114., ora modificato, era il seguente:

«Art. 1 - Finalità e principi generali.

(omissis)

2. La Regione Emilia-Romagna promuove la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali sul territorio regionale. A tal fine, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:

a) sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;

c) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva, nel rispetto dei principi contenuti nel titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento;

e) valorizzazione della funzione commerciale per la qualità sociale della città e del territorio.».

Nota all’art. 61

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale del 5 luglio 1999 n. 14, che concerne Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali.

1. La presente legge dà attuazione agli obiettivi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114 del 1998, promuovendo la programmazione e la qualificazione della rete distributiva, nell'ambito degli indirizzi di sviluppo sostenibile definiti negli strumenti della programmazione regionale, con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e in riferimento al diversi ambiti territoriali di cui al comma 3 dell'art. 6 di detto decreto:

a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dell'utenza e dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimità, e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità;

b) programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita in modo unitario negli ambiti territoriali sovraindicati;

e) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità delle città e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche sviluppando l'integrazione fra attività commerciali, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività ricreative e di spettacolo;

d) salvaguardare i centri storici e le aree di valore storico - artistico, consentendo e favorendo la presenza competitiva di attività commerciali adeguate;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali e nel comuni minori;

f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;

g) definire criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l'uso del territorio, assicurare le compatibilità ambientali, salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie distributive e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio - economici, insediativi, della mobilità e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore;

h) favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di tipologie innovative di esercizi di vendita, nonché l'innovazione tecnologica nelle imprese, con particolare riferimento alla distribuzione e al commercio elettronico;

i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese;

l) promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che migliorino la competitività e conseguano risultati positivi per diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente;

m) coordinare gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali in sede fissa con quanto previsto dalla legge di attuazione del D.Lgs. n. 114 del 1998 in materia di commercio su aree pubbliche.».

Nota all’art. 62

Comma 1

1) il testo dell’articolo 19-bis della legge regionale del 5 luglio 1999 n. 14, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 19-bis - Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

1. È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

j) combustibili;

k) materiali per l'edilizia;

l) legnami.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Nota all’art. 64

Comma 1

1) il testo del comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale del 28 luglio 2004 n. 16, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità. ora modificato, era il seguente:

«Art. 4 - Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive.

(omissis)

7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:

a) i campeggi;

b) i villaggi turistici.

Nota all’art. 65

Comma 4

1) il testo del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale del 28 luglio 2004 n. 16, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità

«Art.6 -  Strutture ricettive all'aria aperta.

(omissis)

4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.».

Nota all’art. 67

Comma 1

1) il testo dell’articolo 1 della legge regionale del 4 agosto 1992 n.32, che concerne Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista, ora modificato, era il seguente:

«Art. 1 - Ambito di applicazione.

(omissis)

3. Gli interventi sono diretti:

a) alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;

b) alla razionalizzazione e allo sviluppo dell'attività sul territorio regionale, compatibilmente con le effettive esigenze del contesto sociale e nel quadro delle esigenze di tutela e di sviluppo delle attività artigiane perseguite dalla legislazione regionale.».

Nota all’art. 68

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale del 4 agosto 1992 n.32, che concerne Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Qualificazione e specializzazione professionale.

1. I corsi di qualificazione e specializzazione professionale di estetista, che precedono, a norma dell'art. 3 della legge statale, l'apposito esame teorico-pratico, sono realizzati dagli Enti delegati in materia di formazione professionale in base alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concernente riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive regionali approvate dal Consiglio regionale.

2. Gli stessi Enti delegati realizzano, altresì, i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'art. 8 della legge statale, secondo quanto specificato all'art. 3 della presente legge.

3. I programmi per lo svolgimento dei corsi ed i programmi dell'esame teorico-pratico sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della legge statale.

4. Ai corsi indicati al comma 1 sono ammessi, secondo quanto previsto dalla legge statale, anche i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 della medesima legge.

All'accertamento provvedono le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, rispettivamente competenti, osservate le norme stabilite dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24, concernente organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali.

5. Le stesse Commissioni indicate al comma 4 certificano la qualificazione conseguita dagli esercenti l'attività di estetista, a norma dell'art. 8 della legge statale.

6. Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.

7. Gli esami si svolgono dinanzi a Commissioni giudicatrici istituite presso ciascuna Provincia e presso il Circondario di Rimini.

8. Le Commissioni d'esame sono nominate con provvedimento della Provincia, o del Circondario di Rimini, osservate, quanto alla loro composizione, le disposizioni del comma 4 dell'art. 6 della legge statale, intendendosi sostituito il componente di nomina regionale con uno di nomina provinciale o circondariale.

9. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità di svolgimento della prova.

10. Qualora la Giunta regionale disponga che una o più sessioni di esame si svolgano presso scuole private, secondo quanto consentito dal comma 5 dell'art. 6 della legge statale, si applicano le norme stabilite dalla L.R. n. 19 del 1979, relativamente all'organizzazione, al funzionamento e ai criteri di controllo e vigilanza dei Centri di formazione privati.».

Nota all’art. 69

Comma 1

1) il testo dell’articolo 3 della legge regionale del 4 agosto 1992 n.32, che concerne Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3. - Aggiornamento e riqualificazione professionale.

1. I soggetti indicati nell'art. 8 della legge statale, che alla data di entrata in vigore della stessa legge esercitino l'attività di estetista nelle forme rispettivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dello stesso art. 8 e siano privi dei requisiti di professionalità previsti dalla stessa legge statale, sono ammessi a frequentare, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale o di frequenza, corsi straordinari di aggiornamento e riqualificazione professionale.

2. I corsi sono realizzati dagli Enti delegati in materia di formazione professionale, secondo le disposizioni della L.R. n. 19 del 1979, nell'ambito dei programmi di formazione di cui al comma 3 dell'art. 2.

3. A tali corsi sono ammessi i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni previste dai commi 4 e 7 dell'art. 8 della legge statale.

4. La valutazione delle domande di partecipazione e dei requisiti per l'ammissione ai corsi di cui al presente articolo è effettuata, per ciascun ambito territoriale di competenza, da una Commissione nominata dalla Provincia e dal Circondario di Rimini, e composta:

a) da un componente, con funzioni di Presidente, designato dall'Assessore provinciale alla formazione professionale;

b) da un docente della formazione professionale del settore;

c) da un componente designato dalla Commissione provinciale per l'artigianato;

d) da due componenti scelti tra quelli designati dalle Associazioni territoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 7, della legge statale le attività di abbronzatura e sauna esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono equiparate ai mestieri affini come individuati dallo stesso art. 8.

6. I partecipanti ai corsi di specializzazione o di riqualificazione sono sottoposti al termine dei medesimi ad un esame teorico-pratico secondo quanto previsto dall'art.2.».

Nota all’art. 70

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale del 4 agosto 1992 n.32, che concerne Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5- Regolamenti comunali.

1. I Comuni, sentite le Associazioni territoriali di categoria, adottano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regolamenti per la disciplina dell'attività di estetista, che stabiliscono in particolare:

a) le modalità di programmazione dell'attività di estetista nell'ambito della programmazione dello sviluppo e qualificazione dell'artigianato di servizi su scala locale, secondo le modalità di intervento definite dagli artt. 31 e seguenti della L.R. n. 24 del 1988;

b) la distribuzione degli esercizi sul territorio comunale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività;

c) i criteri per stabilire le distanze tra gli esercizi;

d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, anche in relazione alla tutela sanitaria e alla sicurezza degli addetti e degli utenti;

e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché le eventuali cause di sospensione o revoca;

f) gli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;

g) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

h) i criteri per il controllo dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

2. I Comuni che hanno già adottato un regolamento ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 adeguano il medesimo alle disposizioni della legge statale e della presente legge.».

Nota all’art.76

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 7 bis della legge regionale del 28 aprile 1984, n.21, che concerne Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7-bis - Accesso ai luoghi e diffida amministrativa.

(omissis)

4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.».

Nota all’art.77

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale del 8 agosto 2001, n.24, che concerne, Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 20 - Ambito di applicazione.

(omissis)

3. Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatta salva l'applicazione, per un periodo di 12 mesi dalla disponibilità degli alloggi, della disciplina dell'articolo 3 della legge n. 52 del 1976 sulle modalità e sui criteri di assegnazione di detti alloggi.».

Nota all’art.78

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale del 31 maggio 2002, n.9, che concerne, Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora modificato, era il seguente:

«Art.2 - Funzioni della Regione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le funzioni di:

a) programmazione ed indirizzo generale;

b) monitoraggio e vigilanza dell'attività attribuita agli Enti locali;

c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal D.M. 7 agosto 1996 del Ministro per le Politiche agricole e forestali;

d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo;

d-bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica,

e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a).

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale del 31 maggio 2002, n.9, che concerne, Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni delle Province e dei Comuni.

3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;

b) pulizia degli arenili;

c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale;

d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.».

Nota all’art.79

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale del 14 aprile 2004, n.7 che concerne, Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, ora modificato, era il seguente:

«Art.3 - Misure di conservazione

(omissis)

2. [Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all'interno delle aree protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di più aree protette l'ente gestore il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell'area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente sotto la cui giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita l'intesa dell'altro Ente interessato].».

Nota all’art.80

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 15 bis della legge regionale del 24 maggio 2004, n.11, che concerne Sviluppo regionale della società dell'informazione, ora modificato, era il seguente:

«Art.15 bis - Ufficio di statistica della Regione

(omissis)

4. Il PSR pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione, è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente. Il PSR e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale.

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell’articolo 15 ter della legge regionale del 24 maggio 2004, n.11, che concerne Sviluppo regionale della società dell'informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 ter - Istituzione del Sistema statistico regionale

1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nonché di garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di controllo e valutazione delle politiche regionali, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER), di cui fanno parte:

a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15-bis;

b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;

c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.

Comma 3

3) il testo del comma 2 dell’articolo 15 ter della legge regionale del 24 maggio 2004, n.11, che concerne Sviluppo regionale della società dell'informazione, ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 ter - Istituzione del Sistema statistico regionale

2. Possono far parte del SiSt-ER gli Uffici di statistica oppure le strutture competenti in materia di statistica di:

a) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;

b) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed Unioncamere;

c) centri di ricerca ed Università operanti nel territorio della regione;

d) Enti pubblici e privati.».

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